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Pubblicato il 25.03.2025

Novità dal mondo del lavoro - Marzo 2025

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 

Novità dal mondo del lavoroDimissioni per fatti concludenti: non dovuto il contributo per il licenziamento

Come ormai noto l'art. 19, della Legge 203/2024 (cd. collegato lavoro) ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di risoluzione del contratto di lavoro che prevede, in caso di assenza ingiustificate del lavoratore per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo o, in assenza di specifica previsione, per un periodo superiore a 15 giorni, la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore pur in assenza di dimissioni telematiche presentate da quest'ultimo.
Il datore di lavoro ha l'onere di inviare una comunicazione all'ispettorato del lavoro che può verificare se l'impossibilità di comunicazione dei motivi dell'assenza da parte del lavoratore non sia da ricondursi a cause di forza maggiore o a circostanza imputabili al datore di lavoro.
Solo in presenza della prova da parte del lavoratore e/o rilevata dall'ispettorato del lavoro circa l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per ragioni di forza maggiore (esempio ricovero ospedaliero) o per responsabilità datoriale, l'ente di vigilanza ne darà comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro.
L'Inps con messaggio n. 639/2025 rende noto che in riferimento alla nuova ipotesi di dimissioni per fatti concludenti di cui all'art. 19, della Legge 203/2024 il lavoratore non può accedere alla Naspi, trattandosi di risoluzione del rapporto di lavoro non involontaria e, conseguentemente, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket per il licenziamento (importo massimo per l'anno 2025 pari a euro 1. 922,25).
Il messaggio comunica anche il codice "1Y" da utilizzare in Uniemens l'esposizione delle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenuti in virtù di quanto sopra.


Contratti a tempo determinato: casuali individuate tra le parti fino al 31 dicembre 2025

La regola generale in materia di contratti a termine è che al superamento dei 12 mesi di durata del rapporto, e sempre entro il tetto massimo di 24 mesi, sia necessaria la sussistenza di una ragione giustificativa da individuarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, primo comma, del Dlgs n. 81/2015 in uno dei casi previsti dalla contrattazione collettiva o nella necessità di sostituire altri lavoratori.
In assenza di mancata individuazione della causali da parte della contrattazione collettiva, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto legge n. 202/2024 (cd. milleproroghe) ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità data alle parti del contratto di utilizzare causali fondate su "esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva".
Si ricorda che suddetta facoltà in un primo momento era stata data fino alla data del 30 aprile 2024 e poi successivamente prorogata in itinere fino alla previsione attuale, espressione della presa d'atto delle difficoltà scontate dalla contrattazione di settore di previsione delle casistiche che consentono al contratto a termine di avere una durata superiore a 12 mesi.
Nello stesso tempo pare utile ribadire come la giurisprudenza consolidata intenda le esigenze di natura tecnica, produttiva o organizzativa come circostanze meritevoli di effettiva e concreta specificazione che non può, in alcun modo, risolversi in descrizioni vaghe o sommarie ridondanti del semplice rimando normativo.


Bonus assunzione giovani: incerto il confine temporale
Si vanno via componendo i tasselli che rendono operativo il bonus per l'assunzione di giovani under 35 anni mai in precedenza occupati a tempo indeterminato previsto dall'art. 22, del decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto coesione) e consistente, in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, in un esonero contributivo per un periodo di 24 mesi per un importo pari a 500 euro su base mensile (650 euro se la sede di lavoro è ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). La norma originaria aveva previsto che l'incentivo operasse in funzione delle assunzioni intervenute nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025.
Il decreto interministeriale firmato in data 27/02/2025 e previsto dall'art. 22, comma 10, del decreto legge 60/2024 stabilisce, invece, che le assunzioni premiate sono solo quelle successive alla data di autorizzazione (31 gennaio 2025) della misura da parte della Commissione europea circostanza, peraltro, in linea con quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del TFUE ("lo stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotta a una decisione finale" adottata appunto dalla commissione europea in data 31 gennaio 2025).
Non è questa l'unica sorpresa che scaturisce dal succitato decreto in quanto l'art. 4, comma 3 dello stesso prevede che la domanda telematica per accedere all'esonero, le cui modalità saranno rese note da successiva circolare dell'Inps, deve essere presentata all'istituto previdenziale prima di aver effettuato l'assunzione e, in caso di comunicazione positiva da parte dello stesso istituto, il datore di lavoro avrà 10 giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro.


Contratti a tempo determinato per attività "extra" nel settore dei pubblici esercizi: esteso l'esonero dal versamento del contributo addizionale
L'Inps con messaggio n. 913, del 14 marzo 2025 estende ai datori di lavoro delle "mense e ristorazione collettiva" - codice Ateco 56.29.10 e del "catering" - codice Ateco 56.29.20 3 56.21.00 l'esonero dall'obbligo del versamento del contributo addizionale naspi (1,4% + 0,5% in occasione di ogni rinnovo) per la generalità dei contratti a tempo determinato, già previsto dal 1° gennaio 2020 per i contratti a termine con i cd. lavoratori extra per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi nei casi individuati dai contratti collettivi.
Il recupero delle quote contributive versate a partire dal gennaio 2020 potrà essere effettuato attraverso i flussi Uniemens dei mesi di aprile, maggio e giugno 2025 valorizzando il codice causale "L810".


Comunicazione lavori usuranti: scadenza al 31 marzo 2025
Entro il 31 marzo 2025 i datori di lavoro devono inviare la denuncia annuale dei lavoro usuranti, tramite il modello "LAV-US" raggiungibile dal portale "servizilavoro.gov"/"lavori usuranti", relativa ai dipendenti che nel corso dell'anno 2024 hanno svolto attività faticose e pesanti per le quali i lavoratori stessi hanno la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione.
La normativa vigente individua quattro categorie di lavoratori rientranti tra i cd. usuranti: a) lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti da palombari; lavori ad alte temperature (es. addetti alle fonderie); lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto; b) lavoratori notturni per tali da intendersi i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno ( almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5.00) per almeno 6 ore per un numero di giorni non inferiore a 64 nell'anno e/o lavoratori che forniscono la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 nel corso dell'intero anno lavorativo; c) lavoratori addetti alla cd. "linea catena"; d) autisti di veicoli per il servizio pubblico di trasporto collettivo (sono esclusi gli autotrasportatori di merce fatto salvo che svolgono lavoro notturno come in precedenza descritto).
Con messaggio del 5 marzo 2025, n. 801 l'Inps nel ricordare che i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui i requisiti vengono maturati, specifica che la documentazione comprovante lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti deve riferirsi all'epoca in cui tale prestazioni sono state effettivamente svolte e non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro "ora per allora".

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