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Pubblicato il 24.01.2025

Novità dal mondo del lavoro - Gennaio 2025

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 

Collegato Lavoro: le novità di rilievo

La Legge n. 203, del 13 dicembre 2024 nota come "Collegato Lavoro" e in vigore dal 12 gennaio 2025 contiene una serie di novità in materia di lavoro che di seguito sono illustrate.

Dimissioni: è introdotta nell'ordinamento una sorta di nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per "dimissioni per fatti concludenti" che considera il rapporto di lavoro concluso per volontà del lavoratore in caso di sua assenza ingiustificata per un periodo di tempo superiore a quello previsto dal contratto collettivo o, in assenza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni; la norma si propone di porre rimedio al comportamento negligente del lavoratore che si assenta senza comunicare telematicamente le proprie dimissioni (dal 12 marzo 2016 da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica) al fine, magari, di accedere alla Naspi con la conseguenza di obbligare il datore di lavoro al pagamento del cd. ticket per il licenziamento disciplinare contestato al lavoratore. Residua la facoltà per il lavoratore di dimostrare la causa di forza maggiore o la responsabilità datoriale per la cessazione del rapporto di lavoro e l'onere in capo al datore di lavoro di comunicare il superamento dei termini, contrattuali o legali, per i quali l'assenza si considera ingiustificata alla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro.

Contratto misto: è prevista l'applicazione del regime forfetario per il reddito autonomo ai cd. contratti misti utilizzabili nei confronti di:
a) professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono attività autonoma in favore di datori di lavoro con oltre 250 dipendenti e dai quali siano contestualmente assunti con contratto di natura dipendente a tempo indeterminato e parziale con un orario di lavoro compreso tra il 40 e il 50% dell'orario ordinario;
b) esercenti attività di lavoro autonomo non rientranti nelle professioni ordinistiche a condizione che le intese tra le parti siano previste nell'ambito della contrattazione collettiva di prossimità (art. 8, decreto legge 138/2011).
In ordine al rinvio all'accordo di prossimità dovrà chiarirsi se lo stesso sia riferito ai soli profili procedurali (sottoscrizione da parte della associazioni sindacali comparativamente più rappresentative) oppure sia necessaria la ricorrenza delle condizioni sostanziali che lo legittimano (maggiore occupazione, incrementi retributivi e di competitività, avvio di nuove attività).
Il contratto misto deve rispettare due ulteriori condizioni ovvero la certificazione del rapporto di lavoro autonomo da parte degli organi di certificazione e la non sovrapponibilità tra rapporto di lavoro autonomo e dipendente, in ordine all'oggetto, all'orario e alle giornate di lavoro.

Lavoro in somministrazione: tra le novità inserite in materia di somministrazione le più rilevanti appaiono rappresentate dall'eliminazione del limite del 30% in caso di somministrazione a tempo determinato di lavoratori stabilmente assunti dall'agenzia accreditata e dal venir meno dell'obbligo di causale per la somministrazione a tempo determinato di beneficiari di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

Contratto a termine e attività stagionali: viene identificata un'interpretazione autentica dell'art. 21, del Dlgs 81/2015 secondo cui le ipotesi individuate dai contratti collettivi (sul punto si era già espresso l'ispettorato nazionale del lavoro con nota 413/2021) da parte dello stesso articolo con riferimento anche ai picchi di attività lavorativa in corso d'anno nonché a esigenze di natura tecnico - produttive connesse a cicli stagionali di settori o mercati rientrano nell'area della stagionalità tout court, anche con riferimento ai rapporti ancora in essere ma sorti prima dell'entrata in vigore della legge. Si passa, pertanto, da una nozione consolidata della stagionalità ancorata alla "ciclicità delle stagioni" a una che prende in considerazione i cd. "picchi di stagionalità" connessi invece a esigenze produttive e di mercato. 

Contratto a tempo determinato e periodo di prova: è fissata la durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato, fatte salve previsioni di maggior favore presenti nella contrattazione collettiva, in un giorno di lavoro ogni 15 giorni di calendario; in ogni caso la durata del periodo di prova non potrà essere inferiore a due giorni nè superiore a 15 per per i contratti a termine di durata fino a sei mesi e non potrà superare i 30 giorni per i contratti di durata superiore a sei mesi e inferiore a 12.

Smart Working: la comunicazione obbligatoria del lavoro agile deve essere comunicata in modalità telematica dal datore di lavoro entro 5 giorni dalla data di avvio o di cessazione o di modifica del periodo di lavoro in modalità agile. Rimangono confermate le modalità di comunicazione individuate dal dal DM n. 149/20222 . Nessuno novità in riferimento all'accordo individuale per il quale è previsto l'obbligo della forma scritta ma non dovrà essere allegato in copia alla predetta comunicazione obbligatoria.

Cassa integrazione e svolgimento di attività lavorativa: al lavoratore dipendente che durante il periodo di fruizione delle integrazioni salariali svolge attività lavorativa dipendente o anche autonoma non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate fatta salva la decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di mancata preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento dell'attività lavorativa, onere a carico del lavoratore da considerarsi soddisfatto anche attraverso le comunicazioni obbligatorie rese dal datore di lavoro (sul punto vedasi la circolare inps n. 57/2014).

Apprendistato: l'apprendistato di primo livello potrà essere trasformato, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale da parte del giovane, in apprendistato professionalizzante (circostanza già ammessa dalla disciplina pre- vigente) e in apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Conciliazioni in materia di lavoro: le procedure di conciliazione in materia di lavoro di cui agli articoli 410, 411 e 412 ter potranno essere effettuate anche in modalità telematica. Attualmente gli accordi conciliativi possono concludersi dinanzi al giudice istruttore, nelle commissioni di conciliazione presso gli ispettorati territoriali del lavoro, presso le commissioni di certificazione, in sede sindacale (recente giurisprudenza - cassazione n. 10065/2024 ha escluso la piena efficacia della sede protetta qualora la procedura conciliativa si realizzi in luogo diverso da quello fisico della sede sindacale), in altra sede prevista dalla contrattazione collettiva, presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale e in sede di negoziazione assistita.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 9740, del 30 dicembre 2024 ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla legge riepilogandone, in buona sostanza, i contenuti e rinviando a più accurate precisazioni future soprattutto in ordine all'ipotesi delle cd. dimissioni "per fatti concludenti" e alla conseguente attività di verifica assegnata agli ispettori del lavoro.


Legge di Bilancio per il 2025: le misure in materia di lavoro

La Legge n. 207, del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), come consuetudine, si occupa di aggiornare e/o introdurre nell'ordinamento norme dedicate al lavoro, alla previdenza, al sostegno a famiglie e imprese e alla fiscalità.

Di seguito una sintetica illustrazione delle principali novità:

Cuneo fiscale (art. 1, commi 4 - 6): l'esonero contributivo sulla contribuzione a carico del lavoratore pari al 6% o 7% in riferimento a retribuzioni imponibili non superiori rispettivamente a 2. 692 euro mensili e 1. 923 euro mensili applicato nell'anno 2024 è sostituito da un meccanismo di deduzione fiscale consistente nell'introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo non superiore a 20 mila euro e di una detrazione fiscale aggiuntiva per i redditi superiori.
L'indennità sarà decrescente all'incremento del reddito e nello specifico pari a: a) 7,1% per i redditi non superiori a 8.500 euro; b) 5,3% per i redditi compresi tra 8.500 e 15 mila euro; c) 4,8% per i redditi compresi tra 15mila e 20mila euro.
L'ulteriore detrazione riconosciuta ai titolari di reddito superiore superiore a 20 mila euro e fino a 32 mila sarà pari a 1. 000 euro, oltre il tetto dei 32 mila e fino a 40 mila l'importo di 1. 000 euro dovrà essere moltiplicata per il coefficiente fornito da "40. 000 euro - reddito complessivo/euro 8. 000".
Il reddito complessivo è assunto al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Irpef (art. 1, comma 2, lettera a): la riduzione alle tre aliquote per scaglioni di reddito diventa strutturale: 23% per i redditi fino a 28mila euro; 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila; 43% per i redditi oltre i 50mila euro;

Trattamento integrativo (art. 1, comma 3): è reso strutturale il trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 3/2020 (ex bonus Renzi) destinato a chi ha un reddito non superiore a 15mila euro (no tax area) e la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente dal quale sottrarre un importo di 75 euro. Per i beneficiari di redditi fino a 28mila euro il trattamento è riconosciuto solo se le detrazioni sono superiori all'irpef dovuta e, in questo caso, l'importo sarà determinato dalla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda;

Maxi deduzione fiscale (art. 1, commi 399 e 400): per le annualità 2025, 206 e 2027 è confermata la maxi deduzione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da condurre in deduzione nella misura del 120% o 130% se i nuovi assunti appartengono alla categoria dei lavoratori svantaggiati. L'accesso all agevolazione fiscale introdotta dall'art. 4, del Dlgs 216/2023 e resa operativa dal decreto interministeriale 25 giugno 2024 è ammesso a condizione che il numero di lavoratori a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno di riferimento sia superiore alla media di quelli occupati l'anno precedente (incremento occupazionale);

Nuova decontribuzione sud (commi 406 e seguenti): è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi, in favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato e non superano i 250 dipendenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nella misura del 25% con decalage fino al 15% nell'anno 2029 ed entro determinati importi massimi mensili;

Assunzione di giovani, donne e zes (comma 405): sono ri-finanziate per gli anni 2025, 2026 e 2027 le assunzioni agevolate di giovani under 35 privi di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di donne svantaggiate e le assunzioni nella "zona unica speciale per il mezzogiorno" di cui agli articoli da 22 a 24 del decreto legge n. 60/2024 convertito nella legge n. 95/2024;

Esonero contributivo madri lavoratrici (comma 219): è riconosciuto un esonero parziale dei contributi alle lavoratrici, anche autonome, madri con almeno due figli e fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; dal 2027 il riconoscimento è limitato alle madri di almeno tre figli e fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo; la soglia di reddito per accedere all'esonero non deve superare l'importo di 40 mila euro annui; un decreto ministeriale stabilirà la misura effettiva del beneficio;

Premi di produttività (comma 385): l'applicazione dell'imposta premaile su premi di produttività nella misura del 5% è confermata fino al 2027 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) previsione del premio da parte della contrattazione collettiva; b) valore non eccedente i 3.000 euro lordi; c) il reddito del lavoratore nel corso dell'anno precedente non deve essere superiore a 80 mila euro;

Trattamento integrativo speciale settore turistico alberghiero (commi da 395 a 398): si riconosce per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 un trattamento integrativo esentasse pari al 15% delle retribuzioni corrisposte per attività lavorative prestate in orario notturno o per prestazioni di lavoro straordinario eseguite nei giorni festivi ai lavoratori impiegati nella (somministrazione di alimenti e bevande e nel settore turistico che nel 2024 che nel 2024 non hanno superato un reddito da lavoro dipendente di 40 mila euro;

Mance nel settore della ristorazione e del turismo (comma 520): è elevato dal 25 al 30% del reddito percepito dal lavoratore operante nelle strutture ricettive e negli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande il limite entro cui le cd. mance ovvero somme che i clienti dispensano a titolo di liberalità costituiscono reddito da lavoro dipendente con assoggettamento a imposta sostitutiva di Irpef pari al 5%. Il lavoratore non deve superare il limite reddituale di 75. 000 euro.

Congedo parentale (comma 217): dal 1° gennaio 2025 l'indennità di congedo parentale (periodo di astensione dal lavoro a conclusione del congedo di maternità che può essere fruito dalla madre e/o dal padre entro i primi 12 anni di vita del bambino nella misura massima di sei mesi per la madre e di sette mesi per il padre) è innalzata all'80% della retribuzione entro il sesto anno di vita del bambino;

NASPI (comma 171): per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2025, il lavoratore che si dimetta volontariamente e nell'arco dei successivi 12 mesi sia assunto da altro datore di lavoro e da questi licenziato, per accedere alla Naspi deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorrente tra i due eventi medesimi a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento della cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. 

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (comma 187): dal 1° gennaio 2025 il trattamento di disoccupazione previsto ai sensi della Legge 402/1075 in favore dei lavoratori che rientrano nel nostro Paese a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuto all'estero (rientro entro 180 giorni dalla data di licenziamento o conclusione del rapporto di lavoro stagionale, fornitura della dichiarazione di immediata disponibilità (did) entro 30 giorni dal rimpatrio, misura del trattamento pari al 30% della retribuzione convenzionale per un massimo di 180 giorni) è abrogato [l'Inps con messaggio n. 184, del 17 gennaio 2025 ha comunicato di aver provveduto alla dismissione della procedura che consentiva la presentazione delle relative domande].

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