Gli incentivi all'assunzione
La guida ai principali incentivi in favore delle imprese per l’assunzione di giovani, donne, percettori di sostegno al reddito, over 50 e altre categorie di lavoratori

PRINCIPI GENERALI
La fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, è subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali e al possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva).
Gli incentivi all’assunzione non spettano se:
- l’assunzione avviene in attuazione di un obbligo di legge o di contrattazione collettiva;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (salvo i casi in cui l’assunzione avvenga per professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o sia effettuata in unità produttive distinte da quelle interessate dalla sospensione dal lavoro);
- l’assunzione si riferisce a lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Molte agevolazioni richiedono il rispetto dei limiti previsti dalla cosiddetta regola del “de minimis”, che prevede un plafond di 300 mila euro di ”aiuti pubblici” per impresa unica nell’arco di 3 esercizi finanziari.
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time o in somministrazione, di lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di € 3.000 annui. La durata massima del beneficio è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Non è riconosciuto per contratti domestici, dirigenti, intermittenti, occasionali e apprendistato.
BONUS GIOVANI UNDER 35
L'incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età e che si trovino in una situazione di svantaggio.
La misura dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore (650 euro per le assunzioni/trasformazioni in zona ZES). La durata massima è di 24 mesi a partire dalla data di assunzione.
L'esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1°gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
BONUS DONNE
La misura si applica ai datori di lavoro privati che assumono lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, che diventano 6 mesi nel caso in cui siano residenti in aree svantaggiate oppure siano occupate in professioni o settori economici ad alta disparità occupazionale di genere. I settori economici caratterizzati da accentuata disparità di genere vengono individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, non sono applicabili alle assunzioni a tempo determinato né alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
La misura dell’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi. Nel caso di contratti part time il massimale dell’agevolazione è ridotto proporzionalmente.
ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE SVANTAGGIATE O VITTIME DI VIOLENZA
L’incentivo si applica ai datori di lavoro privati che assumono donne vantaggiate e molto svantaggiate con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026.
In particolare, l'incentivo spetta per assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi (in base a criteri di residenza, professione o settore economico).
La misura dell'incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Importo e durata massime del beneficio variano in base alla tipologia di destinatario e all'ambito territoriale. Le agevolazioni non trovano applicazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.
Per il triennio 2024-2026 è previsto un esonero contributivo totale per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza. La misura dell'incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali previsti fino a un massimo di 8.000 euro annui. La durata dell'agevolazione è pari a 24 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (con calcolo dalla data di assunzione a tempo determinato) e 12 mesi con contratto a tempo determinato.
INCENTIVO OCCUPAZIONE OVER 50
L’incentivo si applica ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da almeno 12 mesi con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
L'incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di rapporti a termine e di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
INCENTIVO LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI
Incentivo per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
La misura mensile dell'agevolazione è pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
L'incentivo non si applica per l'assunzione di lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte della stessa impresa o impresa collegata.
INCENTIVO PERCETTORI MISURE DI INCLUSIONE
L’incentivo si applica ai datori di lavoro privati, Agenzie per il Lavoro o intermediari che assumono i beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato (anche stagionale) o di apprendistato. L’incentivo si applica anche agli stessi beneficiari che avviano attività in proprio.
La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, parametrati su base mensile, e per una durata pari a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine la durata massima è di 24 mesi. Per assunzioni a tempo determinato l’incentivo è pari al 50% dei contributi dovuti, per un massimo di 4.000 euro.
Alle Agenzie per il Lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema informatico SIISL, un contributo economico pari al 30% dell'incentivo.
Al beneficiario dell’Assegno di Inclusione che avvia un'attività lavorativa autonoma, anche in forma cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione è riconosciuto un contributo pari 6 mensilità del beneficio, nei limiti di 500 euro mensili.
LAVORATORI ASSUNTI NELLE COOPERATIVE SOCIALI
Incentivi per l’assunzione con contratto di associazione in partecipazione a tempo indeterminato di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.
L'agevolazione consiste nell'abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione
per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.
L'agevolazione si applica per l'assunzione di soggetti svantaggiati quali invalidi fisici, psichici e sensoriali; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti e alcoolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari; condannati e internati ammessi al lavoro all’esterno e alle misure alternative alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare) e altre figure individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
INCENTIVO LAVORATORI DETENUTI O INTERNATI
La Legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive) prevede sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori detenuti o internati.
In particolare, sono previsti un credito d'imposta fino a 520 euro e una riduzione del 95% delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per ogni lavoratore detenuto o internato, anche ammesso al lavoro esterno, assunto per un periodo non inferiore a 30 giorni.
Per poter fruire dei benefici, l’impresa dovrà stipulare un’apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto Penitenziario di competenza entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui intende fruire degli sgravi.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l'infografica disponibile in allegato.
INCENTIVI LEGATI ALLA CIGS
Per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS) è previsto un contributo mensile pari al 50% dell'indennità CIGS residua per un periodo massimo di 12 mesi. Il contributo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia operato licenziamenti economici nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti l'assunzione.
Per i datori di lavoro che assumono lavoratori di aziende che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione con le organizzazioni sindacali, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale che non prevedono il completo recupero occupazionale, è prevista una riduzione contributiva pari al 50%, fino a un massimo di 4.030 euro annui. L'esonero contributivo ha una durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 mesi (con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi in caso di trasformazione del contratto) in caso di assunzione a tempo determinato.
Per i datori di lavoro che assumono lavoratori CIGS da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con esclusione dei i contributi e i premi INAIL) per 12 mesi.