Collocamento mirato: aumenta il contributo pagato dalle imprese che accedono all’esonero parziale
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027

In base alla normativa i datori e le datrici di lavoro che impiegano più di 14 dipendenti hanno l'obbligo di riservare un determinato numero di posti di lavoro alle persone con disabilità e agli appartenenti alle categorie protette. La quota di assunzioni obbligatorie è determinata sulla base delle dimensioni dell’organico aziendale.
Quando l’attività lavorativa presenta delle particolari caratteristiche quali pericolosità, faticosità o specifiche modalità di svolgimento, i datori e le datrici di lavoro possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei lavoratori con disabilità e in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge. Il contributo deve essere corrisposto per ciascuna unità non assunta, calcolato per ciascun giorno lavorativo e per ciascuna persona con disabilità non occupata.
La Legge n. 68/1999 prevede anche l’adeguamento periodico dell’importo del contributo mediante decreto ministeriale. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 100 del 3 agosto 2026 ha adeguato l’importo del contributo da 39,21 a 44,32 euro.
L’incremento è stato determinato sulla base dell’aggiornamento della retribuzione media giornaliera lorda del settore privato rilevata dall’ISTAT, pari a euro 110,79, applicando il criterio già utilizzato nei precedenti adeguamenti e corrispondente al 40% della citata retribuzione media giornaliera.
L’adeguamento riguarda anche la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della legge 68/1999, pari a cinque volte il contributo esonerativo. La sanzione sarà quindi di 221,60 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascuna persona con disabilità non assunta.
Per maggiori informazioni sull'esonero parziale è possibile consultare la pagina dedicata.