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Pubblicato il 16.12.2024

Novità dal mondo del lavoro - Dicembre 2024

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 

Novità dal mondo del lavoroBonus Natale: adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

L'erogazione ai lavoratori dipendenti (art. 2094, codice civile) del cd. Bonus Natale ex decreto legge n. 113/2024, occupati sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato anche part time del settore privato o pubblico, è subordinata al possesso di alcuni requisiti:
a) il lavoratore deve aver conseguito un reddito complessivo (anno d'imposta 2024) non superiore a 28 mila euro (considerando che l'erogazione del beneficio è prevista in corrispondenza del pagamento della 13° mensilità si tratta di un valore reddituale stimato);
b) avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
c) presenza di capienza d'imposta ovvero imposta lorda superiore alla detrazione per reddito di lavoro dipendente.
Il bonus, esente da imposizione contributiva e fiscale, spetta a un unico componente del nucleo familiare costituito anche da "conviventi di fatto" da intendersi quali due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.
Per l'accesso al bonus il lavoratore deve produrre al sostituto d'imposta (datore di lavoro) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e indicante i codici fiscali del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto e dei figli fiscalmente a carico entro la data di scadenza sollecitata dal datore di lavoro.
Il recupero della somma erogata avviene per il datore di lavoro tramite modello F24 con l'utilizzo del codice tributo 1703 per il settore privato e 174E per il settore pubblico.


Assunzioni agevolate percettori assegno di inclusione e supporto formazione e lavoro: recupero degli arretrati 

L'Inps con messaggio 3888/2024 illustra le modalità per accedere all'incentivo assunzionale per i lavoratori beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro e per recuperare l'agevolazione.
In caso di assunzione contratto a tempo indeterminato l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro è previsto nella misura massima annuale di 8 mila euro per 12 mesi, nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato l'importo si riduce del 50% entro, pertanto, il limite di 4 mila euro su base annua per un periodo massimo di 12 mesi mentre nel caso di stabilizzazione di un rapporto a tempo determinato la durata complessiva del beneficio ammonta a 24 mesi.
Tra le condizioni da rispettare per accedere all'incentivo va sottolineato, come evidenziato nella circolare inps n. 111/2023, il richiamo contenuto nella stessa norma circa la necessità che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi di cui alla Legge 68/1999 che dovrebbe essere una condizione generalizzata rientrando tra l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge in capo al datore di lavoro di cui all'art. 1, comma 1175, Legge 296/2026 ma che per l'incentivo in argomento è stata prevista dalla legge stessa (decreto legge 48/2023, art. 10, comma 7).
Il modulo on line messo a disposizione dall'Inps per la richiesta dell'esonero è denominato "Esonero SFL-ADI" .
Con riferimento alle modalità di recupero degli arretrati dal mese di gennaio 2024 e fino al mese di novembre dello stesso anno, il messaggio Inps in commento segnala che il conguaglio può essere operato solamente con i flussi "UniEmens" di competenza dei mesi di dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025.


Incentivi per l'assunzione di giovani e donne: ancora in stand by

Le assunzioni con agevolazioni di giovani che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non siano mai stati titolari di precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di donne cd. svantaggiate introdotte, per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 ed effettuate entro il 31 dicembre 2025, previste dal decreto legge 60/2024 (cd. decreto coesione) convertito nella Legge 95/2024 in via parallela e non sostitutiva di quelle strutturalmente contemplate dall'art. 1, comma 100 e seguenti della Legge 205/2017 e dall'art. 4, commi 8 - 11, della Legge 92/2012, sono ancora in attesa di alcuni passaggi essenziali per la loro piena operatività.
Il primo incentivo, previsto per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani fino a 34 anni e 364 giorni, consiste in una riduzione contributiva entro il limite massimo di 500 euro mensili per una durata di 24 mesi e non è cumulabile con altri esoneri fatta salva la compatibilità con la cd. maxi deduzione fiscale di cui all'art. 4, del Dlgs 216/2024 (Dm 25 giugno 2024). Per la piena operatività mancano tuttavia ancora alcuni tasselli rappresentati da:
a) l'autorizzazione da parte della Commissione Europea;
b) l'emanazione del decreto interministeriale che dovrà definire le modalità attuative dell'esonero;
c) la circolare operativa dell'Inps.
Il secondo incentivo è previsto in caso di assunzioni a tempo indeterminato di:
a) donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della Zes unica per il mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali Ue;
b) donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi operanti in settori e/o professioni ad accentuata disparità occupazionale di genere (per l'anno 2024 individuate dal DM n. 365, del 20 novembre 2023;
c) donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti e occupate, ammonta a una riduzione contributiva entro il limite di 650 euro mensili per un periodo di 24 mesi.
La condizione di "priva di impiego da almeno sei o 24 mesi prescinde dallo stato di disoccupazione in senso tecnico (Did) e può considerarsi realizzata qualora nei periodi di sei o 24 mesi antecedenti l'assunzione la lavoratrice non sia stata titolare di un contratto di lavoro dipendente di durata pari ad almeno sei mesi ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con compensi superiori a 8. 500 euro annui o ancora non abbia svolto attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 5. 500 euro.
Il beneficio è subordinato alla realizzazione attraverso l'assunzione agevolata di un "incremento occupazionale netto".
Anche per il secondo incentivo la piena operatività è subordinata a:
a) emanazione del decreto interministeriale che dovrà definire le modalità attuative dell'esonero; c) circolare operativa dell'Inps.


Contratti a termine: ulteriore proroga per la causale tra le parti

Il decreto "milleproroghe" prolunga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le parti di individuare una esigenza di natura tecnica, organizzativa o produttiva, in assenza di previsioni contrattuali, per superare la durata di 12 mesi entro il limite massimo di 24 nel contratto a tempo determinato.
Il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi solo in presenza di una esigenza di natura sostitutiva o nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
In via temporanea (fino al 31 dicembre 2024) l'art. 19, 1° comma, lett. b), del Dlgs 81/2015 affida alle parti del contratto (datore di lavoro e lavoratore) la possibilità di identificare una terza causale di natura tecnica, organizzativa o produttiva che consente di superare il limite dei 12 mesi, facoltà che ora il cd. "milleproroghe" differisce al 31 dicembre 2025.
Per quanto, invece, attiene alle casistiche espresse dalla contrattazione collettiva è bene ricordare gli incisi di cui alla circolare ministeriale n. 9/2023 secondo cui predette casistiche, qualora riferite a condizioni concrete e dettagliate che consentono il ricorso al contratto a tempo determinato e non generiche e approssimative, potranno considerarsi valide per il periodo di vigenza del contratto collettivo.

 

Focus su

Malattia: vademecum per lavoratore e datore di lavoro
L'Inps ha di recente aggiornato la propria modulistica informativa dedicata alla malattia del lavoratore fornendo utili indicazioni sia per i lavoratori che per i datori di lavoro in materia di certificazioni di malattia e visite di controllo
In caso di malattia del lavoratore il medico curante cui il lavoratore si rivolge trasmette immediatamente il certificato telematico di malattia all'Inps (nell'ipotesi di visita domiciliare entro il giorno successivo). E' sempre opportuno che il lavoratore prenda nota, o attraverso copia cartacea richiesta al medico o tramite il sito dell'Inps (MyInps) e da qualche giorno anche tramite AppIO se il lavoratore ha i propri contatti registrati in MyInps, del numero unico di protocollo del certificato di malattia.
Sul lavoratore ricade l'obbligo di informare dell'assenza per malattia, secondo le regole contrattuali, il proprio datore di lavoro che potrà prendere visione del certificato telematico inviato dal medico sul sito dell'Inps.
Nei casi di ricovero ospedaliero o accesso al pronto soccorso il lavoratore chiederà alla struttura ospedaliera di inviare il certificato telematico con indicazione del periodo di degenza e dell'eventuale prognosi; in caso di impossibilità da parte della struttura di invio telematico e conseguente consegna di un certificato cartaceo ricade sul lavoratore l'onere di trasmetterlo all'Inps e al datore di lavoro secondo le regola adottate per i certificati cartacei (entro due giorni) con la corretta indicazione dell'indirizzo di reperibilità.
Il riconoscimento della tutela per malattia decorre dal giorno di rilascio del certificato (il medico curante non può giustificare giorni di assenza riconducibili alla patologia del lavoratore in epoca precedente alla visita ambulatoriale); il riconoscimento della malattia a partire dal giorno precedente il rilascio del certificato solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante;
b) l' informazione sia espressamente indicata dal medico nel certificato;
c) il giorno precedente alla data di redazione sia un giorno feriale.
Il diritto all'indennità di malattia decorre invece dal quarto giorno, i primi tre giorni sono a totale carico del datore di lavoro se così previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
L'esecuzione delle visite mediche di controllo, che può essere disposta direttamente dall'Inps o su richiesta da parte del datore di lavoro, richiede che il lavoratore pubblico e privato sia presente presso il domicilio indicato in determinate fasce cd. di reperibilità che sono: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 fatti salvi specifiche ipotesi di esonero (circolare inps 95/2016).
Il lavoratore può giustificare l'assenza in tali fasce orarie di reperibilità solo per: a) necessità di sottoporsi a visite mediche o accertamenti diagnostici non effettuabili in altro orario; b) gravi motivi personali e/o familiari; c) cause di forza maggiore.
Qualora al di fuori dei casi di assenza giustificabile il lavoratore risulti non reperibile alla visita di controllo, l'Inps inviterà il lavoratore stesso a presentarsi in una determinata data presso gli ambulatori della sede Inps territoriale per lo svolgimento della visita e a produrre un giustificativo dell'assenza riscontrata.
Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di variare l'indirizzo di reperibilità il lavoratore può avvalersi dello "sportello del cittadino per le visite di controllo" presso il sito dell'Inps e utilizzare l'apposita funzionalità telematica e deve darne immediata comunicazione al proprio datore di lavoro.
Talune sedi territoriali dell'istituto previdenziale mettono anche a disposizione dei lavoratori degli indirizzi mail specifici per effettuare comunicazioni necessarie quali quelle del mutamento del proprio indirizzo.

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