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Pubblicato il 15.03.2016

Congedo di maternità e paternità: ecco a chi spetta e come ottenerlo

La domanda deve essere presentata all'Inps in via telematica

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che viene riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e le prime settimane dopo il parto, nel quale percepisce un'indennità economica, in sostituzione dello stipendio, pari all'80% dell'ultima retribuzione giornaliera.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano alla lavoratrice anche in caso di adozione o affidamento di minori e, nel caso in cui la madre non potesse beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Il congedo di maternità spetta dunque:

  • alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps;
  • alle disoccupate o sospese, nel caso in cui il congedo sia iniziato entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro o se iniziato dopo i 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro purché sussista il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione;
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato e a tempo determinato (in possesso della qualità di bracciante, con almeno 51 giorni di lavoro agricolo);
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, colf e badanti, che abbiano 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso;
  • alle lavoratrici a domicilio;
  • alle lavoratrici che svolgono attività socialmente utili o di pubblica utilità.
     

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro comprende:

  • Prima del parto: i 2 mesi precedenti la data presunta e il giorno del parto; i periodi di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o per mansioni di lavoro incompatibili;
  • Dopo il parto: i 3 mesi successivi al parto ed eventualmente, in aggiunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, o  i giorni non goduti prima del parto in caso di parto prematuro; i periodi di interdizione prorogata per mansioni incompatibili con il puerperio.


Il congedo di paternità è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi che riguardano la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice, come la morte o la grave infermità della madre, l'abbandono del figlio da parte della madre, l'affidamento esclusivo del figlio al padre o la rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità spettante in caso di adozione o affidamento di minori.

Tale congedo coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre.

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata, prima dell'inizio del congedo di maternità, in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line); 
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul congedo di maternità e paternità, anche per lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e lavoratrici autonome, è possibile consultare la sezione dedicata del sito dell'Inps, www.inps.it.

  • clicklavoro-source Inps

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