Informazioni

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Modalità di assunzione

Modalità di assunzione

Datori di lavoro privati

I datori di lavoro effettuano le assunzioni a cui sono tenuti attraverso una delle seguenti modalità:

  • la chiamata nominativa, mediante la quale il datore di lavoro sceglie liberamente la persona da assumere tra i disoccupati iscritti negli elenchi della Legge 68/99;
  • l'avviamento d'ufficio numerico, con il quale il datore di lavoro assume il lavoratore sulla base di una graduatoria, fornita dal Centro per l'impiego, di iscritti negli elenchi del collocamento mirato.

Più in particolare, i datori di lavoro che effettuano l’assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo possono ricorrere alla chiamata nominativa (scelta libera della persona da assumere). Il datore di lavoro in questo caso può richiedere al Centro per l’impiego di inviare una lista di nominativi preselezionati sulla base della figura professionale ricercata; l’azienda quindi contatterà i candidati per il colloquio e la selezione.

Una volta individuato il candidato da assumere, l’azienda deve richiedere al Centro per l’impiego l’autorizzazione all’assunzione. L’istanza va inoltrata tramite il portale regionale www.cliclavoroveneto.it/collocamento-mirato, accedendo al servizio “GEDI-domanda” e selezionando la voce di menù “Richiesta nominativa di avviamento (nulla osta)”. A seguito dell’istruttoria, viene rilasciato il nulla osta all'assunzione del lavoratore. Con ciò il lavoratore assunto sarà conteggiato per la copertura degli obblighi.

I datori di lavoro che non provvedono all’assunzione o alla stipula di Convenzioni di programma o di integrazione lavorativa nei 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, non possono più assumere tramite chiamata nominativa. L’assunzione può avvenire soltanto mediante avviamento d'ufficio numerico, secondo l’ordine di graduatoria unica provinciale degli iscritti all’elenco dei disabili disoccupati, filtrata per la qualifica richiesta dall’azienda e/o concordata con il CpI. I Centri per l’impiego possono effettuare la procedura di avviamento numerico anche mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono.

I datori di lavoro che hanno più scoperture possono concordare con il Centro per l’impiego, tramite un’apposita Convenzione di programma (si veda la sezione Convenzioni), un piano graduale di assunzioni di durata massima di cinque anni. Qualora siano già trascorsi 60 giorni dall’emergere della scopertura la convenzione prevederà che la prima assunzione vada comunque effettuata mediante avviamento numerico.

Si segnala che le persone con disabilità psichica sono escluse dall’avviamento numerico e possono essere avviate al lavoro solo su richiesta nominativa mediante Convenzioni ex art. 11 L. 68/1999.

Qualora un lavoratore non sia stato assunto ai sensi della legge 68/99 e abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, il datore di lavoro può avanzare la richiesta per conteggiarlo nel numero di lavoratori assunti a copertura degli obblighi.

In particolare:

  • se il riconoscimento dell’invalidità avviene successivamente all’assunzione, il lavoratore per essere conteggiato dovrà avere una invalidità civile pari almeno al 60% o una invalidità da lavoro pari almeno al 34%;

  • se il riconoscimento dell’invalidità è avvenuto prima della costituzione del rapporto di lavoro, il lavoratore per essere conteggiato dovrà avere una invalidità civile pari almeno al 60% o, in caso di disabilità intellettiva e psichica, superiore al 45%;

Le istanze di richiesta computabilità vanno inoltrate esclusivamente attraverso il portale regionale www.cliclavoroveneto.it/collocamento-mirato, accedendo al servizio “GEDI-domanda” e selezionando la voce di menù “Richiesta computabilità lavoratore dipendente”.

 

Datori di lavoro pubblici

Le amministrazioni pubbliche provvedono ad assolvere agli obblighi secondo le seguenti modalità:

  • per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (ossia per le assunzioni di personale inquadrato nei ruoli giuridici A e B1), l’assolvimento avviene attraverso richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; in tal caso il Centro per l’impiego potrà provvedere mediante:
    - chiamata con avviso pubblico;
    - individuazione seguendo l’ordine della graduatoria unica provinciale;
    - avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87 rivolto in via esclusiva alle persone con disabilità;

  • per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, l’assunzione dovrà essere effettuata mediante concorso.