Normativa nazionale
Le fonti legislative statali e ministeriali
Il rapporto di apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 41-47, secondo i quali l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
Tutta la normativa fondamentale precedente era stata abrogata dal D.Lgs. n. 167 del 14/11/2011: c. 6 dell'art. 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il contratto di apprendistato può svilupparsi in base alle seguenti tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi di lavoro nazionali. L'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede il rispetto di alcuni principi generali:
- Forma: il contratto, il patto di prova e il piano formativo individuale devono essere stipulati in forma scritta.
- Durata: la durata minima è di 6 mesi.
- Retribuzione: determinata dalla contrattazione collettiva tra il sistema del sottoinquadramento e quello della percentualizzazione.
- Tutor aziendale: nel rapporto di apprendistato deve essere individuata la figura del tutore o referente aziendale.
- Recesso: le parti non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.