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Pubblicato il 23.02.2024

Novità dal mondo del lavoro - Febbraio 2024

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 

Novità dal mondo del lavoro

Jobs act e licenziamenti economici: per la Corte Costituzionale nessuna violazione di principi della Carta

La Corte Costituzionale ha respinto i dubbi di costituzionalità sollevati dalla Corte di appello di Napoli in ordine alle previsioni contenute in uno degli otto decreti legislativi che compongono il Jobs act e precisamente il decreto 23/2015 che prevede una tutela esclusivamente indennitaria (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti) in riferimento ai licenziamenti economici e per tali dovendosi intendere sia i licenziamenti individuali che quelli collettivi.
Sempre la Corte ha ritenuto conforme alle norme costituzionali pure la previsione della diversa disciplina applicabile ai lavoratori in ragione della loro assunzione avvenuta prima o dopo il 7 marzo 2015 e contestualmente la tutela indennitaria prevista in un massimo di 36 mensilità per il lavoratore illegittimamente licenziato.
Rimane, tuttavia, il monito rivolto dalla Corte a una rivisitazione della materia in ragione della sua stratificazione e complessità che mal si addicono a quel processo riformatore che era nelle corde del Legislatore dell'epoca.


Apprendistato nei settori della ristorazione e della pasticceria: domande dal 1° marzo 2024 per il contributo all'assunzione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto direttoriale 24 gennaio 2024 si completa l'iter di accesso al contributo in unica soluzione per le assunzioni con contratto di apprendistato di giovani diplomati presso un istituto professionale di stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non più di 5 anni effettuate da datori di lavoro operanti nel settore ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) attive e iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato nei 12 mesi precedenti la data del 20 dicembre 2022 prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti acquistati nel predetto periodo e nei settori ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e ATECO 10.71.20 (Prodotti di pasticceria fresca) attive e iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato nei 12 mesi precedenti la data del 20 dicembre 2022 prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti acquistati nel predetto periodo.
Il contributo, previsto dal Decreto ministeriale 21 ottobre 2022, è pari al 70% della retribuzione lorda spettante all'apprendista entro un massimo di 30 mila euro per ciascuna impresa.
Le domande, che saranno trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione, potranno essere trasmesse a mezzo della piattaforma informatica del sito di invitalia dalle ore 10.00 del 1° marzo 2024 al ore 10.00 del 30 aprile 2024.


Riduzione contributiva settore edile: richieste da inviare entro il 15 maggio 2024

E' stata confermata anche per l'anno appena concluso (2023) la riduzione contributiva pari all'11,50% nel settore dell'edilizia.
Le indicazioni utili per l'accesso all' agevolazione, non cumulabile con i bonus assunzionali under 36 e under 30, sono contenute nella circolare inps n. 13/2024. Il beneficio interessa l'arco temporale dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e la richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica all'Inps, attraverso il modulo "Rid-edil" entro la data del 15 maggio p. v..
La fruizione del beneficio si realizza tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.


Contratto di lavoro a tempo parziale: la variazione dell'orario

Il contratto a tempo parziale regolata dagli articoli 4 - 12, del Dlgs 81/2015 si caratterizza per la riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto per il tempo pieno e, conseguentemente, consente al lavoratore di poter dedicare spazio ad altre attività anche di natura professionale la cui programmazione deve essere concessa in virtù rigorosa programmazione dell'orario di lavoro previsto prevista nel rapporto a tempo parziale, sia in termini quantitativi che di collocazione temporale dell'orario medesimo con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Proprio in ragione di quanto sopra ogni modificazione dell'orario di lavoro, sia essa relativa alla durata che alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, non potrà che attuarsi con il consenso di entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore).
Neppure la contrattazione collettiva può introdurre clausole diverse considerato che la funzione della stessa è quella di disporre solo in senso migliorativo rispetto al contratto individuale di lavoro.
Sulla questione l'orientamento della giurisprudenza di merito così come di legittimità è consolidata a tal punto che, in epoca recente, il tribunale di Torino ha negato legittimità al potere datoriale di modifica unilaterale dell'orario di lavoro di un lavoratore titolare di un contratto part time nell'ambito di un appalto di servizi anche a seguito di una impossibilità sopravvenuta della prestazione per ragioni riconducibili all'appaltante.
A questo punto è pacifico riconoscere solo alla legge il potere di flessibilizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale attraverso la possibilità di inserimento nel contratto individuale delle cd. "clausole elastiche (variazione della collocazione temporale e/o variazione in aumento della durata della prestazione)" .
L'articolo 6, del Dlgs 81/2015 permette, infatti, la sottoscrizione di clausole elastiche in presenza di regolazione collettiva ovvero, nel caso di assenza di specifica disciplina collettiva, mediante pattuizione tra le parti avallata da una commissione di certificazione.
In ogni caso il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non può costituire giustificato motivo di licenziamento.
Allo stesso modo non è ammessa la trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale o viceversa con, tuttavia, alcune temperamenti che la giurisprudenza ha evidenziato in recenti sentenze riconoscendo il carattere "non ritorsivo" del licenziamento intimato a fronte del rifiuto del lavoratore di accettare la trasformazione del proprio rapporto di lavoro ma solo in presenza di prova inconfutabile circa le ragioni di natura economica alla base del licenziamento stesso.


Ingresso lavoratori stranieri: rinviate le date dei click day

Con circolare n. 641, del 29 gennaio 2024 il Ministero dell' Interno in virtù di quanto disposto dal DPCM 19 gennaio 2024 le giornate (cd. click day) per l'invio telematico delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri sono state differite a quelle del:
 
- il 18 marzo dalle ore 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- il 21 marzo dalle ore 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- il 25 marzo dalle ore 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.


Ticket licenziamento: massimale 2024

L'Inps con circolare n. 25, del 29 gennaio 2024 ha reso noti gli importi massimi dei trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la Naspi l'importo massimo mensile che può essere erogato al disoccupato è pari, per l'anno 2024, a euro 1.550,42 e questo è l'importo, come confermato dall'istituto previdenziale con successivo messaggio n.531/2024, da prendere a riferimento per il calcolo del cd. ticket di licenziamento.
Dall'indicazione di tale importo è possibile ricavare a quanto ammonta il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e seguenti della Legge 92/2012 che assoggetta il datore di lavoro all'obbligo, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutte le causali che darebbero diritto alla Naspi, di versare un contributo quantificato in una somma pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di tre anni.
Il contributo, previsto per le ragioni suddette anche in caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere versato in un unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il rapporto di lavoro è stato interrotto.
L'importo per il 2024 è pari a euro 635,67 (41% di 1.550, 42 euro) per ogni anno di lavoro prestato fino a un importo massimo di 1.916,01 euro (per tre anni).
La quota mensile (il mese va conteggiato se la prestazione lavorativa supera i 15 giorni) è pari a 59,97 euro senza alcuna distinzione tra tempo pieno e parziale.


Ripresa attività lavorativa dopo malattia: visita medica solo se l'attività è soggetta a sorveglianza sanitaria

Il testo unico in materia di salute e sicurezza (dlgs. 81/2008) si applica a tutti i datori pubblici e privati e prevede l'obbligo della visita medica preventiva per quelle attività per le quali sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
Il Ministero del lavoro nell'interpello n. 1/2024 chiarisce che l'obbligo di visita medica successiva a un'assenza del lavoratore per motivi di salute superiore a 60 giorni perdura solo nei casi in cui il lavoratore medesimo era addetto, prima dell'assenza, a mansioni per le quali era sottoposto a sorveglianza sanitaria.
 

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