Novità dal mondo del lavoro - Novembre 2024
La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza
Certificato di malattia: il lavoratore lo può acquisire tramite AppIO
I lavoratori registrati a MyInps possono ricevere tramite l'AppIO una comunicazione contenente il numero di protocollo del certificato di malattia trasmesso telematicamente dal medico curante.
Della ricezione del certificato da parte dell'Inps verrà data comunicazione, tramite l'app, al lavoratore con l'indicazione del numero di protocollo e la segnalazione della possibilità di consultazione del certificato stesso dal portale dell'Inps.
Ne ha dato notizia l'Inps con messaggio n. 3337/2024 nel quale sono fornite anche indicazioni in merito alla comunicazione dell'avvenuta visita di controllo.
Patente a crediti: dal 1° novembre domanda solo telematica
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/
Contratto a tempo determinato: nozione di proroga e rinnovo
Della proroga e del rinnovo del contratto a tempo determinato si occupa l'art. 21, del Dlgs 81/2015 che, tuttavia, non contiene una definizione giuridica degli istituti ma ne delinea le conseguenze, di natura prevalentemente sanzionatoria, in caso di un utilizzo non conforme alle prescrizioni normative alla luce delle quali:
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il contratto può essere liberamente prorogato e rinnovato per i primi 12 mesi, successivamente solo in presenza delle causali di cui all'art. 19, 1° comma, del Dlgs 81/2015 fatti salvi i contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;
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Il contratto a termine, con il consenso del lavoratore, può essere prorogato per 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero di contratti;
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in caso di riassunzione (rinnovo) successiva a un contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi entro 10 giorni dalla sua scadenza ovvero venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (il cd. stop and go non si applica ai contratti a termine stipulati nell'ambito delle attività stagionali di cui al DPR 1525/1963).
La proroga consiste, pertanto, nella prosecuzione senza soluzione di continuità di un contratto a tempo determinato sottoscritto tra le parti posticipando l'originario termine di durata apposto al contratto di lavoro.
Il rinnovo costituisce invece un nuovo contratto sottoscritto tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria contrattuale del contratto precedente.
Le sostanziali differenze tra proroga e rinnovo sono state evidenziate dalla circolare del ministero del lavoro n. 17/2018 (confermate anche dalla circolare dello stesso ministero n. 9/2023) secondo la quale la proroga presuppone che rimangano invariate le "ragioni" originarie dell'apposizione del termine al contratto di lavoro; la modifica delle motivazioni darebbe luogo a un nuovo contratto a tempo determinato e alla conseguente attrazione nella disciplina del rinnovo.
Oltre al rispetto del cd. stop and go il rinnovo richiede anche l'applicazione dell'incremento del contributo addizionale (1,40% + 0,50% a ogni rinnovo) fatti salvi i contratti a termine stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti e per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.
Al fine di connotare giuridicamente la distinzione tra i due istituti assume particolare rilievo la sentenza della Corte di Cassazione n. 26153, del 7 ottobre 2024 secondo la quale con la proroga si dispone unicamente il prolungamento delle durata del contratto a tempo determinato mentre il rinnovo interviene ogni volta ne mutino non solo le ragioni ma anche qualsiasi altra condizione o elemento contrattuale quali la mansione, l'orario di lavoro, la retribuzione.
Focus su:
Dimissioni del lavoratore dipendente: la procedura
Le dimissioni costituiscono l'atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore comunica al datore la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dell'unico vincolo rappresentato dall'obbligo di fornire al datore di lavoro il preavviso contrattualmente previsto.
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni per essere efficaci sono subordinate all'osservanza di una "forma tipica" rappresentata dalla procedura telematica di cui all'art. 26, del decreto legislativo 151/2025, resa operativa con decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, illustrata con circolare ministeriale n. 12/2016 introdotta nell'ordinamento al fine, prevalente, di contrastare il fenomeno delle cd. "dimissioni in bianco" ovvero la prassi di far sottoscrivere, in particolare alle lavoratrici, una lettera di dimissioni al momento dell'assunzione.
Allo stesso modo delle dimissioni anche le risoluzioni consensuali ovvero la chiusura del rapporto di lavoro a seguito di accordo tra le parti sono assoggettate alla procedura telematica.
Particolare attenzione nella compilazione del modulo telematico deve essere posta dal lavoratore sul periodo di preavviso contrattuale ricordando che la "data di decorrenza" delle dimissioni da indicare è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.
In ogni caso, come ribadito nelle Faq ministeriali, sarà cura del datore di lavoro comunicare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro attraverso la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego.
Non sono interessate dalla procedura telematica alcune categorie di lavoratori: a) i lavoratori delle pubbliche amministrazioni; b) i lavoratori domestici; c) i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro in sede di conciliazione stragiudiziale; d) i lavoratori autonomi o parasubordinati (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partite IVA); e) i genitori lavoratori le cui dimissioni sono soggette a convalida da parte dell'ispettorato del lavoro ex art. 55, comma 4, dlgs. 151/2001 (primi tre anni di vita del bambino); f) i lavoratori che si dimettono durante il periodo di prova; g) i lavoratori del settore marittimo.
Il modulo telematico di dimissioni può essere inviato autonomamente dal lavoratore attraverso l'accesso, con Spid o CIE dal portale del ministero "servizi lavoro" o con l'assistenza di patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
La revoca delle dimissioni può essere effettuata entro 7 giorni successivi all'invio del modulo telematico con le medesime modalità.
In caso di variazione della data di dimissioni già comunicate, a seguito di accordi modificativi tra le parti o di periodi di preavviso non correttamente calcolati, l'effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro sarà quella indicata nell'Unilav di cessazione trasmesso dal datore di lavoro.
Nell'ipotesi di ritiro delle dimissioni concordato con il datore di lavoro anche se trascorsi più di sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico, sarà sempre la comunicazione obbligatoria inviata ai servizi per l'impiego a determinare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.
Il DDL lavoro in sede di approvazione in Parlamento interviene a modificare l'art. 26, del Dlgs 151/2015 introducendo il comma 7 bis con l'obiettivo di porre rimedio all'inerzia del lavoratore che si assenti ingiustificatamente dal posto di lavoro senza, tuttavia, inoltrare il modulo telematico di dimissioni.
Secondo la modifica normativa, in tali situazioni e in mancanza di disciplina contrattuale, qualora l'assenza ingiustificata del lavoratore si protragga per oltre 15 giorni il datore di lavoro trasmette una comunicazione informativa all'ispettorato territoriale del lavoro e considera risolto il rapporto di lavoro per volontà dello stesso lavoratore inibendone l'accesso alla Naspi ed evitando il pagamento del cd. ticket contro il licenziamento.