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Contratto a tempo pieno (full time) e a tempo parziale (part time)

Contratto a tempo pieno (full time) e a tempo parziale (part time)

Le differenze fra i due tipi di contratti e il lavoro supplementare

contratto full time e part time

I contratti di lavoro a tempo pieno sono i contratti maggiormente diffusi e prevedono un orario di lavoro generalmente stabilito in 40 ore settimanali.

Il contratto a tempo parziale ha un orario inferiore a quello a tempo pieno. 

Sebbene la norma non contenga più una specifica definizione, la riduzione dell'orario di lavoro può essere:

  • di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale giornaliero;
  • di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • di tipo misto, quando contempla una combinazione delle due forme precedenti.


Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e contenere l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della precisa collocazione temporale dell’orario. È estesa ad ogni forma di part time la possibilità di variare l’orario di lavoro o la distribuzione delle giornate diversamente rispetto a quanto pattuito, con un preavviso di due giorni lavorativi.

Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva (compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità) è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate (principio di non discriminazione).

Il lavoro supplementare invece corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti nel contratto, anche su base giornaliera, settimanale o mensile, ma sempre entro il limite del tempo pieno (a differenza del lavoro straordinario che viene reso oltre l'orario previsto dal tempo pieno). Il datore può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate, con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare qualora abbia esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Su accordo scritto delle parti è ammessa la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi patologie invalidanti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È riconosciuta una priorità di conversione da contratto a tempo pieno a tempo parziale nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie invalidanti del coniuge, del figlio, del genitore del lavoratore. Alla stessa stregua tale priorità è riconosciuta ai parenti di disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.