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CO_Veneto

Domande frequenti CO

DOMANDE FREQUENTI CO

 

Sono un nuovo utente Co Veneto. Cosa devo fare?

1. Accedi al portale ClicLavoro Veneto
L’autenticazione al portale è possibile dalla Homepage cliccando sul pulsante “ACCEDI” (presente in alto a destra sulla barra grigia) oppure inserendo nel browser l’indirizzo diretto del servizio www.cliclavoroveneto.it/comunicazioni-obbligatorie.

2. Stipulare l'Accordo di servizio
Dopo aver risolto il punto 1, segui le istruzioni alle pagine 16-22 del Manuale utente.
Se sei un utente "Delegato" puoi passare al punto 3 nel momento in cui il tuo utente master ti ha riconosciuto attraverso la procedura di delega (vedi le istruzioni della pagina 30-32 del Manuale utente).

3. Effettuare la comunicazione
3.1. Salvare l'anagrafica dell'azienda
Dopo aver risolto il punto 2, accedi al servizio e successivamente clicca sulla voce Anagrafica aziende (in alto a sinistra) e poi segui le istruzioni della pagina 14-20 del Manuale dell'utente Co Veneto.
Il punto 3.1 va effettuato al primo accesso e poi solo quando si presenta la necessità di operare per un nuovo datore di lavoro.

3.2. Compilare e inviare la comunicazione
Dopo aver risolto il punto 3.1, clicca sulla voce Gestione comunicazioni (in alto a sinistra), se hai appena completato il salvataggio di un'anagrafica, se invece sei ad un nuovo accesso, segui le istruzioni della pagina 22 e seguenti del Manuale dell'utente Co Veneto, selezionando la comunicazione di tuo interesse.

Quali sono i termini di invio di una Comunicazione obbligatoria?

Assunzione: il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo.


In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente (UNIURG).

La formulazione può ricomprendere anche le ipotesi in cui l'assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all'obbligo.

Restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore", ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata.

Tutte le altre CO: entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.

Rettifiche: qualora l'errore concerne uno degli elementi essenziali della comunicazione, così come specificati nel vademecum "Modelli e Regole", disponibile alla pagina dedicata del sito www.cliclavoro.gov.it alla voce "Comunicazioni obbligatorie - modelli e guide", è possibile intervenire con una comunicazione di rettifica provvedendo nel più breve tempo possibile e comunque entro i cinque giorni successivi. 

L'Annullamento di una comunicazione è previsto:

  • per qualsiasi motivazione: deve essere comunicato prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione;
  • per il mancato verificarsi dell'assunzione: deve essere comunicato entro la data prevista di inizio rapporto.


Deroga per il settore scolastico paritario: tutte le comunicazioni possono essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Disciplina speciale per le agenzie di somministrazione: possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione).

Disciplina speciale per la Pubblica Amministrazione: può effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione).

Riferimenti Normativi:
_Nota Min lavoro 4/1/2007
_Nota Min lavoro 14/2/2007
_Nota Min lavoro 27/11/2007
_Nota Min lavoro 21/12/2007
_Legge 183/2010


Quando si verificano e come si risolvono i temporanei malfunzionamenti?

Nelle fasce orarie 13:30÷14:30 e 18:30÷19:30 di ogni giorno sono possibili interruzioni dei servizi per aggiornamento/manutenzione dei sistemi. Tali operazioni rendono necessaria la frequente eliminazione dei file temporanei internet e dei cookie e l'impostazione del browser in modo che si effettui sempre la ricerca delle versioni più recenti delle pagine visitate.
Per ridimensionare il problema dei temporanei malfunzionamenti e per un'ottimale fruizione dei servizi si consiglia l'adozione del browser Mozilla Firefox.

In questi casi si invita a:

  • riprovare in altri momenti, prima di rivolgersi all'assistenza tecnica;
  • eliminare file temporanei internet e Cookie e modificare le impostazioni sui file temporanei del PC;
  • alcune reti aziendali prevedono la presenza di "proxy sever" i quali possono effettuare la memorizzazione di file temporanei "di rete". In questo caso è necessario richiedere ai gestori dei sistemi aziendali di effettuare:la pulizia di questa ulteriore cartella di file temporanei; per evitare la ripresentazione del problema si consiglia di impostare il proxy server in modo da escludere dalla funzione di "cache" i siti "http://www.venetolavoro.it/" e "https://www.venetolavoro.it/".