Convenzioni
Per gestire con maggiore flessibilità gli obblighi di assunzione, i datori di lavoro possono sottoscrivere specifici accordi (convenzioni) con Veneto Lavoro.
In particolare vi sono tre tipologie di convenzione:
- convenzioni di programma, che definiscono una programmazione graduale di assolvimento dell’obbligo;
- convenzioni di integrazione lavorativa, che definiscono l’inserimento lavorativo di uno specifico lavoratore tramite un percorso personalizzato;
- convezioni di conferimento di commesse, che prevedono l’assolvimento parziale degli obblighi attraverso un conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali.
Convenzioni di programma
I datori di lavoro, entro 60 giorni dall'insorgere dagli obblighi assunzionali, possono richiedere la stipula di Convenzioni di programma (art. 11 Legge 68/99) mediante le quali vengono concordati con i Servizi per l’impiego il programma temporale (step semestrali e durata massima di cinque anni) nel quale effettuare le assunzioni, le mansioni disponibili, le modalità di assunzione, la possibilità di ricorrere a strumenti di facilitazione per l’inserimento lavorativo della persona con disabilità.
La scelta di stipulare la Convenzione di programma avviene in occasione della presentazione del prospetto informativo o attraverso richiesta al Centro per l’impiego che, in ogni caso, valuterà se ve ne ricorrono i presupposti.
Si segnala che la Convenzione di programma può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono soggetti agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99.
Convenzioni d’integrazione lavorativa
Per i lavoratori che presentano difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo l’azienda può sottoscrivere con i Servizi per l’impiego Convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11 comma 4 Legge 68/99) che definiscono un percorso individuale personalizzato con strumenti di supporto nell’avviamento al lavoro che possono prevedere di avvalersi del Servizio d'Integrazione Lavorativa (SIL) dell’ULSS. Il percorso può prevedere:
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tirocinio;
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attività di riqualificazione professionale;
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servizi di consulenza e tutoraggio;
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periodi di prova più ampi rispetto a quelli previsti dalla Contrattazione collettiva;
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deroghe ai limiti di età e durata per i contratti di apprendistato.
Si segnala che in Veneto sono previsti finanziamenti, secondo quanto previsto dalla DGR 1788/2017, per i datori di lavoro che ospitano tirocini promossi dai Centri per l’impiego nell’ambito di Convenzioni di integrazione lavorativa, con la finalità dell’immediato successivo inserimento lavorativo. Al soggetto ospitante è riconosciuto il rimborso dell’indennità corrisposta al tirocinante nella misura di 5€ l’ora per un massimo di 600€ mensili. La durata massima dei tirocini finanziati è di sei mesi.
Convenzioni di conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali
Le aziende possono assolvere parzialmente agli obblighi occupazionali attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell’art. 12 bis della Legge 68/99 e dell’art.14 del D.lgs. 276/03 che prevedono il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali che, per svolgerle, assumono persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario individuate dai servizi/Comitato tecnico. Le percentuali di copertura con queste modalità sono le seguenti:
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art. 12 bis Legge 68/99: massimo il 10% della quota d’obbligo;
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art. 14 D.lgs. 276/03 – convenzione quadro Regione Veneto:
- per datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 15 e 35: 1 unità se il servizio competente, in sede di comitato tecnico, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro, riconosce le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di persone con disabilità nel contesto lavorativo aziendale o la mancanza di persone con disabilità con profili professionali adeguati tra gli iscritti;
- per datori di lavoro che occupano tra 36 e 50 dipendenti: al massimo 1 unità;
- per datori di lavoro con oltre 50 dipendenti: 20% quota d’obbligo, elevabile al 30% con il consenso del Comitato tecnico su motivata richiesta dell'azienda conferente nel caso di inserimento di persone con disabilità psichica, intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79% con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
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