Novità dal mondo del lavoro - Maggio 2025
La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza
Con la pubblicazione delle circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025 diventano finalmente operativi, al termine di un tormentato iter segnato da provvedimenti normativi, autorizzazioni comunitarie, decreti attuativi pubblicati, ritirati e ri-pubblicati e da ultimo le predette circolari, l'accesso ai bonus previsti per l'assunzione di giovani under 35 e di donne svantaggiate dagli articoli 22 e 23 del decreto legge n. 60/2024 convertito nella legge n. 95/2024.
Il "bonus giovani" è riconosciuto per le assunzione/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di giovani che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non siano mai stati titolari di un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura non superiore a 500 euro (650 euro per le assunzioni/trasformazioni in zona ZES) su base mensile per un periodo massimo di 24 mesi.
Per le assunzioni effettuate nella zona Zes unica per il mezzogiorno (abruzzo, molise, campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) la domanda per il riconoscimento del bonus deve essere effettuata, a partire dal 16 maggio 2025, prima dell'assunzione/trasformazione.
Il "bonus donne", nella misura massima di 650 euro su base mensile per un periodo massimo di 24 mesi, è dedicato alle assunzioni a tempo indeterminato alle seguenti categorie di "donne svantaggiate:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti: assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): effettuate in epoca successiva all’invio della domanda telematica all’Inps e fino al 31 dicembre 2025;
- occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, di cui al Decreto Interministeriale n. 3217/2024: assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un periodo però di 12 mesi.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri esoneri mentre sono compatibili con la maxi deduzione fiscale del costo del lavoro (120 - 130%) di cui all'art. 4, del Dlgs 216/2023 e con la riduzione contributiva prevista in favore dei datori di lavoro in possesso della "certificazione della parità di genere".
Sicurezza sul lavoro: arriva l'obbligo formativo per i datori di lavoro
Con la sottoscrizione in data 17 aprile 2025 dell'accordo in sede di Conferenza permanente Stato - Regioni, che ha recepito le novità introdotte al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal decreto legge 146/2021, scatta l'obbligo di formazione di almeno 16 ore per i datori di lavoro che dovranno essere in grado di acquisire le conoscenze e le competenze per l'esercizio del loro ruolo, di comunicare gli obblighi di natura penale, civile e amministrativa incombenti sia sul datore di lavoro stesso che sulle altre figure aziendali preposte alla prevenzione in materia di sicurezza e promuovere le competenze necessarie all'organizzazione nel contesto aziendale del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Anche i "preposti" saranno interessati da un corso specifico della durata minima di 12 ore.
Dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo i datori di lavoro avranno 24 mesi di tempo per portare a compimento il percorso formativo.
Lavoro dei rider (ciclo fattorini): intervento ricognitivo del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 9, del 18 aprile 2025 effettua una puntuale disamina sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dai cd. rider o ciclo fattorini che effettuano consegne a domicilio spostandosi prevalentemente con biciclette o motocicli per conto di piattaforme digitali.
L'attività ermeneutica operata dal Ministero si caratterizza oltre che per l'esame del tipo di attività e della conseguente configurazione che può essere svolta e attribuita ai lavoratori presi in considerazione anche per la puntuale analisi delle caratteristiche distintive delle forme di lavoro previste dall'ordinamento vigente (subordinato, autonomo e/o di natura collaborativa non occasionale).
In premessa il Ministero ricorda la Direttiva Europea 2024/2831 che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026 che introduce una presunzione "iuris tantum", ammissibile di prova contraria, di presunzione di subordinazione per i rapporti di lavoro organizzati dalle piattaforme digitali e sottolinea sia la previsione normativa secondo cui alle collaborazioni cd. etero-organizzate (prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sia la speciale disciplina introdotta per il lavoro autonomo reso attraverso piattaforme digitali che prevede un compenso minimo orario, una maggiorazione per il lavoro notturno e una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
Appare, da ultimo, piuttosto singolare il richiamo operato dalla circolare ministeriale in riferimento all'attrazione, qualora siano rinvenibili in capo alla piattaforma i tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri del datore di lavoro nell'ambito del lavoro subordinato, nella sfera del lavoro intermittente dell'attività lavorativa prestata dai rider.
Certo è indubbio che tale prestazione sia caratterizzata da una prerogativa di "discontinuità" connotata da una messa a disposizione del lavoratore in attesa della ricezione dell'incarico di consegna che potrà, qualora il contratto di lavoro intermittente sia sottoscritto con obbligo di risposta alla chiamata, essere remunerata attraverso l'indennità di disponibilità ma altrettanto risulta evidente come tale tipologia contrattuale sia da considerarsi tra quelle maggiormente esposte a rischi di precarietà, soprattutto se instaurata senza l'obbligo di risposta alla chiamata, e non immune da impulsi elusivi nonostante gli obblighi comunicativi cui soggiace prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni.
Trattamento di fine rapporto: no alla liquidazione mensile in busta paga
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma accumulata mensilmente dal datore di lavoro per conto del proprio dipendente con lo scopo di assicurare allo stesso un supporto economico alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 2120 del codice civile disciplina i casi nei quali, su richiesta del lavoratore, è ammessa l'anticipazione del trattamento di fine rapporto entro il limite massimo del 70% dell'importo maturato (per spese sanitarie, acquisto prima casa per sé o per i propri figli) e assegna alla contrattazione collettiva e alla pattuizione individuale l'individuazioni di condizioni di miglior favore che non possono, in ogni caso, sostanziarsi in un mero trasferimento in busta paga dei ratei mensili del TFR che produrrebbe ricadute anche dal punto di vista contributivo.
Doveroso ricordare che a fine rapporto la somma erogata al lavoratore a titolo di TFR non è soggetta a contribuzione previdenziale né a tassazione ordinaria bensì a tassazione separata.
Questa in sintesi la posizione espressa dall'ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 616, del 3 aprile 2025 nella quale, peraltro, è disposto che in riscontro a situazioni di indebita mensilizzazione del trattamento di fine rapporto, il personale ispettivo attraverso il provvedimento di disposizione di cui all'art. 14, del Dlgs 124/2004 intimi al datore di lavoro l'accantonamento delle quote di TFR illegittimamente anticipate.