Mapa del sitio

Informazioni

Il Prospetto informativo e la compensazione territoriale

Il Prospetto informativo e la compensazione territoriale

Le aziende soggette all’obbligo ai sensi della L. 68/99 sono tenute alla compilazione e all’invio del Prospetto informativo attraverso il quale forniscono la propria situazione rispetto agli obblighi di assunzione. In particolare nel Prospetto vanno indicati i lavoratori in forza con disabilità e/o appartenenti alle categorie protette, i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

L’invio del Prospetto informativo va effettuato esclusivamente per via telematica tramite la procedura presente sul sito ClicLavoro Veneto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio (salvo proroghe) e deve fare riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

I datori di lavoro pubblici sono tenuti in ogni caso ad inviare il prospetto tutti gli anni, quelli privati solo nel caso in cui vi siano stati cambiamenti (in aumento o in diminuzione) nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Qualora l'obbligo di assunzione insorga durante l'anno, il datore di lavoro deve comunicare la scopertura ed entro 60 giorni inviare la richiesta di assunzione direttamente al CPI territorialmente competente a mezzo PEC.

Il prospetto informativo permette inoltre, alle imprese interessate, di dar atto della compensazione territoriale operata e dell’adempimento dell’obbligo a livello nazionale. L’istituto della compensazione consente ai datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive di assumere in una unità un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, compensando il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive, in particolare:

  • gli obblighi di assunzione devono essere rispettati a livello nazionale;

  • la possibilità di compensazione delle assunzioni tra le imprese che fanno parte di un gruppo così come definito dall’art. 31 del D.lgs. 276/03 e individuato ai sensi dell’art. 2359 del c.c. e del D.lgs. 74/2002, vale a dire tra le società collegate o controllate.


I datori di lavoro pubblici possono utilizzare il meccanismo di compensazione territoriale limitatamente alle sedi situate nella stessa regione e in via automatica.