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Il lavoro occasionale

Il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale

I contratti previsti per il pagamento di piccoli lavori domestici o per attività lavorative saltuarie fino a 5.000 euro l'anno


Le prestazioni di lavoro a carattere occasionale sono disciplinate dall’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017) che introduce due nuove forme contrattuali: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, ognuna delle quali riferita a diverse categorie di datori di lavoro. La legge n. 197/2022 ha successivamente introdotto importanti novità, soprattutto in materia di limiti economici e dimensionali.

Il Libretto Famiglia è utilizzabile dalle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. Il Contratto di prestazione occasionale è riservato a imprese, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, Pubbliche Amministrazioni.

Nell’ambito della normativa, si definiscono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che, oltre a rispettare quanto previsto dai rispettivi contratti, sono rese entro determinati limiti economici e danno luogo, nel corso di un anno civile:

  • per ciascun prestatore (lavoratore), con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore (datore di lavoro), con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro.
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore (lavoratore) in favore del medesimo utilizzatore (datore di lavoro), a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.


La durata della prestazione non può superare le 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il prestatore ha inoltre diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

I compensi percepiti dal prestatore si intendono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.


Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia (LF) può essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare;
  • steward, per le società sportive;
  • servizi di baby-sitting e oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o servizi privati accreditati.


Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora, che comprende la contribuzione alla Gestione separata Inps nella misura di 1,65 euro e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.


Contratto di prestazione occasionale

Nel caso di attività professionale o d'impresa a carattere occasionale o saltuario e di ridotta entità deve essere stipulato un contratto di prestazione occasionale, detto anche “PrestO”.

Possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale (Cpo):

  • imprese;
  • liberi professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata;
  • Pubbliche Amministrazioni.


Sono esclusi dal contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il contratto di prestazione occasionale non può essere applicato a lavoratori che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso datore di lavoro.

L'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale è vietato per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura.

Le Pubbliche Amministrazioni, alle quali non si applica il divieto di utilizzo previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.


L’importo orario minimo del compenso del contratto di prestazione occasionale è pari a 9 euro netti, tranne che nel settore agricolo che prevede diverse fasce di importo leggermente inferiori, e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione Inps, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso. Sui versamenti complessivi effettuati sono trattenuti dall’Inps gli oneri gestionali nella misura dell’1%.

È previsto un compenso minimo giornaliero pari a 36 euro netti, equivalenti a 4 ore di lavoro, anche nel caso in cui le ore effettivamente lavorate fossero di meno.

Procedura di accesso alla prestazioni

Sia nel caso del Libretto Famiglia che del Contratto di prestazione occasionale, lavoratore e datore di lavoro sono tenuti entrambi a registrarsi all’interno della piattaforma informatica dell’Inps, nella sezione “Prestazioni Occasionali” del sito www.inps.it, o tramite call center dell’Istituto, patronati e intermediari abilitati. Tramite la piattaforma web è possibile svolgere tutte le operazioni necessarie di erogazione e accreditamento dei compensi.

Il datore di lavoro deve versare anticipatamente gli importi necessari al pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso F24 o strumenti di pagamento elettronici.

Diversa la modalità di comunicazione obbligatoria della prestazione:

  • Libretto Famiglia – persona fisica: il datore di lavoro deve comunicare, al termine della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Contestualmente, il prestatore riceve una notifica tramite SMS o posta elettronica dell’avvenuta comunicazione.
  • Contratto di prestazione occasionale: il datore di lavoro deve trasmettere una comunicazione preventiva almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni: dati anagrafici e identificativi del prestatore, misura del compenso pattuita, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione tramite messaggio SMS o di posta elettronica. Se la prestazione lavorativa non ha luogo, il datore di lavoro può richiedere la revoca della comunicazione entro 3 giorni dallo svolgimento. Entro lo stesso lasso di tempo il prestatore ha la facoltà di confermare l’avvenuto svolgimento della prestazione.


I compensi delle prestazioni di lavoro occasionale sono erogati al prestatore direttamente dall’Inps, nel limite delle somme preventivamente messe a disposizione dal datore di lavoro, il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito su conto corrente bancario o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane Spa. Su esplicita richiesta del prestatore, il pagamento può avvenire anche tramite un buono cartaceo emesso dalla piattaforma informatica INPS e consegnato dal datore di lavoro al lavoratore, il quale potrà presentarlo per il pagamento a qualsiasi sportello postale.

Maggiori dettagli sul Libretto Famiglia e sul Contratto di prestazione occasionale sono disponibili alle pagine dedicate del sito dell’Inps, www.inps.it.