Distacchi di lavoratori extracomunitari in Italia
I progetti formativi per lavoratori extracomunitari dipendenti di una propria filiale o di un'azienda estera collegata
Le aziende italiane interessate possono fare richiesta di distacco, presso una propria sede veneta, di lavoratori extracomunitari dipendenti di una propria filiale o di un'azienda estera collegata (art. 27, D.Lgs. n. 286/98).
L'azienda deve presentare un progetto formativo a Veneto Lavoro, competente dell'approvazione, utilizzando l'apposito modulo disponibile in allegato e inviandolo tramite posta elettronica certificata, insieme agli allegati previsti, all'indirizzo protocollo@pec.venetolavoro.it.
Solo dopo aver ottenuto l'approvazione regionale, i progetti devono essere presentati allo Sportello Unico per l'immigrazione, che, dopo i controlli di competenza, rilascia un visto di ingresso della durata indicata nel progetto di distacco.
La durata di permanenza massima per i lavoratori in formazione è di 12 mesi, estendibili a 24 mesi nel caso di programmi transnazionali oppure sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione con le parti sociali.
La domanda di distacco consiste nella presentazione di:
- un progetto formativo in cui sono contenuti: i dati del lavoratore, dell'azienda, la descrizione del piano formativo e il calendario (vedi formulario);
- una dichiarazione da parte dell'azienda estera che attesti: l'iscrizione alla Camera di Commercio locale (o analoga istituzione), il rapporto con il lavoratore (data e qualifica di assunzione), la dichiarazione che tale lavoratore rientrerà nell'azienda al termine del periodo di distacco, che durante tale periodo percepirà una retribuzione non inferiore a quella italiana in analoga posizione, il rapporto che intercorre tra l'azienda distaccante e quella di destinazione.
Tale dichiarazione è richiesta con traduzione legalizzata nel caso sia prodotta in lingua diversa dall'italiano (o inglese/ francese/ spagnolo).
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2016 che disciplina il distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco e tutte le successive modificazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità definite con Decreto ministeriale del 10 agosto 2016.
Per informazioni
Veneto Lavoro
Via Cà Marcello, 67 – Mestre
30172 Venezia
041/2919311
mail.lavoro@venetolavoro.it
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