Contratto a chiamata o intermittente (job on call)
Il lavoratore alterna periodi di lavoro a periodi di inattività mettendosi a disposizione delle esigenze del datore di lavoro
È un particolare contratto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione "all'occorrenza", secondo le proprie esigenze, nel rispetto di un termine minimo di preavviso (non inferiore ad un giorno lavorativo). Per le sue caratteristiche è un contratto particolarmente utilizzato nel settore della ristorazione, dell'alberghiero, del commercio, dello spettacolo e, in genere, nel turismo per la sua estrema flessibilità.
Il lavoratore intermittente, quindi, alterna periodi di lavoro a periodi di inattività senza avere alcuna garanzia di poter svolgere la prestazione lavorativa in quanto il datore di lavoro può chiamarlo o meno a seconda delle proprie necessità aziendali (ciò lo differenzia, pertanto, da un lavoratore a tempo parziale che ha la certezza di svolgere la prestazione lavorativa in relazione all'orario definito nella lettera di assunzione).
Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato (in questo caso il lavoratore presta la propria opera ogniqualvolta l'azienda lo richieda, restando a disposizione della stessa nei periodi di inattività).
Inoltre, può essere di due specie:
- con garanzia di disponibilità, in tal caso il lavoratore assicura la propria disponibilità all'eventuale chiamata del datore di lavoro, ricevendo in cambio, per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata, un indennizzo, cosiddetta indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi ma comunque non inferiore all'importo minimo determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- senza garanzia di disponibilità, in questo caso il lavoratore è libero di accettare o meno di eseguire la prestazione, non essendosi obbligato a rispondere positivamente alla chiamata.
I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive (con soggetti con meno di 25 anni d'età oppure lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati) oppure in ipotesi oggettive (per prestazioni di tipo intermittente o discontinuo secondo le previsioni dei CCNL o per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno e per ulteriori periodi predeterminati dai CCNL). Qualora non vi sia previsione nella contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale.
Il datore di lavoro è tenuto a una comunicazione telematica prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore. La comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Nei periodi di attesa, invece, in cui non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai lavoratori subordinati (tranne, se dovuta, l'indennità di disponibilità).
Questo contratto può essere utilizzato nel limite il massimo di 400 giornate lavorative nell'arco di tre anni solari. Questo limite non va applicato per i lavoratori del commercio, del turismo e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Le istruzioni operative per la comunicazione della chiamata di lavoro intermittente sono disponibili nella pagina dedicata del sito di Cliclavoro nazionale, www.cliclavoro.gov.it.
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