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Pubblicato il 20.12.2023

Novità dal mondo del lavoro - Dicembre 2023

La rubrica di approfondimento di ClicLavoro Veneto sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza

 

Esonero under 30/36: riqualificazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro

Il cosiddetto esonero strutturale giovani previsto per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età dall'articolo 1, commi 100 e seguenti della Legge 205/2017 o di giovani under 36 in virtù dell'estensione anagrafica introdotta dalle leggi 178/2020 e 197/2022 per le assunzioni fino al 31 dicembre 2023 richiede, ai fini della sua concessione, che il giovane non sia mai stato occupato precedentemente con rapporti a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che assume o con altri datori di lavoro.
La circostanza ha da sempre rappresentato un elemento critico per l'accesso all'esonero in argomento in virtù della difficoltà da parte dei datori di lavoro di poterla accertare con sicurezza.
La documentazione (storici occupazionali) rilasciata dai centri per l'impiego risulta attendibile a livello regionale ma non per i rapporti intercorsi sull'intero territorio azionale e, inoltre, attesta con ragionevole certezza i rapporti di lavoro decorrenti dall'anno 2008 (entrata in funzione della comunicazione obbligatoria telematica). L'applicativo reso disponibile dall'Inps non ha, per espressa indicazione dell'istituto, valore certificativo e nemmeno l'autocertificazione rilasciata dal lavoratore mette al riparo il datore di lavoro da eventuali richieste di recupero del beneficio avanzate dall'Inps.
Le circolari dell'istituto previdenziale dedicate all'agevolazione giovani, dalla 40/2018 alla 57/2023 hanno precisato, inoltre, come l'esonero non possa essere riconosciuto qualora, a seguito di un accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato (co. co. co) intrattenuto in precedenza dal lavoratore sia riqualificato come rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Ora, opportunamente, l'Inps con messaggio 4178, del 24/11/2023 specifica che la preclusione opera solo nel caso il beneficio sia o sia stato richiesto dal medesimo datore di lavoro presso cui è avvenuta, a seguito di accertamento ispettivo, la riqualificazione del rapporto a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel caso, pertanto, in cui il datore di lavoro, cui sia stato riconosciuto l'incentivo sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto soggetto a riqualificazione, potrà continuare a godere legittimamente del beneficio in ragione dell'affidamento riposto in buona fede sulla circostanza che il lavoratore assunto non fosse mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.


Certificazione della parità di genere: accesso ai contributi dal 6 dicembre 2023

Dalle ore 10.00 del 6 dicembre 2023 è possibile richiedere i contributi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per le micro, piccole e medie imprese che abbiano introdotto e definito un sistema di certificazione della parità di genere (per le aziende che occupano più di 50 dipendenti necessario l'assolvimento degli obblighi connessi alla presentazione del rapporto biennale previsto dal Codice per le pari opportunità).
Il contributo, che oscilla da 2. 500 euro fino a 12. 500 euro per impresa, è gestito sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Salvo esaurimento dei fondi disponibili le domande potranno essere inoltrate fino al 28 marzo 2024.
I contributi concessi rientrano nel regime de minimis degli aiuti di Stato.


Assunzione agevolata di percettori del reddito di cittadinanza: via libera dalla Commissione Europea

La Commissione Europea con Decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023 ha approvato il beneficio riconosciuto ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2023 hanno assunto o assumeranno beneficiari del reddito di cittadinanza.
L'autorizzazione europea è intervenuta nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia (cd. Temporary crisis and transition framework).
L'agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il di 8.000 euro su base annua, per un periodo di 12 mesi.
L'esonero compete in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La concessione dell'esonero è concessa entro i limiti di cui al sopra citato Temporary crisis and transition framework ovvero per importi non superiori a due milioni di euro per impresa e con l'esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario.
Lo sgravio in argomento, previsto dalla Legge 197/2022 (art. 1, comma 294 e seguenti) è alternativo a quello previsto per la stessa platea di lavoratori dall’articolo 8 del decreto legge 4/2019.
Per completare il quadro di accesso all'agevolazione è necessaria la pubblicazione della consueta circolare dell'Inps.


Lavoro sportivo: comunicazioni e rettifiche dei rapporti di lavoro

Le comunicazioni delle prestazioni sportive sono da effettuarsi entro il 30° giorno giorno del mese successivo a quello dell'inizio del rapporto alternativamente attraverso il Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (Rasd) o a mezzo del modello "Unilav-Sport". Le comunicazioni già effettuate tramite Rasd dal 1° luglio alla data di entrata in vigore del Dpcm 27 ottobre 2023 sono valide.
Nell'ambito dello sport dilettantistico vige la "presunzione relativa" che la prestazione lavorativa sia oggetto di lavoro autonomo nella forma della "collaborazione coordinate e continuativa" in presenza dei seguenti requisiti:
a) coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti federali e/o associativi;
b) durata della prestazione non superiore alle 24 ore settimanali.
L'allegato tecnico al suddetto Dpcm richiede che il datore di lavoro che esegue la comunicazione dichiari che il lavoratore sportivo risulti tesserato nella stagione sportiva in corso e, inoltre, specifica l'impossibilità di procedere a rettifiche/modifiche delle comunicazioni di inizio e fine delle prestazioni. In caso di necessità sarà, pertanto, necessario annullare la comunicazione inviata entro il 30° giorno del mese successivo a quello di trasmissione e trasmettere una nuova comunicazione.
Le indicazioni relative agli obblighi comunicativi per il lavoro sportivo rappresentano l'occasione per alcune riflessioni relative alla materia delle CO obbligatorie per la generalità dei rapporti di lavoro. In particolare in riferimento alle eventuali rettifiche di comunicazione trasmesse vale la pena ricordare quanto riportato nella Nota del Ministero del Lavoro n. 8371, del 21 dicembre 2007 secondo cui la rettifica dei dati essenziali (esempio: data di assunzione, data fine periodo formativo apprendisti, data/causale di cessazione, codice fiscale Azienda/Lavoratore, tipologia contrattuale, orario di lavoro) può essere effettuata solo entro 5 giorni dall'inoltro della comunicazione originaria mentre, nel caso di superamento del predetto termine, sarà necessario l'annullamento e l'invio di una nuova comunicazione che, seppure il più tempestiva possibile, non risulta a oggi sottoposta a un termine preciso come indicato per il lavoro sportivo.
In caso di rettifica d'ufficio, da richiedere ai Centri per l'impiego competenti, sorregge la nota ministeriale n. 16176, del 19 novembre 2012 che la riserva a sole tre ipotesi:
a) rettifica a seguito di verbale di ispezione;
b) rettifica per variazione di agevolazione;
c) rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno.


Sicurezza sul lavoro: nomina del preposto

La figura del preposto è sicuramente centrale per la verifica in azienda della concreta applicazione delle misure di sicurezza adottate affinché le mansioni affidate ai lavoratori siano svolte in assenza di pericolo.
Nel caso in cui il preposto rilevi anomalie circa l'uso corretto dei mezzi e dispositivi di protezione collettiva e individuale deve interrompere l'attività e segnalare la circostanza tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente. La nomina del preposto è, pertanto, un obbligo per il datore di lavoro anche nelle piccole realtà aziendali. Solo presso contesti produttivi in cui sia presente un unico dipendente le funzioni di preposto saranno svolte dal datore di lavoro. La precisazione è contenuta nell'interpello in materia di sicurezza n. 5/2023 nel quale è richiamata solo come extrema ratio la possibilità che la figura del preposto coincida con quella del datore di lavoro.


Ingresso lavoratori extraUE per lavoro domestico: dal click day all'inizio del rapporto di lavoro

A far data dal 4 dicembre 2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha 60 giorni di tempo (20 giorni per il lavoro stagionale) per rilasciare il nulla osta, in pratica l'autorizzazione potrà verificarsi quasi in coincidenza con la data del prossimo click day fissata per il 7 febbraio 2024.
Il secondo passaggio, dopo l'autorizzazione al nulla osta, per poter far ingresso nel nostro Paese è il visto consolare rilasciato dalla rappresentanza italiana del paese di provenienza previa richiesta del lavoratore.
Una volta acquisito il nulla osta e il visto d'ingresso il lavoratore straniero può far ingresso in Italia e iniziare a svolgere attività lavorativa prima della stipula del "contratto di soggiorno" utilizzando il codice fiscale provvisorio.
L'ultimo passaggio è, per l'appunto, costituito dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico.
Nel caso in cui l'inizio dell'attività lavorativa avvenga alla firma del contratto di soggiorno la comunicazione obbligatorio di instaurazione del rapporto di lavoro sarà automaticamente generata dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore domestico per il quale la comunicazione dovrà essere effettuata all'Inps da parte del datore di lavoro.
Anche per i lavoratori stranieri impiegati per mansioni di colf e badanti il versamento dei contributi dovrà effettuarsi per il primo trimestre dal 1° al 10 aprile, per il secondo dal 1° al 10 luglio, per il terzo dal 1° al 10 ottobre e per il quarto dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.


Appalti: legittima l'esclusione in caso di costo del lavoro troppo basso

Il TAR della Lombardia con decisione 2830, del 28 novembre 2023, inserendosi in un filone giurisprudenziale che sempre con maggiore forza pone l'accento sul rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, ha escluso un'offerta economica per l'affidamento del servizio accoglienza e reception del Comune di Milano presentata da un consorzio che aveva indicato l'applicazione ai lavoratori di un ccnl non coerente con le attività previste dal bando e con la previsione di livelli retributivi particolarmente ridotti.
I giudici amministrative, nel rimarcare i limiti della stazione appaltante nel sindacare l'offerta tecnica ed economica del concorrente, ribadiscono nel contempo la necessaria contemperazione tra principi costituzionali diversi quali quello del buon andamento della pubblica amministrazione e della tutela del lavoro da un lato e quello della libertà d'impresa dall'altro.
La libertà imprenditoriale non può, in ogni caso, sconfinare nella lesione e nel pregiudizio di diritti sociali costituzionalmente tutelati.
Il concorrente viene pertanto escluso dalla gara d'appalto in ragione dell'indicazione nell'offerta di un ccnl non coerente con l'attività oggetto della gara e, inoltre, portatore di livelli stipendiali non conformi all'articolo 36 della Costituzione che, secondo una giurisprudenza che va sempre più consolidandosi, ritiene che la retribuzione del lavoratore dev'essere oltre che proporzionata alla quantità e qualità del lavoro tale, anche, da poter garantire al lavoratore stesso non solo una vita non povera bensì dignitosa ossia in grado di soddisfare non solo i bisogni essenziali della persona (vitto, alloggio, vestiario) ma anche altre necessità vitali (partecipazione ad attività sociali, culturali, educative, sportive e di svago) come sancito dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 2022/2041.

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