Sportello Donna
La consigliera di parità è una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su base nazionale, regionale o provinciale/metropolitana, esperta in materia di lavoro femminile, normative sulla parità e pari opportunità, nonché mercato del lavoro.
Svolge funzioni di promozione e controllo dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. È pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui venga a conoscenza per ragioni d’ufficio.
Recapiti
Consigliera di Parità Nazionale
Filomena D'Antini
Pagina web Consigliera di Parità Nazionale
Consigliera di Parità Regione del Veneto
Francesca Torelli
Pagina web Consigliera di Parità Regionale
Rete delle Consigliere di parità del Veneto
BELLUNO
Flavia Monego
Pagina web Consigliera di Parità di Belluno
PADOVA
Silvia Scordo
Pagina web Consigliera di Parità di Padova
ROVIGO
Loredana Rosato
Pagina web Consigliera di Parità di Rovigo
TREVISO
Tiziana Botteon
Pagina web Consigliera di Parità di Treviso
VENEZIA
Silvia Cavallarin
Pagina web Consigliera di Parità di Venezia
VERONA
Paola Poli
Pagina web Consigliera di Parità di Verona
VICENZA
Francesca Lazzari
Pagina web Consigliera di Parità di Vicenza
Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico - URP forniscono informazioni sulle materie di competenza della Regione del Veneto e sullo stato di atti e di procedimenti amministrativi e danno indicazioni sulle modalità di esercizio del diritto di Accesso Civico e di Accesso agli Atti dell’Amministrazione Regionale.
Contatti: www.regione.veneto.it/urp
Scopri le iniziative promosse dalla Regione del Veneto nell'ambito della politica di coesione regionale per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la valorizzazione dei percorsi professionali e il migliore equilibrio tra lavoro e vita privata: https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/aree-tematiche/equilibrio-di-genere
Consulta il catalogo OPAL per conoscere le offerte di politica attiva tra cui corsi di formazione, attività di orientamento e supporto per la ricerca d'impiego: www.cliclavoroveneto.it/catalogo-opal
I Centri Antiviolenza sono luoghi in cui vengono accolte le donne che hanno subito violenza e svolgono attività di consulenza psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, raccolta ed elaborazione dati, orientamento ed accompagnamento al lavoro, raccolta materiale bibliografico e documentario sui temi della violenza.
Per conoscere e contattare il Centro anti violenza più vicino: www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/veneto/
Che cos’è?
È un contributo economico introdotto nel nostro Ordinamento nel 2020 con il D.P.C.M. 17 dicembre 2020, rinnovato di recente dalla Legge di Bilancio 2024.
Erogato dall’Inps, esso è volto a favorire percorsi di autonomia personale e abitativa e di emancipazione delle donne, senza figli o con figli minori, vittime di violenza e in condizione di particolare fragilità o di povertà, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Chi può beneficiare della prestazione?
cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno;
donne straniere che abbiano lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione internazionale sussidiaria.
Il sussidio è pari ad un massimo di 400 euro mensili, concesso in un’unica mensilità per un massimo di dodici mesi.
Le istanze vengono accolte in base all’ordine cronologico di presentazione entro il limite del budget assegnato a ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Il contributo è esente da tassazione sul reddito e risulta compatibile con altre misure di sostegno del reddito. Esso sarà versato direttamente sul conto corrente, sul libretto di risparmio o sulla carta prepagata intestate alla vittima (occorre fornire un Iban valido per l’accredito).
La domanda dovrà essere corredata da:
- l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o di bisogno straordinario e urgente (rilasciata dal Servizio sociale di riferimento territoriale);
- la dichiarazione che attesta il percorso intrapreso dalla vittima (rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza).
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’art. 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha introdotto la possibilità per le dipendenti (di datori di lavoro pubblico e privato) vittime di violenza di richiedere un periodo di congedo, dunque di astenersi dal lavoro al fine di poter mettere in salvo se stesse e i propri figli (il posto di lavoro è generalmente il primo luogo dove il carnefice proverà a ricontattare la vittima).
Si tratta di un congedo indennizzato al 100% della retribuzione media giornaliera.
In quanto diritto soggettivo delle lavoratrici, tale congedo non è vincolato alla decisione da parte del datore di lavoro di concederlo o meno.
Ma chi può usufruirne nello specifico?
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai Servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case di rifugio previste dall’art. 5-bis del D.L. n. 93/2013.
La richiesta va presentata all’Inps allegando la certificazione dell’inserimento della lavoratrice nel percorso di protezione rilasciata dai Servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, dando al proprio datore di lavoro un preavviso di sette giorni.
Le lavoratrici possono assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo non è fruibile, né indennizzabile, nei giorni in cui non vi è l’obbligo di prestare attività lavorativa, come ad esempio nei giorni festivi non lavorativi, nei periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività o durante le pause contrattuali nei rapporti a tempo parziale.
Il congedo può essere fruito anche a ore, in misura pari alla metà dell’orario di lavoro medio giornaliero.
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps è garantita la sospensione del contratto per i giorni richiesti, ma in tal caso il congedo non è indennizzato.
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (6) ha previsto degli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono i percettori di Assegno di Inclusione, con contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato o contratto a termine.
Nel caso di assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale) o con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle somme legate all’incentivo nel caso di licenziamento nel corso dei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Nel caso di assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale (pieno o part-time), è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
È anche previsto un incentivo per l’eventuale intervento delle Agenzie di lavoro per ogni assunzione di percettori di Assegno di Inclusione o supporto per il lavoro, e un incentivo del 60% per la mediazione da parte di Enti autorizzati e enti del Terzo settore in caso di assunzione di persone affette da disabilità.