Site Map

Bandi Fondo persone con disabilità

FAQ bando voucher per il lavoro per persone con disabilità

 

Domande frequenti bando Voucher per il lavoro per persone con disabilità.


1. Modalità di presentazione della domanda

1.1. Come deve essere inviata la domanda? E' possibile inviarla via PEC/email?
La domanda può essere inviata esclusivamente attraverso l'applicativo reso disponibile al seguente indirizzo: www.cliclavoroveneto.it/domande-dgr.
L'accesso avviene tramite login con SPID/ CIE/ CNS.

1.2. La domanda può essere inviata esclusivamente tramite login del Legale Rappresentante dell'ente proponente?
No, la domanda può essere inviata anche per mezzo della login di un operatore incaricato. La domanda deve comunque essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

1.3. È possibile annullare una domanda compilata erroneamente e presentarne una nuova?
Sì, è possibile eliminare una domanda compilata erroneamente, sia in stato di bozza sia salvata definitivamente o inviata, purché ciò avvenga entro la chiusura dello sportello in cui la domanda è stata presentata. L'annullamento può essere effettuato selezionando l'apposito tasto riportato nella sezione "riepilogo". In caso di annullamento di una domanda in cui sia stato indicato il codice identificativo della marca da bollo, la marca potrà essere recuperata ed inserita nella nuova domanda, risultando valida ed annullata in corrispondenza alla domanda definitivamente inoltrata e recepita in fase di istruttoria.

1.4. Quali sono gli sportelli previsti per la presentazione delle domande?
La domanda di ammissione all’elenco dei soggetti erogatori può essere presentata in corrispondenza di appositi sportelli mensili, attivi da febbraio a dicembre 2026, dal 1° al 10° giorno di ogni mese, fino alla data ultima del 10/12/2026. 

2. Indicazioni operative per l'erogazione dei servizi

2.1. Quali sono i requisiti delle figure professionali coinvolte nell'erogazione dei servizi al lavoro?
I professionisti coinvolti nell'erogazione dei servizi al lavoro nei confronti degli utenti devono possedere almeno 1 anno di esperienza professionale e le competenze specifiche caratterizzanti il "Profilo Professionale Operatore del Mercato del Lavoro Locale" (OML) (secondo la normativa regionale in materia di accreditamento, art. 11 e Tabella A della D.G.R. 2238/2011 come modificata dalla D.G.R. 1656/2016) e aver svolto attività specifiche di supporto all'inclusione e/o all'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il possesso dell'esperienza professionale e delle competenze richieste è attestato dal CV del professionista, che deve essere conservato agli atti presso la sede operativa dell'Ente ed esibito in caso di controlli da parte dell'Amministrazione regionale e/o delle Autorità competenti.
Laddove l'applicazione dell'UCS richieda un professionista di fascia alta, è richiesta un'esperienza professionale di almeno 5 anni.

2.2. Come deve essere inteso lo standard di almeno 3 colloqui/mese per l'accompagnamento al lavoro?
La regola sull'erogazione di almeno 3 colloqui al mese si applica dal mese successivo a quello in cui l'utente è stato ammesso al servizio. Es. Se l'utente viene ammesso al servizio il 27/10, andranno pianificati almeno 3 colloqui nel mese di novembre. 
Ovviamente, è possibile iniziare sin da subito con l'erogazione dei colloqui, a partire dal mese in cui è stata fatta l'ammissione al servizio. In questo caso non si applica la regola dei 3 colloqui, che inizia a decorrere dal mese successivo, cioè dal primo mese "pieno" disponibile, anche per consentire all'operatore e all'utente di calendarizzare gli incontri con un certo anticipo.
Per colloquio si intende un incontro in front-office con la partecipazione dell'utente.

2.3. Se l'utente si ricolloca, è possibile proseguire l'erogazione dei servizi?
Se l'utente si ricolloca, è possibile portate a compimento le attività avviate prima dell'attivazione del rapporto di lavoro, entro la chiusura del Voucher, alle seguenti condizioni:
- l'attività formativa può proseguire al di fuori dell'orario di lavoro, poichè si tratta di formazione avviata indipendentemente dall’eventuale fabbisogno di qualificazione/riqualificazione espresso dal datore di lavoro;
- se l'utente si ricolloca con un contratto di lavoro temporaneo, l'attività di accompagnamento al lavoro può proseguire allo scopo di far ottenere al lavoratore un rapporto di lavoro stabile.