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Contratto di apprendistato

Contratto di apprendistato

Contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani

contratto apprendistatoIl contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato che si caratterizza per la parte formativa che si aggiunge alla parte lavorativa.

Il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. La retribuzione può essere relativa a un inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

Il contratto di apprendistato è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni anche se, per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali. 

Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso, quindi contestualmente all'assunzione. 

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi.

1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

È un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 15 anni e i 24 anni, senza una qualifica o un diploma professionale. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato di giovani qualificati e diplomati ai fini del consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, così come il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno qualora conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Una volta conseguito il titolo, questo contratto di apprendistato può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

2. Apprendistato professionalizzante

È un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale possono essere assunti mediante apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione per acquisire nuove competenze per reinserirsi nel mondo di lavoro.

3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

È un contratto di lavoro per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, per il praticantato per l’accesso alle professioni che prevedono l'iscrizione all'ordine professionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività pubblici o privati, i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.