Cassa Integrazione in Deroga

Cassa Integrazione in Deroga

Guida Cigd 2020

Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto - anno 2020

 

CIG IN DEROGA

 

1. Ambito di applicazione

 

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive/operative ubicate nei Comuni del Veneto.

1.2 Esclusioni

1. Rimangono esclusi dall'accesso alla CIGD i datori di lavoro domestico.

1.3 Lavoratori beneficiari

1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso i datori di lavoro richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 25 marzo 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1.1 delle presenti Linee Guida:

  • operai
  • impiegati
  • quadri
  • apprendisti
  • soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
  • lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti 
  • lavoranti a domicilio monocommessa
  • lavoratori intermittenti nei casi previsti dalla circolare n. 47/2020 e non ricompresi all'art. 84 comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34
  • lavoratori agricoli a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato sprovvisti di altre tutele
  • lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio.


2. Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

3. I lavoratori devono risultare in forza presso il datore di lavoro alla data del 25 marzo 2020.

4. Per i lavoratori somministrati la condizione di cui al punto precedente viene verificata presso l’Agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di categoria relativo al Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).

5. Per i lavoratori agricoli il trattamento è concesso sulla base delle giornate non lavorate nel periodo di CIGD richiesto.

6. Per i lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, concretamente effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se inferiore, dalla data di assunzione. 

7. Per i lavoratori intermittenti l’accesso al trattamento è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

 

2. Presupposti e cause di intervento

 

2.1 Presupposti e causale

1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono:
a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga
b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata

2.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga

1. I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

2. Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

3. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 convertito con modifiche nella L. n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020, respinte dall'INPS in quanto non aventi diritto.

4. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

5. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti (art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015) che non possono attivare la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015.

6.La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS, ad esclusione dei datori di lavoro con unità produttive presenti in più regioni/PA che presentano istanza di CIGD al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base all’art. 22, comma 4 del DL n. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dall’art. 70, comma 1, lett. c) del DL n. 34/2020. Nel decreto di riparto di cui all’art. 1, comma 3 del DL n. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020, sarà stabilito il numero di regioni/PA in cui sono localizzate le unità produttive al di sopra del quale il trattamento sarà riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

7. Eccetto nei casi di datori di lavoro privati di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale, come definita al successivo punto 4.1, lett. b).

8. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso alla CIGD è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta.

 

3. Misura e durata del trattamento

 

3.1 Misura dell’indennità

1. L’integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge.

3.2 Durata del trattamento

a) datori di lavoro del settore privato con sede nel Comune di Vo' Euganeo (allegato 1 aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) o che non hanno sede in tale Comune, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nello stesso Comune
1. La durata massima del trattamento concedibile fino al 31 agosto 2020 è di 22 settimane.

b) datori di lavoro del settore privato dei restanti Comuni del Veneto
1. Al di là dei casi individuati alla precedente lettera a), la durata massima del trattamento concedibile fino al 31 agosto 2020 è di 13 settimane.

 

4. Procedure

 

4.1 Procedura di consultazione sindacale e informativa

a) datori di lavoro privati di cui al punto 3.2 lett. a)
1. I datori di lavoro privati di cui al punto 3.2, lett. a) (Vo' Euganeo) sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.

b) datori di lavoro di cui al punto 3.2 lett. b)
1. I datori di lavoro diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), possono accedere all’integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per i datori di lavoro con più sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l’esame congiunto in sede istituzionale. Pertanto, alla richiesta di CIG in deroga andrà allegato il verbale di accordo sottoscritto dall’impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti.

3. Procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico, dell'informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. e alle RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi. Decorso tale termine, per tutti i datori di lavoro, si intende esperita la procedura di consultazione sindacale e il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di CIGD allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS..

4. L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa (numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della sospensione). 

4.2 Richiesta di intervento

1. La domanda, in esenzione dal bollo, deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o dell'informativa di cui al punto 4.1.

2. Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente.

3. La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o dell'informativa inviata alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti.

4. Andrà presentata una sola domanda per il periodo utile al completamento delle 13 o 22 (Vo’ Euganeo) settimane complessivamente spettanti e non ancora richieste, oppure per l’intero periodo se si tratta della prima richiesta.

5. Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare periodi pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio, o multipli di 7.

 

5. Istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizzazione

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le autorizzazioni saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto (di seguito ufficio regionale), secondo l’ordine cronologico di protocollazione della domanda telematica, indipendentemente da successive modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione Regionale.

2. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di ore richieste, modalità della sospensione, presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale o dell'informativa alle OO.SS., ove previsti, verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione richiesta dalla Regione del Veneto. 

3.  In particolare il verbale di consultazione sindacale, o l'informativa alle OO.SS., dovrà contenere i seguenti elementi:

  • dati del datore di lavoro (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – codice fiscale, telefono ecc …)
  • settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dipendenti, commercio fino a 50 dipendenti….)
  • settore merceologico (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi…)
  • data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo
  • negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)
  • dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori di cui agli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 convertito con modifiche nella L. n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020
  • periodo richiesto della CIG in deroga (dal …… al ….)
  • numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga
  • ore complessive richieste
     

4. Le informative presentate con la prima domanda, nelle quali risulti richiesto l’intero periodo di 13 settimane, possono essere ri-allegate con le evidenze delle trasmissioni alle organizzazioni sindacali a condizione che la seconda domanda sia in continuità di periodo rispetto alla prima. Diversamente la domanda dovrà essere preceduta da nuova informativa alle Organizzazioni Sindacali.

5. L’autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al datore di lavoro richiedente normalmente per via telematica mediante email dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione l’azienda potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L’esito del ricorso sarà comunicato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

 

6. Comunicazioni Aziendali

1. I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all’INPS i modelli per l’erogazione del trattamento (SR 41) entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

2. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020.

 

7. Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO.