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Assegno di Inclusione ADI

Assegno di Inclusione (ADI)

La misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e per l’inclusione sociale delle famiglie deboli

 

Cos’è?

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale rivolta ai nuclei familiari a basso reddito e in possesso di determinati requisiti, che prevede il riconoscimento di un contributo economico di sostegno al reddito e la partecipazione a percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

 

A chi si rivolge?

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto da nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano al loro interno almeno una persona in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;

  • minorenne;  

  • con almeno 60 anni di età;

  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.


Sono inoltre previsti ulteriori requisiti relativi a cittadinanza, residenza in Italia, patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare, possesso di beni durevoli, assenza di dimissioni volontarie e assenza di misure cautelari o di condanna.

 

Qual è l’importo e la durata del sostegno economico?

Il beneficio economico previsto dall’ADI è pari ad un massimo di 9.360 euro annui e si compone di due quote:

  • Quota A: una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

  • Quota B: un’integrazione al reddito dei nuclei familiari per il pagamento dell’affitto, fino a un massimo di 3.360 euro, che si riduce a 1.800 euro in caso di nucleo familiare composto da persone di età pari o superiore a 67 anni.


L’ADI è erogato mensilmente per un periodo massimo di 18 mesi attraverso un apposito strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. L’erogazione del beneficio avviene, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del relativo Patto di Attivazione Digitale PAD.

L’Assegno di Inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, se in possesso dei requisiti di accesso richiesti. L’erogazione è condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro saranno indirizzati ai Centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP) e saranno tenuti a partecipare ai percorsi di politica attiva previsti, tra i quali anche i Progetti utili alla collettività (PUC).

 

Come presentare la domanda?

La domanda può essere presentata online all’INPS:

  • direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’ADI;

  • tramite gli Istituti di Patronato;

  • presso i Centri di Assistenza Fiscale CAF.


Dopo aver presentato la domanda, il richiedente dovrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD), ovvero un documento che impegna il beneficiario ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Nella piattaforma SIILS confluiscono tutte le informazioni e le offerte di formazione e lavoro provenienti da Centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, soggetti accreditati, enti di formazione, fondi paritetici interprofessionali per la formazione, comuni, enti di servizio civile universale. Tramite il SIILS il beneficiario può visualizzare e gestire il proprio percorso di attivazione, nonché ricercare offerte di lavoro, PUC e offerte formative.

 

Quali sono gli obblighi del beneficiario?

Ogni 90 giorni i beneficiari, sulla base della propria condizione, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, presso gli istituti di patronato, ai centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per aggiornare la propria posizione.

Il beneficiario del nucleo ADI attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro, regolarmente retribuita, a tempo indeterminato (su tutto il territorio nazionale) o a tempo determinato purché nel raggio di 80 km dal domicilio o raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, anche part time (almeno al 60%).

A titolo di incentivo, il beneficiario potrà continuare a fruire dell’ADI anche per le due mensilità successive all’avvio dell’attività lavorativa, ferma restando la durata complessiva della prestazione.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto e al termine del rapporto l’erogazione riprende per il periodo residuo di fruizione.

I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti.

In caso di mancata sottoscrizione del Patto per l’inclusione o del Patto di servizio personalizzato, di mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione presso i servizi sociali o i servizi per il lavoro del territorio, assenza ingiustificata a iniziative di politica attiva, mancata accettazione da parte dei componenti attivabili al lavoro di un’offerta di lavoro congrua e altre circostanze, è prevista la decadenza dal beneficio.


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