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Assunzione di lavoratori in mobilità

Assumere lavoratori in mobilità

Modalità e agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Legge n. 223/1991) che fruiscono dell'indennità di mobilità 

L’istituto della mobilità, che consentiva l'inserimento in specifiche liste di alcune categorie di lavoratori oggetto di licenziamenti collettivi, con l'obiettivo di favorirne il passaggio ad altre imprese conservando nel frattempo un trattamento di integrazione salariale, è di fatto uscito di scena a partire dal 1° gennaio 2017.

La riforma Fornero ha infatti abrogato la legge n. 223/1991, che ne aveva previsto l'introduzione, e dal 31 dicembre 2016 i lavoratori non possono più essere collocati in mobilità.

Viene meno, di conseguenza, anche la relativa indennità. Dal 2017, infatti, il sostegno al reddito in favore dei lavoratori che perdono involontariamente l'occupazione è uguale per tutti ed è costituito dalla Naspi, che secondo gli obiettivi perseguiti dalla riforma Fornero rappresenta l'unico ammortizzatore disponibile per i lavoratori rimasti senza lavoro.

Dal lato aziendale, l'Inps ha precisato che le agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 sono applicate alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016, anche se l'agevolazione dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Dal 1° gennaio 2017 le assunzioni effettuate con riferimento a soggetti iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016 non potranno essere incentivate in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della legge 223/1991.

Di seguito si indicano le caratteristiche e le modalità di fruizione delle agevolazioni in vigore fino al 31 dicembre 2016, quale fonte informativa anche a beneficio dei lavoratori che ne stanno tuttora fruendo.

Datori di lavoro che possono usufruire delle agevolazioni

Possono usufruirne tutti i datori di lavoro (inclusi gli enti pubblici economici definibili impresa e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro di tipo subordinato). Il diritto alle agevolazioni vale anche in caso di somministrazione.

Lavoratori che danno titolo per usufruire dell'incentivo

Lavoratori iscritti nella liste di mobilità ex lege n. 223/1991 che fruiscono dell'indennità di mobilità.

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Tipologia di assunzione per beneficiare delle agevolazioni (sia contributive che economiche)

Assunzione a tempo pieno e indeterminato o trasformazione a tempo pieno e indeterminato di rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi diritto all'indennità di mobilità.

Agevolazioni: entità del beneficio

Il datore di lavoro può beneficiare di due tipi di agevolazioni:

  • contributive, ovvero di una riduzione delle aliquote previdenziali (Inps) a suo carico;
  • economiche, ovvero di un contributo mensile, corrispondente a una percentuale dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto disoccupato (a differenza del beneficio contributivo, che è applicabile anche ai contratti part-time, l'incentivo economico presuppone che l'assunzione o la trasformazione vengano effettuate a tempo pieno).
     

Si precisa che nel caso di contratto a tempo determinato l'incentivo economico (cioè il contributo mensile) spetta solamente nel caso di successiva trasformazione.

Assunzione con contratto a tempo indeterminato con orario pieno

Il datore di lavoro ha diritto:

  • per 18 mesi al versamento dei contributi previdenziali a proprio carico in misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) (questa agevolazione contributiva spetta anche in caso di orario di lavoro part-time). È dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore. L'agevolazione non riguarda i premi INAIL;
  • per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore stesso se fosse rimasto disoccupato per il periodo di indennizzo non ancora goduto e comunque per un periodo non superiore a: 12 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età; 24 mesi, per i lavoratori oltre i 50 anni di età; 36 mesi, per le aree del Mezzogiorno o in aree svantaggiate.
     

Assunzione con contratto a tempo determinato e trasformazione, prima della scadenza, in un rapporto a tempo pieno e indeterminato

  • Contratto a termine di durata minore o uguale a 12 mesi (detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore): per la durata del contratto (massimo 12 mesi) i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti (10%). È dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore. L'agevolazione non riguarda i premi INAIL;
  • trasformazione, prima della scadenza, in un rapporto a tempo pieno e indeterminato:  per ulteriori 12 mesi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti (10%) (questa agevolazione contributiva è prevista anche in caso di trasformazione con orario di lavoro part-time). È dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore. L'agevolazione non riguarda i premi INAIL;
  • il datore di lavoro ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile pari a il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore stesso se fosse rimasto disoccupato per il periodo di indennizzo non ancora goduto e comunque per un periodo non superiore a: 12 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età; 24 mesi, per i lavoratori oltre i 50 anni di età; 36 mesi, per le aree del Mezzogiorno o in aree svantaggiate.


Il contributo mensile viene corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. In presenza di un mese con giornate non retribuite (es. sciopero), la misura del rimborso mensile dovrà essere proporzionalmente ridotta. 

In capo allo stesso lavoratore le agevolazioni contributive previste per il contratto a tempo determinato e indeterminato sono alternative.

Condizioni di accesso al beneficio

I datori di lavoro devono rispettare la normativa sul lavoro e applicare la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi (nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali se stipulati) e devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC).

Esclusioni dal beneficio contributivo

Le agevolazioni sopra esposte non vengono riconosciute nei seguenti casi:

  • datori di lavoro che riassumono lavoratori da essi stessi licenziati per riduzione di personale negli ultimi 6 mesi nel rispetto del diritto di precedenza: questo perché i lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno per espressa previsione legislativa un diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dal licenziamento qualora l'azienda proceda a nuove assunzioni (per stesse qualifiche e mansioni – cfr. le Sentenze della Corte di Cassazione n. 14.293 del 5/10/2002 e, da ultimo, la Sentenza n. 20.005 del 22/09/2010). Di conseguenza, qualora il datore di lavoro riassuma il medesimo lavoratore durante questo arco temporale, sarà escluso dai benefici in quanto trattasi di un'assunzione dovuta per legge, che non crea nuova occupazione;
  • datori di lavoro che assumono lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (il Ministero del Lavoro ha chiarito però che l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo delle agevolazioni una volta che siano trascorsi 6 mesi dal licenziamento). Si precisa, altresì, che viene escluso l'accesso ai benefici in tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, a prescindere dalla modalità con cui si attua - affitto, cessione, fusione ecc. - in quanto manca uno dei presupposti per il godimento degli stessi, ovvero l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;
  • datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori (es. associazioni politiche o sindacali).


Incentivo economico mensile

Nelle ipotesi di assunzione mediante le tipologie contrattuali sopra esposte (tempo pieno e indeterminato, ovvero trasformazione a tempo pieno e indeterminato di rapporto di lavoro a termine), in aggiunta alla riduzione degli oneri contributivi, il datore di lavoro percepirà, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore, per un periodo che non potrà essere superiore a 12 mesi, elevato a 24 mesi (36 nel Mezzogiorno e aree svantaggiate) per i lavoratori con più di 50 anni.

L'importo del contributo mensile spettante viene calcolato e comunicato dall'Inps, a seguito di apposita domanda presentata dal datore di lavoro.

In ogni caso, tenuto conto che l'indennità di mobilità soggiace a dei massimali mensili, annualmente determinati, che variano in relazione alla retribuzione lorda del lavoratore, l'ammontare dell'incentivo economico non potrà superare il 50% di tali valori.

Riferimenti normativi   
I riferimenti normativi che regolano la materia si possono ricercare nell'art. 8, co.2, Legge n. 223/1991; a
rt. 8, co. 4 Legge n. 223/1991; art. 25, co. 9, Legge n. 223/1991; art. 1, co. 1775 e 1776 Legge n. 296/2006 e D.M. n. 27/2007 (condizioni di accesso al beneficio); Legge n. 92/2012, "Riforma del Lavoro"; Circolare Inps n. 137/2012.