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Pubblicato il 23.06.2025

Novità dal mondo del lavoro - Giugno 2025

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 
Novità dal mondo del lavoroDimissioni per fatti concludenti: il punto
Con nota 5257, del 10 aprile 2025 il Ministero del Lavoro, sollecitato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce alcuni chiarimenti in ordine a taluni aspetti della nuova fattispecie delle "dimissioni per fatti concludenti" introdotta dall'art. 19 della Legge 203/2024 e alla luce di quanto già indicato dallo stesso Ministero nella circolare n. 6/2025.
Il primo aspetto riguarda la possibilità da parte della contrattazione collettiva di prevedere un termine inferiore a quello legale (15 giorni) di assenza ingiustificata al fine di attivare, da parte del datore di lavoro, la comunicazione all'ispettorato del lavoro necessaria a produrre l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, anche in assenza della procedura telematica prevista in via generale per le dimissioni, per volontà del lavoratore fatti salvi i casi in cui il lavoratore stesso dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro ovvero l'Ispettorato del lavoro accerti la "non veridicità" della comunicazione datoriale.
Il Ministero nella nota in commento conferma il proprio orientamento già espresso nella circolare n. 6/2025 ritenendo che il termine legale, pur residuale rispetto alle previsioni contrattuali, non possa essere derogato in peius in virtù della necessità di contemperazione del principio della libertà contrattuale delle parti sociali con l'esigenza primaria di tutela del lavoratore che potrebbe risultare lesa dalla previsione di termini di durata dell'assenza troppo esigui e tali da non consentire al lavoratore l'esercizio delle comunicazioni giustificative dell'assenza stessa.
In secondo luogo i tecnici ministeriali ribadiscono come la "ricostituzione del rapporto di lavoro" sia a fronte della prova fornita dal lavoratore dell'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza così come come nel caso in cui sia l'ispettorato del lavoro ad accertare la non veridicità della comunicazione datoriale, non possa operare automaticamente ma solo su iniziativa dello stesso datore di lavoro e, in assenza, solo a seguito di valutazione di natura giudiziale.
Rimangono, invece, alcune perplessità circa gli effetti pratici che possono essere prodotti dall'ordinaria comunicazione di dimissioni da parte del lavoratore successivamente all'avvio della procedura di cui al nuovo comma 7 bis, dell'art. 26, del Dlgs 151/2025 (dimissioni per fatti concludenti) introdotta dall'art. 19, della Legge 203/2024, considerato che l'efficacia risolutiva del rapporto di lavoro decorre dalla data di comunicazione dell'assenza ingiustificata all'Ispettorato del Lavoro (secondo quanto contenuto nella circolare 6/2025 dello stesso Ministero il "dies a quo" per il calcolo dei cinque giorni entro i quali deve essere inviata la comunicazione obbligatoria di cessazione decorre proprio dalla data di comunicazione dell'assenza del lavoratore all'ispettorato) .
Con nota prot. 3984, del 29 aprile 205 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha diffuso il nuovo modello di comunicazione che il datore di lavoro dovrà inviare allo stesso Ispettorato del Lavoro competente per territorio qualora intenda considerare la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta per dimissioni del lavoratore così come previsto dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024).

Naspi: l'Inps illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio
Con la circolare n. 98, del 5 giugno 2025 l'istituto previdenziale fornisce le istruzioni relative alla previsione con la quale l'art. 1, comma 171, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio per l'anno 2025) subordina il diritto alla prestazione di disoccupazione ordinaria (Naspi) in caso di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro per cui sia richiesta l'indennità di disoccupazione preceduta da un rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato risolto per "dimissioni" o "risoluzione consensuale" nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.
A far data dal 1° gennaio 2025 la nuova previsione normativa introduce un nuovo requisito ai fini dell'accesso alla Naspi nell'ipotesi di richiesta dell'indennità a seguito di un contratto di lavoro risolto involontariamente ma preceduto nell'arco di 12 mesi da un rapporto a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale: in tali casi il lavoratore per accedere alla Naspi deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione (poco più di tre mesi di attività lavorativa) nel periodo decorrente dalla risoluzione volontaria o consensuale del rapporto di lavoro qualora quest'ultima sia intervenuta nei 12 mesi precedenti l'evento per il quale si richiede la Naspi.
La novità non si applica qualora le dimissioni siano comunicate per giusta causa (anche in caso di rifiuto al trasferimento ad altra sede aziendale in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) e nel caso di risoluzione consensuale intervenuta per il rifiuto del lavoratore a trasferirsi in diversa sede aziendale distante oltre 50 Km dalla propria residenza o mediamente raggiungibile in 80 minuto od oltre con mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre il nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione nell'arco dei dodici mesi intercorrenti tra il rapporto risolto volontariamente e il successivo cessato invece involontariamente non è richiesto in riferimento alle dimissioni intervenute nel corso del periodo tutelato di maternità e paternità e alla risoluzione consensuale conclusa nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per il licenziamento individuale di natura economico-organizzativa intimato da datori di lavoro con organico superiore ai 15 dipendenti.
La nota dell'Inps si chiude ricordando come ai fini della determinazione della misura dell'indennità Naspi nulla sia mutato rispetto alle precedenti indicazioni fornite dallo stesso istituto con la circolare n. 94/2015.


Diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato: per il Tribunale di Milano il CCNL prevale sulla norma
Secondo l'art. 24, del Dlgs n. 81/2015 (codice dei contratti) il lavoratore che presta la propria attività attraverso uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi, fatta salva diversa previsione contrattuale, ha diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi per le mansioni oggetto dei precedenti contratti a tempo determinato.
Per il Tribunale di Milano (pronuncia n. 1063, del 16 aprile 2025) qualora il CCNL applicato preveda un tempo superiore ai sei mesi per la maturazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore, nel caso specifico per il CCNL Multiservizi il periodo deve superare i 12 mesi, è necessario fare riferimento a quanto disciplinato dallo stesso CCNL.
La decisione dei giudici suscita particolare interesse proprio in questo periodo per la coincidenza temporale con cui il ministero del lavoro nel fornire indicazioni in materia di "dimissioni per fatti concludenti" e "periodo di prova nei contratti a tempo determinato" di cui alla Legge 203/2024 (collegato lavoro), con la circolare n. 6/2025 ha richiamato con vigore l'attenzione sulla sola derogabilità "in melius" della disciplina prevista dalla legge da parte della contrattazione collettiva.


Donazione di sangue: retribuzione e rimborso
Con circolare n. 96, del 26 maggio 2025 l'Inps illustra le modalità di rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per le giornate e/o le ore di riposo fruite per l'effettuazione della donazione di sangue.
Nella giornata della donazione di sangue il lavoratore ha diritto al riposo integrale e alla conservazione della normale retribuzione mentre il datore di lavoro può chiedere all'Inps il rimborso dell'anticipazione mediante conguaglio contributivo in Uniemens (denuncia contributiva).
Il datore di lavoro che non si avvale del sistema del conguaglio deve presentare una domanda di rimborso in modalità telematica direttamente all'istituto previdenziale entro il mese successivo a quello dell'avvenuta donazione.
Qualora il lavoratore che si sia recato al centro trasfusionale per la donazione sia giudicato inidoneo alla stessa ha, invece, diritto alla retribuzione solo per le ore necessarie dell'accertamento dell'inidoneità (permanenza presso il centro trasfusionale  e tempo di viaggio).
L'Inps avverte inoltre che il diritto al riposo e al rimborso della retribuzione maturano solo in presenza di prelievo di almeno 250 grammi di sangue.


 Focus su:

Il lavoro dei familiari
La prestazione di lavoro o la collaborazione fornita nell'ambito familiare può realizzarsi in modalità diverse e rientrare o meno nell'alveo del lavoro subordinato, autonomo o in quello della prestazione gratuita occasionale fornita in ragione del vincolo affettivo e solidale (affectionis vel benevolentiae causa).
L'Inps dapprima con la corposa circolare n. 179/1989 e in epoca più recente con il messaggio n. 2819/2022 ha ritenuto che, in presenza di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi legati da un rapporto di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, operi una presunzione (iuris tantum ammissibile di prova contraria) della prestazione lavorativa.
Premesso quanto sopra il lavoro tra familiari si può configurare nelle seguenti forme:
  • impresa familiare ex art. 230-bis, del codice civile: contesto d'impresa in cui collaborano in modo continuativo uno o più familiari dell'imprenditore in assenza di tipico e specifico rapporto di lavoro. L'obbligazione si sostanzia nello scambio tra la collaborazione lavorativa e il diritto al mantenimento (partecipazione agli utili);
  • coadiuvanza familiare: ricorre principalmente nelle imprese artigiane, commerciali e agricole, senza diritto alla partecipazione agli utili da parte di chi presta la propria attività in favore dell'impresa;
  • attività di lavoro subordinato in presenza dei requisiti tipici della subordinazione;
  • prestazione gratuita occasionale: assenza di compenso.
Proprio in ordine alle caratteristiche della "prestazione gratuita occasionale" ovvero resa per spirito di affetto e benevolenza che dovrebbe essere insito nel rapporto di parentela, il Ministero del Lavoro ha avuto modo di esplicitarne le caratteristiche con la circolare n. 10478, del 21 giugno 2013.
Secondo il Ministero può presumersi come occasionale la prestazione di lavoro qualora:
a) il familiare che presta l'attività lavorativa sia pensionato occupato full time presso altro datore di lavoro;
b) la durata della prestazione non superi le 90 giornate all'anno (720 ore annuali).
In tale situazione non è necessaria l'iscrizione all'Inps mentre è necessaria quella all'Inail in presenza di un rapporto di lavoro non meramente "accidentale" per tale intendendosi la prestazione resa per un massimo di 10 giornate all'anno.
In sintesi le situazioni che si possono prospettare sono le seguenti:
  • prestazione gratuita inferiore a 10 giorni all'anno (accidentale) nessun obbligo di iscrizione;
  • prestazione gratuita non superiore a 90 giorni annui (occasionale) obbligo di iscrizione all'Inail ma non all'Inps;
  • prestazione superiore a 90 giorni annui, fermo l'obbligo di iscrizione a Inps e Inail, individuazione della fattispecie contrattuale (subordinata o autonoma). 

L'equilibrio tra la naturale solidarietà familiare (affectionis vel benevolentiae causa) e il rispetto delle norme in materia di lavoro non può, in ogni caso, che trovare risposta nel principio di effettività ovvero nell'esatta individuazione delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che sole consentono la riconduzione dello stesso a un datore di lavoro, a un committente piuttosto che a una relazione lavorativa caratterizzata da accidentalità, occasionalità e gratuità.

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