Novità dal mondo del lavoro - Febbraio 2025
La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza
Maxi deduzione del costo del lavoro: le indicazioni dell'agenzia delle entrate
Dall'anno in corso diviene operativa la cd. maxi deduzione fiscale relativa al costo del personale assunto o trasformato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 o, qualora di valore inferiore, all'importo riconducibile al costo del personale sostenuto sempre nel periodo di imposta successivo al 31/12/2023 e il precedente.
Sul minore tra i due valori sarà applicata la deduzione pari al 120% del costo sostenuto o al 130% nel caso in cui i nuovi assunti appartengono alla categoria dei soggetti svantaggiati.
Le fonti normative per l'applicazione e il calcolo sono sono da rinvenire nell'art. 4 del Dlgs 2016/2023, nel decreto ministeriale 25 giugno 2024 e nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 1/E/2025.
L'accesso alla misura fiscale agevolativa è subordinato al rispetto di una serie di requisiti tra cui la verifica dell'incremento occupazionale (sia per quanto riguarda gli occupati a tempo indeterminato che con riferimento all'aumento complessivo) e la corretta individuazione dei costi del personale da prendere in considerazione per il calcolo dell'agevolazione.
La Legge di bilancio per l'anno 2025 (Legge 207/2024) ha esteso l'accesso alla maxi deduzione anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Bonus assunzioni giovani e donne: via libera dalla Commissione Europea
Con comunicato del 31 gennaio 2025 il Ministero del Lavoro ha dato notizia sul proprio portale dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea degli incentivi all'occupazione di giovani e donne di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto coesione).
Nel rilevare che si tratta della prima decisione di autorizzazione adottata dalla commissione europea al di fuori del quadro di aiuti temporanei (cd. temporary framework) messo in campo durante la fase pandemica e l'intervento bellico russo in Ucraina, è utile sottolineare che per l'esatta conoscenza delle modalità di accesso agli incentivi sarà necessario attendere l'emanazione dei decreti attuativi previsti dalle stesse norme.
L'incentivo a favore dei giovani, previsto nella misura di 500 euro su base mensile (650 per i datori di lavoro ubicati nella cd. zona zes) per un periodo massimo di 24 mesi, è riservato alle assunzioni intervenute nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 di lavoratori che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L'incentivo per l'assunzione di donne, avvenuta sempre nel medesimo periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 e nella misura di 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti in aree svantaggiate o occupate in settori o professioni caratterizzati da una disparità occupazionale di genere (D. I. n. 3217/2024) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
Lavoratori stranieri: richieste tramite click day
Le richieste di nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri (lavoratori dipendenti non stagionali, assistenza familiare e socio-sanitaria e lavoro stagionale) sono state trasmesse dai datori di lavoro interessati nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025.
È bene ricordare che nell'ambito del lavoro stagionale i lavoratori già impiegati almeno una volta nel corso dei 5 anni precedenti hanno maturato un diritto di precedenza per il rientro nel nostro Paese per motivo di lavoro stagionale sia presso lo stesso o altro datore di lavoro.
In riferimento alla specificità delle domande in ordine al settore produttivo, l'istanza di nulla osta per l'autotrasporto e il trasporto passeggeri deve essere stata riservata a lavoratori in possesso di patenti di guida equipollenti a quelle necessarie per l'esercizio dell'attività nel nostro territorio convertibili in base a esistenti accordi di reciprocità, quella inoltrata per il settore dell'assistenza familiare deve aver tenuto in considerazione che il reddito del nucleo familiare richiedente se composta da una sola persona non può essere inferiore a 20 mila euro su base annua o a 27mila in presenza di più familiari conviventi.
Reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30mila euro è invece richiesto in capo la datore di lavoro agricolo (per gli imprenditori agricoli in luogo del reddito o del fatturato può assumere valenza l'ammontare del volume d'affari).
Con nota del 12 febbraio 2025 il ministero del lavoro ha provveduto all'attribuzione delle quote su base regionale e provinciale per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e stagionale.
Naspi in unica soluzione: restituzione della prestazione
Il lavoratore che ha diritto alla Naspi può richiederne la liquidazione in un'unica soluzione in caso di avvio di un'attività lavorativa di natura autonoma o di un'impresa individuale.
L'importo della prestazione così erogato perde la sua connotazione di prestazione di sostegno al reddito per assumere quella di contributo all'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa.
La legge (art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 22/2015) prevede che qualora, prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro dipendente è tenuto alla restituzione integrale della prestazione erogata in unica soluzione.
Con circolare n. 36/2025 l'Inps, nel prendere atto della parziale illegittimità dell'art. 8, comma 4, del Dlgs 22/2015, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 90/2024, per la parte in cui non contempera l'obbligo di restituzione integrale della Naspi con la durata del rapporto di lavoro dipendente instaurato a seguito dell'interruzione dell'attività autonoma o di impresa per l'avvio della quale era stata richiesta la liquidazione della stessa Naspi in unica soluzione, dichiara che prima di procedere con la richiesta di recupero dell'importo integrale della prestazione di disoccupazione indebitamente percepita, dovrà accertare se l'attivazione del rapporto di lavoro dipendente sia successivo alla mancata prosecuzione di un'attività autonoma o imprenditoriale per cause imprevedibili e/o sopravvenute non imputabili all'interessato.
La stessa circolare a titolo esemplificativo elenca le principali cause di forza maggiore (prevalentemente eventi naturali) che dovranno essere tenute in considerazione dall'istituto previdenziale al fine di considerare la mancata prosecuzione dell'attività autonoma non imputabile al lavoratore e tali, pertanto, da giustificare un obbligo di restituzione della Naspi acquisita anticipatamente limitato alla durata del rapporto di lavoro dipendente.
Contratti a tempo determinato: attività stagionali e contributo addizionale
L'Inps dapprima con messaggio n. 269/2025 e poco dopo con messaggio di rettifica n. 483, del 7 febbraio 2025 interviene in materia di contributo addizionale (1,40% + 0,50% in occasione di ciascun rinnovo) e contratti a tempo determinato di natura stagionale.
L'argomento è tornato di attualità alla luce della norma di interpretazione autentica circa la nozione di stagionalità operata dalla Legge 203/2024 (cd. collegato lavoro) che attribuisce alla contrattazione collettiva di annoverare tra le attività stagionali, oltre a quelle indicate dal Dpr n.1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico - produttive o legate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.
In un primo momento l'Inps aveva ritenuto che l'esonero dal contributo addizionale riguardasse solo i contratti a tempo determinato instaurati per attività stagionale di cui al Dpr n. 1525/1963 e non anche a quelli attivati per attività stagionali identificate a seguito dell'interpretazione autentica fornita dalla Legge 203/2024.
Con il secondo messaggio l'istituto ha parzialmente rivisto la propria posizione ritenendo esonerati dal contributo addizionale, considerato il contenuto dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, anche i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva (avvisi comuni e contratti collettivi) sottoscritta entro il 31 dicembre 2011.
A oggi, pertanto, l'esenzione dovrebbe applicarsi ai contratti a termine:
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per la sostituzione di lavoratori assenti;
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per le attività stagionale di cui al Dpr n. 1525/1963;
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instaurati dal 1°gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi siglati entro il 31 dicembre 2019 ma solo per il territorio della provincia di Bolzano;
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stipulati a far data dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2011.
La questione della stagionalità "contrattuale", pur cristallizzata dalla norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del Dlgs 812015 operata dal collegato lavoro, con ogni probabilità sarà fonte di nuove indicazioni da parte degli enti interessati così come di contrasti a livello giurisprudenziale, considerato l'orientamento restrittivo più volte manifestato dalla Cassazione (sentenza n. 9243/2023 - sentenza n. 16313/2024) in ordine alle attività stagionali in senso stretto (riferibili ai cicli stagionali) rispetto a quelle collegate ai picchi e alle intensificazioni delle attività di lavoro non connesse alle stagioni ma a punte di maggiore intensità lavorativa.
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL): dal 1° febbraio 2025 accesso ai Patronati
Il decreto coesione (art. 25, decreto legge n. 60/2024) ha previsto che anche i precettori di Naspi e Dis-Coll siano iscritti d'ufficio al Siisl affinché gli stessi possano procedere alla sottoscrizione del Curriculum vitae, del patto di attivazione digitale (PAD) e del patto di servizio personalizzato.
A far data dal 1° gennaio 2025 l'Inps ha comunicato con messaggio 575, del 14 febbraio 2025 che, al fine di supportare gli interessati nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal decreto ministeriale n. 174/2024 e il cui mancato rispetto incide anche sulle prestazione di sostegno al reddito in godimento, anche gli istituti di patronato hanno accesso alla piattaforma telematica.