GESTIONALI POLITICHE ATTIVE
Servizi applicativi rivolti agli operatori degli enti accreditati
- Accedi a IDO - Gestionale P.A.
- Accedi a BUGMAN - Invio di richieste di assistenza e segnalazione malfunzionamenti
- Accedi a SOPAL - Caricamento offerte P.A. nel Catalogo OPAL
I manuali sono costantemente aggiornati in funzione delle implementazioni che vengono realizzate nei sistemi informativi. Si consiglia di non stamparli, ma di consultarli a video. In tal modo è garantito l'utilizzo dell'ultima versione disponibile.
- Manuale sottoscrizione ACCORDI DI SERVIZIO - IDO e SOPAL
- Manuale creazione deleghe e account operatori in IDO
- Manuale d'uso BUGMAN (vers. 1.1 - 11/2023)
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR
“Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori GOL”
COMUNICAZIONI COMUNI A TUTTI I PERCORSI
27/08/2024 - Precisazione relativa alla compilazione della dichiarazione assenza di doppio finanziamento ai fini del riconoscimento del risultato occupazionale
Si richiamano le modalità corrette di compilazione (e invio dell’informativa al datore di lavoro) da parte dell'ente erogatore delle attività (titolare dell'assegno GOL) in relazione all'effettivo soggetto tenuto alla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento:
1. Se l’ente erogatore non coincide con il datore di lavoro, va indicato il datore di lavoro effettivo (sia esso azienda o somministratore) desunto dalla Comunicazione Obbligatoria di avvio del rapporto di lavoro, al quale va inviata anche l’informativa;
2. Se l’ente erogatore coincide con il somministratore, nella dichiarazione va indicato il datore di lavoro utilizzatore, al quale va inviata anche l’informativa.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
Esempio 1: Ente Alfa deve rendicontare un rapporto di lavoro presso Azienda X. Nella dichiarazione va indicato il datore di lavoro (Azienda X);
Esempio 2: Ente Alfa (che è una agenzia di somministrazione) deve rendicontare un rapporto di lavoro in somministrazione in cui Alfa è il somministratore e Azienda X l’utilizzatore. Nella dichiarazione va indicato l’utilizzatore (Azienda X);
Esempio 3: Ente Alfa (che è una agenzia di somministrazione) deve rendicontare un rapporto di lavoro in somministrazione in cui Beta è il somministratore e Azienda X l’utilizzatore. Nella dichiarazione va indicato il datore di lavoro (somministratore Beta).
08/05/2024 - Precisazioni sul risultato occupazionale e riapertura dei termini per la rendicontazione delle attività scadute in data 08/10/2023
Si comunica ai Soggetti attuatori dei percorsi 1, 2 e 3 del Programma GOL che con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 7/5/2024 sono state fornite alcune precisazioni in merito al riconoscimento economico del risultato occupazionale, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante di tipo stagionale e ai rapporti di lavoro part-time.
Inoltre, con la medesima Determinazione, è stato previsto il recupero delle attività i cui termini di rendicontazione sono scaduti lo scorso 8/10/2023. Nello specifico, a partire dalle ore 13:00 del 13/05/2024 i Soggetti attuatori potranno effettuare l'operazione di conclusione ai fini rendicontativi delle attività individuali (orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro) con almeno 1 ora erogata e dei registri formativi con almeno il 70% di ore erogate. Tale operazione dovrà essere effettuata entro il termine massimo del 31/05/2024. Decorso tale termine, non sarà più possibile recuperare eventuali attività non chiuse ai fini rendicontativi entro i tempi previsti.
In aggiunta, i Soggetti attuatori che avessero intermediato un risultato occupazionale entro il periodo di validità dell'Assegno ma non avessero effettuato la registrazione del rapporto di lavoro e la chiusura ai fini rendicontativi entro la scadenza dello scorso 8/10/2023 potranno richiedere la riapertura delle componenti di incontro domanda-offerta. La richiesta di riapertura dovrà essere trasmessa mediante il sistema di assistenza BUGMAN (http://bugman.venetolavoro.it), indicando il codice dell’Assegno e il codice fiscale del lavoratore e riportando in oggetto “richiesta riapertura incontro domanda-offerta GOL”. Le richieste potranno essere inviate a partire dal 13/05/2024 e fino al 31/05/2024. Decorso tale termine, non sarà più possibile recuperare eventuali risultati occupazionali conseguiti e non chiusi ai fini rendicontativi entro i tempi previsti.
La Determinazione Dirigenziale è consultabile qui.ATTENZIONE: si informano gli enti erogatori dei servizi, nell'ambito dei Percorsi GOL 1, 2 (Dgr 845), 3 e 4 che a partire dal p.v. 22 dicembre 2023 (compreso) e fino al 7 gennaio 2024 (compreso) sarà rimosso, nel sistema informativo IDO, il controllo sul rispetto del termine di 5 giorni lavorativi per effettuare l'operazione di ammissione degli utenti ai servizi di politica attiva previsti dal percorso di inserimento/reinserimento lavorativo.
Le richieste di attivazione dei servizi pervenute nel periodo suindicato dovranno essere evase entro e non oltre il 14/01/2024. Dal 15/01/2024 il controllo verrà ripristinato e avrà impatto retroattivo su richieste non ammesse per le quali siano trascorsi 5 o più giorni.
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Quando deve maturare il requisito del monte ore minimo settimanale (20 ore) del rapporto di lavoro?
Relativamente al requisito del monte ore minimo settimanale del rapporto di lavoro, valido quale risultato occupazionale del percorso di politica attiva, il Manuale di rendicontazione dei Percorsi 1 e 2 (approvato con D.D. n. 57/2023 e successivamente modificato con D.D. n. 107/2023, a seguito del D.D.R. 289/2023), stabilisce che “La situazione del rapporto di lavoro valutata è quella vigente al momento della scadenza dell’Assegno, o se l’attività è conclusa prima di tale data, alla data di conclusione della stessa.” Si specifica che i requisiti relativi alla tipologia contrattuale e alla durata del rapporto di lavoro sono verificati con riferimento alla situazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell’Assegno (o, se antecedente, alla data di conclusione dell’attività di incontro domanda-offerta). Quindi nel caso in cui, entro il periodo di validità dell’Assegno, si sia verificata una trasformazione verso una tipologia contrattuale più stabile o una proroga della durata del rapporto, tale da consentire di ottenere un risultato migliorativo, sarà attribuita la fascia di risultato corrispondente al rapporto trasformato o prorogato.
Diversamente, il requisito del monte ore minimo settimanale (almeno 20 ore) deve essere posseduto sin dall’attivazione originaria del rapporto di lavoro. Pertanto, non saranno ritenuti validi rapporti di lavoro che nella C.O. di assunzione riportano un impegno settimanale inferiore a 20 ore (anche nel caso in cui l’impegno orario sia stato aumentato con successive variazioni).
Tale interpretazione si applica anche ai Percorsi 3, con riferimento a quanto riportato nel Manuale di rendicontazione (approvato con Determinazione Dirigenziale n. 300/2023). -
Come viene riconosciuto economicamente il rapporto di apprendistato professionalizzante (II liv.) di tipo stagionale?
I rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante (ex art. 44 del d.lgs. 81/2015) che presentano il campo della data di fine del rapporto di lavoro valorizzato nella comunicazione obbligatoria sono considerati alla stregua di rapporti di lavoro a tempo determinato ai fini dell’attribuzione della fascia economica di risultato. Pertanto, sono attribuiti alla fascia C se di durata compresa tra 6 e 11 mesi e alla fascia B se di durata uguale o maggiore a 12 mesi.
08/08/2023 - Chiusura degli Assegni per scadenza del periodo di validità
Si informano gli enti che dal 08/08/2023 è attiva la funzionalità per la chiusura automatica degli Assegni, che hanno raggiunto la data di scadenza. Pertanto, a partire da tale data, gli Assegni per i quali sia decorsa la data di fine validità, sulla base della durata massima dei percorsi prevista dai vari dispositivi (GOL, VR, ecc.), vengono chiusi in automatico dal sistema informativo IDO.
La chiusura dell’Assegno comporta per l’ente l’impossibilità di programmare ed erogare ulteriori attività nei confronti dell’utente il cui Assegno sia scaduto. Gli enti hanno 60 giorni di tempo per caricare la documentazione richiesta e concludere nel sistema IDO le attività erogate entro la scadenza degli Assegni. Il riconoscimento economico delle attività svolte è subordinato al rispetto delle condizioni di ammissibilità previste da ciascun dispositivo.
Per gli Assegni che risultano chiusi anticipatamente dal CPI il termine dei 60 giorni per caricare la documentazione giustificativa e concludere l’attività decorre dalla data di chiusura anticipata dell’Assegno.
Per i registri formativi il termine per caricare la documentazione e concludere il registro è di 60 giorni dalla data preventivata di fine corso di formazione (come individuata al momento della creazione del registro).
Per tutti gli assegni e registri che risultano chiusi con data di fine validità antecedente all’08 agosto è stato prorogato il termine per la rendicontazione fino all’08 ottobre.
Inoltre è attiva la chiusura per ricollocazione di tutti gli Assegni GOL relativi al Percorso 1 e 2 per quegli utenti che risultano rioccupati senza aver usufruito delle attività individuali, oppure che hanno usufruito di almeno 1 ora di servizio e risultano avere un contratto superiore ai 6 mesi o la cui durata supera la scadenza dell’assegno (DDR 867/2023).
Le indicazioni tecniche sono contenute nella nota informativa qui
31/07/2023 - Sospensione, per pausa estiva, del termine di 5 giorni lavorativi per l'ammissione degli utenti ai servizi GOL
ATTENZIONE: si informano gli enti erogatori dei servizi, nell'ambito dei Percorsi GOL 1, 2, 3 e 4 che a partire dal p.v. 1 agosto e fino al 10 settembre 2023 sarà rimosso, nel sistema informativo IDO, il controllo sul rispetto del termine di 5 giorni lavorativi per effettuare l'operazione di ammissione degli utenti ai servizi di politica attiva previsti dal percorso di inserimento/reinserimento lavorativo.
Le richieste di attivazione dei servizi pervenute nel mese di agosto dovranno essere evase entro e non oltre la prima settimana di settembre (10/09). Dall'11 settembre il controllo verrà ripristinato e avrà impatto retroattivo su richieste non ammesse per le quali siano trascorsi 5 o più giorni.
ATTENZIONE: si comunica che a partire da lunedì 24/07 sarà disponibile in IDO la nuova funzionalità per l'invio ai CPI delle segnalazioni di inadempienza da parte degli utenti dei servizi GOL. La procedura sostituisce l'invio tramite PEC. Si raccomanda di porre massima attenzione a non inviare la medesima segnalazione sia tramite applicativo IDO, sia tramite PEC. La procedura e lo strumento IDO sono illustrati nell'apposito manuale sotto riportato.
Si comunica che è resa disponibile la funzionalità per la firma dichiarata nei registri per le attività formative. La firma dichiarata è utilizzabile in caso di impossibilità, da parte del docente, di accedere al registro online nei tempi utili per la registrazione delle presenze (ad esempio malfunzionamento dello spid o della rete). La funzionalità può essere utilizzata fino alle 23:59 del giorno della lezione programmata. Esclusivamente in caso di malfunzionamento del sistema IDO che perdura oltre tale periodo temporale, sarà possibile recuperare tramite la consueta funzionalità per il recupero in caso di malfunzionamento IDO.
Il manuale Programmazione e gestione delle attività formative è aggiornato con le indicazioni tecniche per l'utilizzo.
ATTENZIONE: la funzionalità della firma dichiarata è utilizzabile esclusivamente in caso di registri non compilati, totalmente o parzialmente.
Nel caso in cui il docente abbia invece registrato le presenze in ritardo non sarà possibile correggere il registro con la firma dichiarata. Si consiglia pertanto, in caso di impedimento tecnico all'inizio della lezione, di non procedere con la registrazione delle presenze in ritardo al ripristino della funzionalità, ma di compilare il registro dopo l'erogazione della lezione con la funzionalità della firma dichiarata, disponibile mezz'ora dopo l'orario di fine lezione.
Si comunica che la riprogrammazione delle attività formative sarà ora possibile:
- entro il minuto antecedente all'avvio dell'attività;
- senza il vincolo delle 48 ore per la riprogrammazione.
Ciò al fine di garantire, su tutti i Percorsi GOL, una maggiore flessibilità in caso di imprevisti che determinano l'impossibilità di erogare l'attività programmata.