Pubblicato il 10.08.2018
Occupazione: le novità introdotte dal “decreto dignità”
Arrivano stretta sui contratti a termine, aumento dell’indennità per licenziamenti ingiusti e abolizione dello split payment per i professionisti
Il “decreto dignità”, convertito in legge dal Parlamento lo scorso 9 agosto 2018, costituisce un insieme di “misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e introduce diverse novità in materia di occupazione, soprattutto per quanto concerne il lavoro a termine, e fisco.
Ecco i principali provvedimenti:
- Contratti a termine: ridotta da 36 a 24 mesi la durata massima complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come il numero di proroghe, che scende da 5 a 4. I contratti potranno avere una durata superiore ai 12 mesi, sia in caso di prima stipula che di rinnovi o proroghe, solo in presenza di una “causale”, ovvero se giustificati da “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” o per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”. Superati i 12 mesi, in assenza di causale scatta l'assunzione a tempo indeterminato. Ad ogni rinnovo di contratto a tempo determinato a partire dal secondo è previsto un aumento dello 0,5% dei costi contributivi. La disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica anche nei casi di somministrazione lavoro. Previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 per i contratti in corso. La somministrazione è equiparata al lavoro a termine, ma niente "stop & go" tra un contratto e l'altro. Esclusi dalle norme portuali, colf e badanti.
- Lavoro occasionale: il divieto di ricorrere al nuovo contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del turismo che hanno fino a un massimo di 8 lavoratori, alle imprese agricole fino a un massimo di 5 dipendenti e agli enti locali. L'arco temporale della prestazione non deve superare i 10 giorni. Si può applicare a pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni e percettori di forme di sostegno al reddito.
- Bonus assunzioni: prorogato per altri due anni, fino al 2020, il bonus previsto per l'assunzione di giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio previsto è di durata triennale fino a un massimo di 3 mila euro l'anno. Dal 2021 il bonus si applicherà ai giovani con meno di 30 anni.
- Licenziamenti: aumenta del 50% l’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo nell’ambito del contratto a tutele crescenti. Il minimo sale da 4 a 6 mensilità, il massimo da 24 a 36 mensilità.
- Delocalizzazione: le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per investimenti e occupazione e che spostano l’attività fuori dall’Italia “entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata” sono soggette a sanzioni fino a 4 volte l’importo del beneficio ricevuto, che dovranno restituire a interesse maggiorato. Il vincolo trova applicazione indipendentemente alla forma di aiuto pubblico: contributo, finanziamento agevolato, garanzia, bonus fiscali.
- Split payment: abolizione per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettabili a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.
- Spesometro: rinvio al 28 febbraio 2019 della scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre 2018.
- Contrasto alla ludopatia: vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro. Ai contratti in corso di esecuzione resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa precedentemente vigente.
- clicklavoro-source Redazione ClicLavoro Veneto