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Collocamento mirato per disabili

Collocamento mirato per disabili Legge 68/99

La normativa che regola l'assunzione di disabili nell'organico aziendale

collocamento mirato disabiliLe aziende di un certa dimensione devono avere nel proprio organico un determinato numero di lavoratori disabili. Tale prescrizione può essere assolta o assumendo disabili oppure, in via residuale, ottenendo l'esonero a tale obbligo (Legge n. 68/1999).

I disabili che possono accedere a questi benefici sono:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, sulla base della classificazione elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
  • le persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'INAIL in base alle disposizioni correnti;
  • le persone non vedenti o sordomute (DPR n. 915/78).


L'accertamento delle condizioni di disabilità deve esser certificato dalla commissione sanitaria dell'ULSS per i disabili civili (previa domanda telematica INPS) e dall'INAIL in caso d'infortunio sul lavoro, quindi di handicap non posseduto dalla nascita (DPR n. 915/78).

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra descritte nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.


Le assunzioni di disabili possono avvenire nominativamente, in modo che il collocamento del disabile sia mirato, per un lavoro che sia in grado di compiere e, per alcuni casi, tramite convenzione tra azienda e uffici provinciali del lavoro.

Dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro per accedere alle agevolazioni per assunzione di disabili con un grado di invalidità fisica superiore al 66% e per invalidità psichica e intellettiva, dopo aver svolto le procedure con il servizio del collocamento mirato delle Province, dovranno fare richiesta di agevolazione direttamente all’INPS tramite l’apposito servizio telematico predisposto dall’Istituto stesso.

Alle risorse del Fondo Nazionale si aggiunge il Fondo Regionale proveniente dalle aziende esonerate e dalle sanzioni per accertate violazioni alla disciplina che regola quest'obbligo. Il Fondo Regionale è gestito da una commissione composta dall'Assessore regionale alle politiche del lavoro, dal Segretario regionale competente e da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, associazioni disabili e dai rappresentanti delle Province designati dal comitato di coordinamento istituzionale.

Come fare

I cittadini disabili devono in primo luogo assicurasi di avere una certificazione di invalidità. Gli invalidi del lavoro la possono ottenere tramite l'INAIL, gli invalidi civili devono rivolgersi all'INPS. Quindi occorre recarsi nel Centro per l'impiego nel quale si ha il domicilio e richiedere l'iscrizione all'elenco della legge n. 68/1999 al quale le aziende fanno riferimento. Le aziende che intendono assumere disabili con gravità superiore al 66% devono avere prima stipulato una convenzione con i Centri per l'impiego.

Per i
nformazioni
Ufficio Coordinamento Sistema del Collocamento Ordinario e Mirato
Direzione Lavoro
Tel. 041/2795313
lavoro@regione.veneto.it