Sportello Unico Digitale

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Le Comunicazioni Obbligatorie in Italia SDG

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Le Comunicazioni Obbligatorie in Italia

Le Comunicazioni Obbligatorie (abbreviato CO) per i flussi UniLav, UniSomm, VarDatori, UniUrg, UniPi rappresentano, nell'ambito del diritto del lavoro italiano, un adempimento amministrativo obbligatorio che impone ai datori di lavoro (eventualmente tramite i loro intermediari) di trasmettere ai Centri per l’Impiego e ad altri soggetti istituzionali (INPS, INAIL, Prefetture, Ministero del lavoro, ecc) tutti i movimenti relativi ai rapporti di lavoro (assunzioni, cessazioni, proroghe, trasformazioni, ecc).
In regione Veneto il portale delle Comunicazioni Obbligatorie (abbreviato COVeneto) è implementato all’interno del più ampio portale www.cliclavoroveneto.it ed è interamente digitalizzato. Tutti i nodi regionali sono tra loro interconnessi mediante un sistema di cooperazione applicativa operante in tempo reale reso possibile grazie all’utilizzo di standard e protocolli di comunicazione comuni.
Sono implementati i seguenti modelli di “CO”:

  • Comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, proroga, trasformazione, trasferimento di sede di lavoro, distacco ecc. 
  • Comunicazioni obbligatorie di cambio ragione sociale, fusione, incorporazione, cessione ramo aziendale, cessione contratto ecc. 
  • Comunicazioni obbligatorie relative a contratti di somministrazione e missioni (assunzione, cessazione, proroga e trasformazione). 
  • Comunicazioni obbligatorie di assunzione cosiddetta "d'urgenza", nei casi previsti. 
  • Prospetto Informativo Disabili (ai sensi della Legge 68/99). 

Il portale COVeneto è stato nel tempo esteso al fine di consentire la trasmissione di ulteriori adempimenti telematici, definiti su base regionale e per questo non interoperanti in cooperazione applicativa:

  • Progetti formativi di tirocinio. 
  • Formazione nell’apprendistato 
Scadenze per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie

Assunzione: il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo.

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente (UNIURG).

La formulazione può ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo.

Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata.

Tutte le altre CO: entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.

Rettifiche di CO

Qualora l'errore concerne uno degli elementi essenziali della comunicazione, così come specificati nel vademecum "Modelli e Regole", disponibile alla pagina dedicata del sito www.cliclavoro.gov.it alla voce "Comunicazioni obbligatorie - modelli e guide", è possibile intervenire con una comunicazione di rettifica provvedendo nel più breve tempo possibile e comunque entro i cinque giorni successivi. 

Annullamenti di CO

L'Annullamento di una comunicazione è previsto:

  • per qualsiasi motivazione: deve essere comunicato prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione;
  • per il mancato verificarsi dell'assunzione: deve essere comunicato entro la data prevista di inizio rapporto.

Deroga per il settore scolastico paritario: tutte le comunicazioni possono essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Disciplina speciale per le agenzie di somministrazione: possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione).

Disciplina speciale per la Pubblica Amministrazione: può effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione).

Sanzioni

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022, si applica la sanzione di cui all’art. 19, comma terzo, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (espressamente richiamato dall’art. 23, comma primo, della Legge n. 81/2017).

Disservizi Informatici

Nel caso di indisponibilità per disservizio del portale delle Comunicazioni Obbligatorie, al fine di evitare la sanzione per mancato o ritardato invio, viene inserito apposito messaggio di malfunzionamento tecnico sul portale alla pagina https://www.cliclavoroveneto.it/disservizi-informatici

Notifiche digitali

A seguito di ogni Comunicazione Obbligatoria regolarmente inviata viene prodotto un numero di protocollo con data (certa) di invio. Copia dell'adempimento viene inviato a mezzo email ed è comunque scaricabile digitalmente in ogni momento dal portale CoVeneto attraverso le consuete funzioni di ricerca e download.

Riferimenti Normativi

Nota Ministero del Lavoro 4/1/2007

Nota Ministero del Lavoro 14/2/2007

Nota Ministero del Lavoro 27/11/2008

Nota Ministero del Lavoro 21/12/2007

Legge 183/2010