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Jobs Act speciale contratto a tutele crescenti

Jobs Act: il contratto a tutele crescenti

Le novità sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato e sui licenziamenti

Il Jobs Act introduce una nuova tipologia contrattuale per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato: il contratto a tutele crescenti.

Esso si applica alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo e prevede nuove disposizioni in caso di licenziamento.

La regola in caso di licenziamento illegittimo diventa il riconoscimento al lavoratore di un indennizzo economico crescente, in base all'anzianità di servizio, mentre il reintegro rimane possibile solo in caso di licenziamenti discriminatori, nulli o, se si tratta di licenziamenti disciplinari, se viene accertata la non sussistenza del fatto contestato.
Nei licenziamenti per motivi economici, l'indennizzo è l'unica possibilità.

Nello specifico:

  • Licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale: resta la reintegrazione nel posto di lavoro.
  • Licenziamenti disciplinari: resta il reintegro nei casi in cui sia accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato"; negli altri casi di licenziamento ingiustificato, al lavoratore sarà riconosciuto un indennizzo economico, commisurato all'anzianità di servizio. Il risarcimento sarà pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi. Per evitare il contenzioso giudiziario si può ricorrere alla nuova "conciliazione facoltativa incentivata": il datore di lavoro può offrire dalle 2 alle 18 mensilità (una per ogni anno di servizio) esenti da tasse e, accettando, il lavoratore rinuncia alla causa.
  • Licenziamenti collettivi: in caso di violazione di procedure o dei criteri di scelta, si applica lo stesso indennizzo valido per i licenziamenti individuali (da 4 a 24 mesi); il reintegro rimane possibile solo se il licenziamento è comunicato esclusivamente in forma orale.


Per le piccole imprese, il reintegro nel posto di lavoro resta solo per licenziamenti nulli e discriminatori, mentre in tutti gli altri casi è prevista un'indennità crescente da un minimo di 2 a un massimo di 6 mensilità.

  • clicklavoro-source Redazione ClicLavoro Veneto