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Bandi Fondo Regionale Disabili

FAQ bando voucher rafforzato

Domande frequenti bando Voucher rafforzato


1. Modalità di presentazione della domanda

1.1. Come deve essere inviata la domanda? E' possibile inviarla via PEC/email?
La domanda può essere inviata esclusivamente attraverso l'applicativo reso disponibile al seguente indirizzo: 
https://myid.cliclavoroveneto.it/SPIDAuthApp/?TARGET=https://www.cliclavoroveneto.it/domande-dgr/inizio.action?samlRedirUrl=&t=1699266676646
L'accesso avviene tramite login con SPID/ CIE/ CNS.

1.2. La domanda può essere inviata esclusivamente tramite login del Legale Rappresentante dell'ente proponente?
No, la domanda può essere inviata anche per mezzo della login di un operatore incaricato. La domanda deve comunque essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

1.3. È possibile annullare una domanda compilata erroneamente e presentarne una nuova?
Sì, è possibile eliminare una domanda compilata erroneamente, sia in stato di bozza sia salvata definitivamente o inviata, purché ciò avvenga entro la chiusura dello sportello in cui la domanda è stata presentata. L'annullamento può essere effettuato selezionando l'apposito tasto riportato nella sezione "riepilogo". In caso di annullamento di una domanda in cui sia stato indicato il codice identificativo della marca da bollo, la marca potrà essere recuperata ed inserita nella nuova domanda, risultando valida ed annullata in corrispondenza alla domanda definitivamente inoltrata e recepita in fase di istruttoria.

1.4. Quali sono i nuovi sportelli previsti per la presentazione delle domande?
Gli sportelli mensili saranno attivi dal 1° al 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2024, e comunque entro e non oltre la data ultima del 10/12/2024 (salvo eventuali proroghe).

1.5. I soggetti erogatori già ammessi nell’ambito della sperimentazione del Voucher Rafforzato che intendono continuare ad erogare i servizi per i quali hanno ottenuto l’autorizzazione devono presentare una nuova domanda di ammissione?
No, potranno continuare ad erogare i servizi per i quali hanno ottenuto l’autorizzazione a valere sul nuovo “Voucher rafforzato”, senza necessità di presentare una nuova domanda di ammissione.

1.6. I soggetti erogatori già ammessi nell’ambito della sperimentazione del Voucher Rafforzato che intendono proporsi per altri servizi rispetto a quelli già autorizzati come devono procedere?
Possono inviare una nuova domanda di iscrizione all’elenco dei soggetti erogatori, in corrispondenza degli appositi sportelli mensili, indicando solamente i servizi aggiuntivi.

1.7. I soggetti erogatori già ammessi all’erogazione del servizio di supporto all’inserimento e reinserimento lavorativo devono presentare una nuova domanda per l’ammissione all’erogazione del servizio di accompagnamento al lavoro?
No, questi soggetti si intendono automaticamente ammessi all’erogazione del servizio di accompagnamento al lavoro senza necessità di presentare una nuova domanda di iscrizione all’elenco dei soggetti erogatori. 

 

2. Gestione dei servizi nel percorso di inserimento/reinserimento lavorativo

2.1. Qual è la finalità del servizio di supporto alla valutazione qualitativa ed entro quando deve essere completato?
Il servizio di supporto alla valutazione qualitativa è finalizzato a fornire all’utente e al suo case manager elementi utili a valutare le tipologie di attività e le modalità organizzative che maggiormente si adattano alle esigenze e alle inclinazioni dell’utente, al fine di facilitare ed incentivare la sua partecipazione al percorso di inserimento lavorativo.
Il servizio di supporto specialistico alla valutazione qualitativa deve essere completato obbligatoriamente entro 3 mesi dalla notifica all’ente erogatore della richiesta di attivazione del servizio.
In ogni caso, è responsabilità del case manager, in qualità di coordinatore del percorso di inserimento lavorativo, valutare, d’intesa con l’utente, se attivare il servizio e quando richiederlo.

2.2. E’ consentito sospendere temporaneamente l’erogazione dei servizi per esigenze motivate dell’utente? È inoltre ammesso sospendere le attività per ragioni organizzative del soggetto erogatore?
Non sono consentite sospensioni dei servizi, eccetto il tirocinio, che può essere sospeso secondo le condizioni previste dal Regolamento sui tirocini extracurricolari della Regione del Veneto (D.G.R. 1816/2017 come modificata dalla D.G.R. 634/2023). Il tirocinante può richiedere una sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, che si protraggono per una durata minima di 30 giorni solari. La sospensione può essere prevista inoltre per chiusure programmate dell’azienda ospitante (es. per ferie estive), se di durata minima di 15 giorni solari. I periodi di sospensione possono essere recuperati, previo accordo tra le parti coinvolte (CPI in qualità di soggetto promotore, tirocinante e datore di lavoro), mediante proroga del rapporto di tirocinio (in linea con le disposizioni del Regolamento sui tirocini extracurriculari della Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. 1816/2017 come modificata dalla D.G.R. 634/2023, art. 7 cc.4-6).
Relativamente agli altri servizi previsti dal percorso del Voucher rafforzato, la sospensione dell’erogazione delle attività non è ammessa. Pertanto, le tempistiche prestabilite per la conclusione dei servizi non possono essere posticipate.

2.3. Quali moduli e loghi vanno utilizzati per la gestione degli interventi? Ci sono dei modelli predefiniti per gli attestati della formazione?     
Relativamente agli interventi realizzati nell'ambito della misura del "Voucher rafforzato", la documentazione attuativa deve riportare la fonte del finanziamento.
I modelli da utilizzare per la gestione degli interventi (modelli di richiesta, modelli di rilascio, registro sostitutivo per le attività di gruppo e dichiarazione per le Cooperative sociali sugli aiuti di stato) sono pubblicati sulla pagina del portale Cliclavoro Veneto, dedicata all'iniziativa, all'interno della sezione "Documenti" (https://www.cliclavoroveneto.it/documenti-bando-voucher-rafforzato). Le domande di liquidazione sono generate, invece, automaticamente dal sistema gestionale IDO.
Eventuali ulteriori documenti attuativi predisposti dagli enti (es. calendario delle attività formative) dovranno dare evidenza nei confronti dei destinatari dell'origine del finanziamento, riportando i loghi di Veneto Lavoro e della Regione del Veneto, il riferimento al Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità e il riferimento all'iniziativa del Voucher rafforzato (in modo analogo ai modelli messi a disposizione su CLV).
Per quanto riguarda gli attestati di apprendimento e gli attestati di frequenza da rilasciare agli utenti nell'ambito degli interventi formativi realizzati a valere sul "Voucher rafforzato", si specifica che, poiché sono rilasciati sotto la responsabilità dell'ente di formazione, devono riportare solo il logo e il riferimento dell'ente formatore che ha realizzato il corso. Con riferimento alle informazioni minime da riportare nell'attestato si rimanda alle indicazioni fornite con il Manuale di Gestione (par. 5.3 " Rilascio degli attestati di apprendimento e delle certificazioni e abilitazioni").
Relativamente ai corsi per le certificazioni linguistiche (es. IELTS) e informatiche (es. ECDL), i modelli e le modalità di compilazione degli attestati sono definiti dagli specifici standard di certificazione.
Per quanto riguarda i corsi formativi finalizzati al rilascio delle abilitazioni all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e P.A. del 22/02/2012), il modello del titolo di abilitazione è pubblicato sulla pagina del portale Cliclavoro Veneto, dedicata all'iniziativa, all'interno della sezione "Documenti" (https://www.cliclavoroveneto.it/documenti-bando-voucher-rafforzato). Il campo della determinazione dirigenziale di Veneto Lavoro va compilato indicando il numero e la data del provvedimento con il quale l'organismo formativo è stato ammesso all'elenco dei soggetti erogatori della formazione nell'ambito della misura di politica attiva del Voucher rafforzato.

2.4. I tirocinanti devono svolgere la formazione in materia di sicurezza?
Si, come stabilito dal modello di convenzione di integrazione lavorativa "Il datore di lavoro si impegna a: ...in qualità di “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., provvedere nei confronti del tirocinante ai compiti di informazione, formazione ed eventuale sorveglianza sanitaria previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza". 
I soggetti ospitanti possono richiedere alla Regione del Veneto un contributo economico per le spese di formazione in materia di sicurezza. Il contributo è finalizzato a sostenere i costi di realizzazione di corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza rivolti a tirocinanti iscritti alle liste del collocamento mirato. Gli interventi possono essere realizzati sia in presenza che in modalità e-learning e il contributo è pari al 100% del costo sostenuto.
Le domande di contributo vanno inoltrate alla Regione via PEC all'indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it utilizzando i moduli disponibili nella sezione dedicata dello Spazio Operatori della Regione del Veneto all’indirizzo: https://spazio-operatori.regione.veneto.it/collocamentomirato

 

3. Attività di formazione

3.1. E’ prevista un’indennità per gli utenti che partecipano alle attività formative?
Sì, agli utenti è riconosciuta un’indennità di partecipazione alla formazione del valore di € 3,5 per ogni ora di corso frequentata in presenza. L'indennità di frequenza dovrà essere erogata all'utente da parte dell'ente formativo, il quale potrà richiederne il rimborso a Veneto Lavoro. 

3.2. Sono previsti degli importi massimi per il rimborso agli enti erogatori delle attività formative?
Sì, sono previsti degli importi massimi diversificati in base alla durata dei corsi (vedi tabella 3 al punto 8.1.2 dell’Allegato A del D.D. n. 13 del 16/02/2024)

3.3. I soggetti erogatori delle attività formative sono tenuti ad aggiornare le Opal già pubblicate?
Come previsto dal Decreto Direttoriale n. 13 del 16/02/2024, gli enti di formazione hanno a disposizione un intervallo di tempo, dal 01/03/2024 al 29/03/2024, per adeguare il costo delle Opal di formazione già pubblicate nel catalogo, che non rispettano i parametri di costo prefissati. L’aggiornamento del costo dovrà essere fatto mediante richiesta di modifica della Opal in Sopal. Dal 01/04/2024 tutte le Opal pubblicate nel catalogo e i corsi in partenza da tale data dovranno rispettare le fasce di prezzo prestabilite.

 

4. Gestione del Voucher di sostegno

4.1. La distanza tra il domicilio dell'utente e la sede di svolgimento del corso di formazione/del tirocinio, da calcolare ai fini della quantificazione della componente di mobilità del Voucher di sostegno, è da intendersi comprensiva del tragitto di andata e ritorno o del tragitto di sola andata?
La distanza tra il domicilio dell'utente e la sede del corso di formazione/sede operativa del tirocinio, per il calcolo del valore economico della componente di mobilità del Voucher di sostegno, è da intendersi riferita al tragitto di sola andata.