Informazioni

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DIS-COLL

DIS-COLL

Indennità di disoccupazione per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca


Per i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è prevista una forma di sostegno al reddito denominata Dis-Coll. 

Sono destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca che:

  • abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
  • siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
  • siano in stato di disoccupazione;
  • abbiano almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro e l'evento di cessazione.


Sono esclusi:

  • i titolari di partita IVA;
  • gli amministratori, i sindaci e i revisori di società; 
  • i pensionati.


Durata
La Dis-Coll decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione e successivamente dal giorno seguente alla presentazione della domanda. La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro fino alla data della cessazione del rapporto di collaborazione. In ogni caso la durata massima non può superare i 12 mesiLa fruizione è condizionata alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del beneficiario. Per il periodo di fruizione della DIS-COLL non ci sarà la contribuzione figurativa.

Calcolo
L'importo della Dis-Coll è pari al 75% del reddito medio mensileLa DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2024 è pari a 1.470,99 euro. A partire dal sesto mese di fruizione l'indennità viene decurtata del 3% ogni mese.

Domanda
Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare in modalità telematica apposita istanza all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto.

Decadenza
Il beneficiario decade dall'indennità nel caso vi sia:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;

  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis-Coll.


Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito dell'Inps, www.inps.it.