Domande frequenti bando Voucher rafforzato
1. Modalità di presentazione della domanda
1.1. Come deve essere inviata la domanda? E' possibile inviarla via PEC/email?
La domanda può essere inviata esclusivamente attraverso l'applicativo reso disponibile al seguente indirizzo:
L'accesso avviene tramite login con SPID/ CIE/ CNS.
1.2. La domanda può essere inviata esclusivamente tramite login del Legale Rappresentante dell'ente proponente?
No, la domanda può essere inviata anche per mezzo della login di un operatore incaricato. La domanda deve comunque essere firmata dal Legale Rappresentante
1.3. È possibile annullare una domanda compilata erroneamente e presentarne una nuova?
Sì, è possibile eliminare una domanda compilata erroneamente, sia in stato di bozza sia salvata definitivamente o inviata, purché ciò avvenga entro la chiusura dello sportello in cui la domanda è stata presentata. L'annullamento può essere effettuato selezionando l'apposito tasto riportato nella sezione "riepilogo". In caso di annullamento di una domanda in cui sia stato indicato il codice identificativo della marca da bollo, la marca potrà essere recuperata ed inserita nella nuova domanda, risultando valida ed annullata in corrispondenza alla domanda definitivamente inoltrata e recepita in fase di istruttoria.
2. Gestione dei servizi nel percorso di inserimento/reinserimento lavorativo
2.1 E’ consentito realizzare il servizio di supporto alla valutazione qualitativa dopo che siano trascorsi due mesi dal rilascio del Voucher rafforzato?
Il servizio di supporto alla valutazione qualitativa è finalizzato a fornire all’utente e al suo case manager elementi utili a valutare le tipologie di attività e le modalità organizzative che maggiormente si adattano alle esigenze e alle inclinazioni dell’utente, al fine di facilitare ed incentivare la sua partecipazione al percorso di inserimento lavorativo.
Nel caso in cui il servizio di supporto alla valutazione qualitativa sia funzionale ad individuare i servizi e le modalità di fruizione degli stessi meglio rispondenti ai fabbisogni dell’utente, al fine di completare la definizione del progetto di inserimento lavorativo, esso dovrà concludersi al massimo entro 2 mesi dal rilascio del Voucher, in linea con quanto previsto dal par. 16 dell’Avviso (D.D. 172 del 19/07/2022). Qualora invece emerga l’esigenza di acquisire informazioni mirate in merito all’organizzazione di un servizio specifico durante il percorso di inserimento lavorativo (es. ausili tecnici di cui l’utente necessita per svolgere un’esperienza di tirocinio in azienda), esso potrà essere attivato in qualsiasi momento del percorso e dovrà concludersi entro 2 mesi dalla notifica all’ente prescelto della richiesta di attivazione del servizio.
In ogni caso, è responsabilità del case manager, in qualità di coordinatore del percorso di inserimento lavorativo, valutare, d’intesa con l’utente, se attivare il servizio e quando richiederlo.
2.2 E’ consentito sospendere l’erogazione del servizio di supporto alla valutazione qualitativa durante il periodo estivo?
È consentito sospendere temporaneamente lo svolgimento degli incontri individuali del servizio di supporto alla valutazione qualitativa per ragioni organizzative durante il periodo estivo, purché la sospensione sia preventivamente comunicata all’utente. Il termine per la conclusione del servizio, fissato in massimo 2 mesi (cfr. FAQ 2.1), rincomincia a decorrere dalla ripresa delle attività dopo la pausa estiva (i giorni di sospensione, pertanto, non concorrono al conteggio della durata massima del servizio).
2.3 E’ consentito sospendere temporaneamente l’erogazione dei servizi per esigenze motivate dell’utente? È inoltre ammesso sospendere le attività per ragioni organizzative del soggetto erogatore?
Non sono consentite sospensioni dei servizi, eccetto la sospensione del servizio di supporto alla valutazione qualitativa nel periodo estivo (cfr. FAQ 2.2). Fa eccezione, inoltre, il tirocinio, che può essere sospeso secondo le condizioni previste dal Regolamento sui tirocini extracurricolari della Regione del Veneto (D.G.R. 1816/2017 come modificata dalla D.G.R. 634/2023). Il tirocinante può richiedere una sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, che si protraggono per una durata minima di 30 giorni solari. La sospensione può essere prevista inoltre per chiusure programmate dell’azienda ospitante (es. per ferie estive), se di durata minima di 15 giorni solari. I periodi di sospensione possono essere recuperati, previo accordo tra le parti coinvolte (CPI in qualità di soggetto promotore, tirocinante e datore di lavoro), mediante proroga del rapporto di tirocinio (in linea con le disposizioni del Regolamento sui tirocini extracurriculari della Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. 1816/2017 come modificata dalla D.G.R. 634/2023, art. 7 cc.4-6).
Relativamente agli altri servizi previsti dal percorso del Voucher rafforzato, la sospensione dell’erogazione delle attività non è ammessa. Pertanto, le tempistiche prestabilite per la conclusione dei servizi non possono essere posticipate.
2.4 Quali moduli e loghi vanno utilizzati per la gestione degli interventi? Ci sono dei modelli predefiniti per gli attestati della formazione?
Relativamente agli interventi realizzati nell'ambito della misura del "Voucher rafforzato", la documentazione attuativa deve riportare la fonte del finanziamento.
I modelli da utilizzare per la gestione degli interventi (modelli di richiesta, modelli di rilascio, registro sostitutivo per le attività di gruppo e dichiarazione per le Cooperative sociali sugli aiuti di stato) sono pubblicati sulla pagina del portale Cliclavoro Veneto, dedicata all'iniziativa, all'interno della sezione "Documenti" (https://www.cliclavoroveneto.it/documenti-bando-voucher-rafforzato). Le domande di liquidazione sono generate, invece, automaticamente dal sistema gestionale IDO.
Eventuali ulteriori documenti attuativi predisposti dagli enti (es. calendario delle attività formative) dovranno dare evidenza nei confronti dei destinatari dell'origine del finanziamento, riportando i loghi di Veneto Lavoro e della Regione del Veneto, il riferimento al Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità e il riferimento all'iniziativa del Voucher rafforzato (in modo analogo ai modelli messi a disposizione su CLV).
Per quanto riguarda gli attestati di apprendimento e gli attestati di frequenza da rilasciare agli utenti nell'ambito degli interventi formativi realizzati a valere sul "Voucher rafforzato", si specifica che, poiché sono rilasciati sotto la responsabilità dell'ente di formazione, devono riportare solo il logo e il riferimento dell'ente formatore che ha realizzato il corso. Con riferimento alle informazioni minime da riportare nell'attestato si rimanda alle indicazioni fornite con il Manuale di Gestione (par. 5.3 " Rilascio degli attestati di apprendimento e delle certificazioni e abilitazioni").
Relativamente ai corsi per le certificazioni linguistiche (es. IELTS) e informatiche (es. ECDL), i modelli e le modalità di compilazione degli attestati sono definiti dagli specifici standard di certificazione.
Per quanto riguarda i corsi formativi finalizzati al rilascio delle abilitazioni all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e P.A. del 22/02/2012), il modello del titolo di abilitazione è pubblicato sulla pagina del portale Cliclavoro Veneto, dedicata all'iniziativa, all'interno della sezione "Documenti" (https://www.cliclavoroveneto.it/documenti-bando-voucher-rafforzato). Il campo della determinazione dirigenziale di Veneto Lavoro va compilato indicando il numero e la data del provvedimento con il quale l'organismo formativo è stato ammesso all'elenco dei soggetti erogatori della formazione nell'ambito della misura di politica attiva del Voucher rafforzato.
3. Gestione del Voucher di sostegno 
3.1 La distanza tra il domicilio dell'utente e la sede di svolgimento del corso di formazione/del tirocinio, da calcolare ai fini della quantificazione della componente di mobilità del Voucher di sostegno, è da intendersi comprensiva del tragitto di andata e ritorno o del tragitto di sola andata?
La distanza tra il domicilio dell'utente e la sede del corso di formazione/sede operativa del tirocinio, per il calcolo del valore economico della componente di mobilità del Voucher di sostegno, è da intendersi riferita al tragitto di sola andata.