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Pubblicato il 19.01.2024

Novità dal mondo del lavoro - Gennaio 2024

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 

Legge di Bilancio 2024: le novità per il lavoro

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di Bilancio per l’anno 2024).
Di seguito si segnalano le principali novità che interessano il mondo del lavoro:

  • riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori (art. 1, comma 15): confermato per l'anno 2024, con esclusione del settore domestico, la riduzione dei contributi a carico dei lavoratori nella misura di 6 punti percentuali in riferimento a una retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro e di 7 punti percentuali in riferimento a una retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 1.923 euro;
  • decontribuzione in favore delle lavoratrici madri (art. 1, comma 180): per il triennio 2024-2026 è previsto un esonero contributivo della quota a carico delle lavoratrici occupate a tempo indeterminato (escluso il settore domestico) e madri di almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Solo per l'anno 2024 lo stesso esonero compete alle madri di due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La misura massima dell'esonero su base annua è di 3 mila euro.
  • fringe benefit (art. 1, commi 16 e 17): per l'anno 2024 per l'innalzamento della soglia di esenzione dei cd. fringe benefits (benefici accessori) sale a 2.000 euro in favore di lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri; beneficiano entro predetti limiti dell'esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dell'affitto per la prima casa e degli interessi sul mutuo sempre per prima casa: i lavoratori con figli a carico dovranno comunicare al datore di lavoro la circostanza segnalando anche il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico;
  • detassazione premi di produttività: come per l'anno precedente anche per il 2024 opererà la detassazione dei premi di produttività ovvero delle somme di importo variabile e riconducibili a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione oltre che delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili con riduzione dell'aliquota al 5% in favore dei lavoratori con reddito di lavoro dipendente riferito all'anno precedente non superiore all'importo di 80 mila euro
  • congedi parentali: per i periodi di astensione dal lavoro post congedo di maternità e paternità in alternativa tra i due genitori l'indennità è elevata all'80% per due mensilità e per il solo 2024 fino al compimento del sesto anno di vita del bambino; dal 2025 l'indennità per il secondo mese di congedo parentale tornerà al 60% della retribuzione e ordinariamente al 30% per i mesi successivi fino al massimo di 9 mesi che possono essere fruiti fino al compimento di 12 anni di età del bambino;
  • trattamento integrativo per i lavoratori del settore turistico: per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 è riproposto il credito d'imposta per i lavoratori del settore nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo a condizione che i lavoratori interessati abbiano percepito nel periodo d'imposta 2023 un reddito da lavoro inferiore a 40 mila euro. Per la fruizione l cd. trattamento integrativo speciale deve presentare richiesta al datore di lavoro autocertificando il reddito percepito nell'anno precedente;
  • nuova compensazione dei crediti: con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 17, del decreto legislativo 241/1997 la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps possono essere compensati dai: a) datori di lavoro non agricoli dal 15° giorno successivo a quello di scadenza per l'invio dei flussi "Uniemens"; b) dai datori di lavoro agricoli dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata inps dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • assunzione donne vittime di violenza: per ulteriori tre anni (2024-2026) è previsto un esonero contributivo totale in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del cd. "reddito di libertà". Il beneficio entro un limite massimo 8.000 euro su base annua ha una durata di 24 mesi se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, di 12 in caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
     

Incentivi all'assunzione: lo stato dell'arte

La Legge di Bilancio (Legge 213/2023) non ha prorogato gli incentivi per i giovani under 36 (esonero contributivo totale entro il tetto di 8.000 euro annui per la durata di 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non avesse compiuto il 36° anno di età e che non fossero stati occupati nel corso dell'intera vita lavorativa con precedenti contratti stabili) e in favore delle "donne svantaggiate" (esonero totale dei contributi entro il tetto di 8.000 euro annui per una durata pari a 12/18 mesi per le assunzioni a termine o a tempo indeterminato comprese le trasformazioni). Per queste categorie di lavoratori occorrerà fare riferimento alle norme originarie ovvero per l'assunzione di giovani, ma ora solo under 30, alla Legge di Bilancio per l'anno 2018 (Legge 205/2017) con riduzione dell'esonero al 50% entro il limite di 3. 000 euro annui e per le donne svantaggiate alla Legge 92/2012 anche in questo caso con riduzione del beneficio al 50% della contribuzione dovuta.
Scaduto il 31 dicembre 2023 anche l'incentivo occupazione giovanile (cd. incentivo neet) introdotto dall'art. 27, del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto lavoro).
Con il decreto legislativo 216/2023 (art. 4), uno dei decreti attuativi della riforma fiscale, viene introdotto un nuovo beneficio assunzionale consistente in una maxi deduzione fiscale per l'anno 2024 per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
Con riferimento al periodo d'imposta 2024 verrà riconosciuta la deducibilità dall'Irpef e dall'Ires relativamente al costo del personale neo assunto maggiorata del 20% o del 30% in caso di assunzione di soggetti svantaggiati.
La deduzione fiscale opererà sul minor valore tra il costo, sostenuto nel 2024, per i lavoratori nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del lavoro risultante dal conto economico dell'anno in corso rispetto allo stesso dato di esercizio al 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro interessati devono risultare in attività da almeno 365 giorni e il beneficio risulta subordinato alla circostanza che il numero complessivo dei dipendenti al termine dell'anno 2024 risulti risulti superiore a quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
La piena operatività dell'agevolazione sarà possibile solo all'emanazione del previsto decreto interministeriale che ne renderà note le disposizioni attuative.


Autoliquidazione Inail: versamenti dal 16 febbraio 2024

L'Inail ha diffuso il calendario per gli adempimenti in materia di autoliquidazione fissando nella data del 16 febbraio 2024 il giorno da cui i datori di lavoro possono versare in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale (quattro rate), la prima rata del premio di autoliquidazione (modello F24 - numero di riferimento 902024)
La data del 29 febbraio 2024 rappresenta invece il termine ultimo entro cui i datori di lavoro devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche corrisposte nel corsod dell'anno 2023.
Nel caso in cui il datore di lavoro presuma che le retribuzioni che erogherà nel corso dell'anno siano inferiori a quelle liquidate nell'anno precedente (2023), attraverso il servizio "Riduzione Presunto" potrà indicare le minori retribuzioni ai fine del ricalcolo del premio.


Fringe benefit: comunicazione all'Inps per i lavoratori cessati nel 2023 entro il 21 febbraio 2024

L'Inps con messaggio n. 32/2024 rende noto che i datori di lavoro dovranno comunicare in modalità telematica all'istituto previdenziale entro e non oltre la data del 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option liquidati nell'anno 2023 in favore di dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con diritto al pensionamento.
L'invio a mezzo dell'applicazione "Comunicazione benefit aziendali" presente sul portale dell'Inps consente allo stesso istituto di provvedere all'esecuzione delle attività di conguaglio fiscale in qualità di sostituto d'imposta.


Prospetto informativo disabili: invio entro il 31 gennaio

I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti computabili devono inviare telematicamente entro il prossimo 31 gennaio il prospetto informativo che riassume la situazione occupazionale alla data del 31 dicembre 2023, indispensabile per la verifica degli obblighi assunzionali delle persone disabili e appartenenti alle categorie protette.
L'obbligo d'invio riguarda i datori di lavoro, pubblici e privati, che abbiano riscontrato variazioni della situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto presentato tali da incidere sulla quota di riserva obbligatoria.
E' utile ricordare che le aziende obbligate a riservare l'assunzione a persone disabili sono:

  • quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti: 1 disabile;
  • da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili;
  • oltre 50 dipendenti: 7%.

Le aziende con più di 50 dipendenti devono riservare un'assunzione anche alle cd. categorie protette (articolo 18, comma 2, Legge 68/1999).
Nella base di computo utile all'individuazione della quota di riserva obbligatoria rientrano, con alcune eccezioni (es. occupati con contratto a termine fino a sei mesi, apprendisti) tutti i lavoratori dipendenti.
Nel prospetto informativo è necessario indicare se il datore di lavoro ha in essere convenzioni di programma, esoneri e segnalare eventuali compensazioni territoriali.
In caso di invio da parte di imprese plurilocalizzate il prospetto informativo deve essere trasmesso con riferimento al servizio per il lavoro dove è ubicata la sede legale dell'impresa stessa.
La sanzione amministrativa in caso di omesso invio è pari a euro 702,43, importo che viene maggiorato di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.

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