La domanda va inoltrata telematicamente tramite l'applicativo CO Veneto, presente su Cliclavoroveneto.it (http://www.cliclavoroveneto.it/cassa-integrazione-deroga).
Quali sono i termini per l'invio della domanda?
La domanda deve essere inoltrata entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione di orario. Tale termine è perentorio.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Si può chiamare il numero verde di CO Veneto 800.351.601
Possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga:
- le imprese industriali e artigiane di qualsiasi settore
- le imprese del terziario,
- le cooperative,
- le aziende agricole,
- gli studi professionali.
Il presupposto per il ricorso alla CIG in deroga è l'impossibilità di ricorrere ad un altro ammortizzatore sociale.
Vi sono aziende escluse dalla Cig in deroga?
Si, esse sono, in generale, quelle che non rientrano nella definizione di impresa ai sensi dell'art. 2082 cc, ed inoltre:
- imprese del credito, dei servizi tributari e le imprese assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o appaltanti o di altre aziende del settore, comunque prive di tutele;
- imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
- datori di lavoro domestico;
- imprese armatoriali;
- compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore;
- aziende del settore Sanitario e Socio-Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale in regime di concessione e/o convenzione;
- imprese del settore della pesca.
Sono essenzialmente tre:
- il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 legge n. 164 del 20/05/1975 (CIGO) e dall'art. 1 legge n. 223 del 23/07/1991 (CIGS);
- la salvaguardia dei livelli occupazionali e la presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva;
- prima di avere esaurito i periodi temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. "a regime", se non sussistono tutti i requisiti per accedervi in relazione alle specifiche causali previste dalla legge per gli ammortizzatori sociali ordinari.
No, in nessun caso la cig in deroga può essere concessa in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa.
No, non è possibile, perché la condizione per accedere alla cig in deroga è aver <u>terminato</u> gli ammortizzatori ordinari, fatto salvo quanto indicato al punto 3) della risposta sulle condizioni di accesso alla CIG in deroga per le imprese soggettte a CIGO e CIGS.
No, deve prima usufruire di tutto il periodo di CIGO concedibile, fatto salvo quanto indicato al punto 3) della risposta sulle condizioni di accesso alla CIG in deroga per le imprese soggettte a CIGO e CIGS.
- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- soci di cooperative con rapporto di lavoro dipendente
- lavoratori somministrati
- lavoratori a domicilio monocommessa
- dirigenti
- lavoratori domestici (colf, badanti)
- collaboratori coordinati continuativi
- soci non dipendenti delle cooperative.
I lavoratori devono essere in possesso di un'anzianità presso il datore di lavoro richiedente di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo oggetto della domanda di cigd.
Si devono computare i periodi di servizio, anche non continuativi presso la società fornitrice.
Si computa anche il periodo di apprendistato.
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.
No.
Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa.
Nel 2015, la durata massima del trattamento è di 5 mesi per ogni unità produttiva con sede in Veneto, pari a 150 giornate. Per le imprese del Bacino Termale Euganeo del settore terziario la durata massima del trattamento è di 4 mesi per ogni unità produttiva, pari a 120 giornate.
Le giornate vengono computate con il sistema dei mesi commerciali, cioè ogni mese intero, indipendentemente dalla sua durata di calendario, vale 30 giornate; per le frazioni di mese si conteggiano le giornate della frazione e si sommano tra di loro con soglia massima a 30 giornate. Se i periodi concessi sono più di uno, si sommano le giornate relative a ciascuna richiesta conteggiate con il sistema sopra indicato, fino al numero massimo di giornate concedibili.
Sì. Tutte le giornate rientranti nel periodo di sospensione autorizzato, sono considerate come utilizzate.
Si, sempre.
Le sospensioni/riduzioni non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo regionale o aziendale, pertanto l'accordo regionale o aziendale va sottoscritto prima della data di decorrenza della cig in deroga.
La concessione della cassa in deroga sarà autorizzata d'ufficio a decorrere dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del verbale.
Il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale e dal legale rappresentante dell'azienda.
Si. In caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, l'azienda può procedere alla sospensione dei lavoratori.
Sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo.
La consultazione sindacale si esaurirà di regola in sede aziendale anche per le imprese con più sedi operative nel Veneto, senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale regionale, eccetto che nei <u>casi previsti</u>. Se le sedi sono situate in più regioni, la procedura di consultazione deve essere svolta presso il Ministero del Lavoro.
Di regola ciò non è possibile. Lo è solo nel caso di accordi aziendali sottoscritti con le modalità previste dagli accordi interconfederali dei settori artigianato e terziario
Solo le imprese artigiane e le imprese del settore terziario purché siano iscritte ad una Associazione di categoria che ha sottoscritto l'accordo interconfederale o, se non iscritta, che abbia dato formale mandato ad una di queste associazioni.
Ogni qual volta l'impresa debba utilizzare un periodo di cig in deroga in presenza di verbale cd "aperto" dovrà darne comunicazione, prima dell'inizio della sospensione, all'Associazione datoriale di categoria e alle OO.SS. Tale comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico modello - "Allegato 2" – previsto dagli accordi interconfederali.
Tale comunicazione:
- dovrà essere recapitata, preventivamente alla data di inizio cigd, all'Associazione datoriale di categoria e alle OO.SS. in qualsiasi forma, anche con consegna a mano;
- dovrà essere allegata alla domanda telematica inoltrata in CoVeneto, unitamente all'evidenza dell'invio (es. report fax, mail o firma e data di presavisione) e all'accordo sindacale cd "aperto".
- dovrà essere allegata anche alla prima domanda che si presenta unitamente all'accordo sindacale cd "aperto".
No, la domanda di cigd in caso di verbale "aperto" può essere presentata per un solo periodo, pertanto ad ogni periodo comunicato all'Associazione datoriale di categoria e alle OO.SS. deve corrispondere una sola Domanda.
Le Domande dovranno riguardare lo stesso periodo previsto nel verbale "chiuso" o, nel caso di verbale "aperto", nella comunicazione alle OO.SS. allegata alla domanda; è ammessa anche la richiesta di un periodo inferiore di quanto previsto dal verbale/comunicazione, in ogni caso non è possibile suddividere il periodo di sospensione previsto dal verbale/comunicazione in più domande.
No.
Si.
- CIG in deroga che interessa più di 50 lavoratori
- CIG in deroga per le imprese soggette all'applicazione della CIGO e della CIGS
- CIG in deroga di imprese del bacino termale euganeo del settore terziario
- Mancato accordo in sede aziendale
La richiesta di esame congiunto va presentata utilizzando il facsimile disponibile sul sito regionale. Si tratta di un file in formato doc, e non va compilato a mano, ma utilizzando il computer.
La richiesta di esame congiunto deve essere fatta in tempo utile per consentire la sottoscrizione dell'accordo prima dell'inizio della sospensione.
La richiesta va sempre inviata con pec a lavoro@pec.regione.veneto.it
La richiesta va compilata in ogni sua parte, utilizzando il computer. E' necessario inserire tutti i dati richiesti, ponendo attenzione a dettagliare puntualmente gli ammortizzatori sociali già utilizzati, compresa la cig in deroga, indicando i periodi e la modalità di fruizione. Andrà inoltre allegata la relazione sulla situazione aziendale indicando le cause che hanno condotto alla richiesta, le prospettive di ripresa e di mantenimento dei livelli occupazionali. La richiesta dovrà essere datata, firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.
L'ufficio competente della Regione contatterà l'impresa oppure l'intermediario che ha inoltrato la richiesta (es. consulente del lavoro o l'associazione dei categoria) per concordare una data per l'esame congiunto, per chiedere chiarimenti, se necessari, e per acquisire i documenti già inviati in formato word, utili a predisporre il verbale di accordo. L'ufficio poi invierà la convocazione alle Parti.
- Pec dell'impresa;
- Numero di telefono e mail dell'intermediario che presenta la richiesta, se non è l'impresa che segue direttamente la procedura;
- Indicazione delle Organizzazioni sindacali da convocare e loro recapiti (pec o fax);
- Indicazione della stima delle ore di cig in deroga che saranno utilizzate (questo dato sarà inserito nel verbale di accordo);
No, è sufficiente l'accordo in sede aziendale.
No, ciò è possibile solamente per le imprese artigiane e per le imprese del settore terziario che si avvalgono delle procedure previste dagli accordi interconfederali regionali vigenti.
CONSUNTIVAZIONE
Come si comunica l'effettivo utilizzo della cigd?
Entro il giorno 25 del mese è richiesto di inoltrare:
- il consuntivo mensile relativo al mese precedente, completo di dei dati relativi alle giornate utilizzate da ciascun lavoratore tramite CoVeneto.
- il modello SR41 relativo al mese precedente secondo le modalità fissate dall'INPS.
E' attivo il seguente recapito e-mail dell'INPS Regionale per quesiti di questo tipo ed anche per segnalare eventuali disservizi delle sedi periferiche: sostegnoreddito.veneto@inps.it
E' attivo l'help desk di Veneto Lavoro al numero verde 800 351601.