Lavoratori beneficiari
Persone con disabilità
Il collocamento mirato si rivolge alle persone con disabilità in età lavorativa che rientrano in una delle seguenti categorie:
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invalidi civili: soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di condizione di disabilità intellettiva, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni competenti, nonché le persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, L. 222/84;
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invalidi del lavoro: le persone con un grado di invalidità derivante dall'attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
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invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio: soggetti con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria (secondo le tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra);
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non vedenti: soggetti colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
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sordi: soggetti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Altre categorie protette
Le misure previste all’articolo 18 della legge 68/99 sono invece destinate alle seguenti categorie:
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orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
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figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
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profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 763/81;
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vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.
Disposizioni specifiche ai fini dell’avviamento al lavoro sono previste per centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, e insegnanti non vedenti.
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