Obblighi di assunzione
L’obbligo di riservare ai lavoratori con disabilità e appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 una quota di assunzioni che varia a seconda delle dimensioni aziendali:
L’azienda deve regolarizzare la propria posizione rispetto a tali quote entro sessanta giorni a partire dal momento in cui scatta l’obbligo (le aziende del settore minerario hanno 90 giorni).
La quota di riserva è calcolata a partire dal numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato escludendo i lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie:
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- i lavoratori occupati in base all’obbligo previsto dalla L. 68/99;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
- gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto di formazione-lavoro;
- i lavoratori con contratto di reinserimento.
L'elenco sopra contiene le esclusioni previste dall'art. 4, comma 1, della L. 68/1999. Queste sono valide per tutti i datori di lavoro. Ve ne sono poi altre applicabili solo a tipologie specifiche di datori di lavoro.
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