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Le categorie di lavoratori autonomi

Le categorie di lavoratori autonomi

Imprenditori, artigiani, liberi professionisti, soci di cooperativa o agenti e rappresentanti di commercio


Parlando di lavoro autonomo, ci si riferisce a tutte quelle figure professionali che progettano, organizzano e realizzano in autonomia il proprio lavoro.

Avere un lavoro autonomo significa principalmente costituire un'impresa oppure svolgere la libera professione, ma esistono anche altre possibilità.

La definizione più semplice sia di libero professionista che di imprenditore rimanda a qualcuno che non opera all'interno di un'organizzazione già definita e che non ha un datore di lavoro dal quale apprende mansioni da svolgere o obiettivi da raggiungere. È il libero professionista o l'imprenditore che prende le decisioni e struttura personalmente la propria attività lavorativa.

È possibile individuare alcune categorie di lavoratori autonomi che hanno caratteristiche peculiari.
 

L'imprenditore

Colui che svolge un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e a tal scopo utilizza il lavoro di lavoratori dipendenti e appropriati mezzi di produzione. 

Gli imprenditori svolgono personalmente le funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività dell'impresa; essi decidono cosa produrre, in quali quantità, con quali mezzi e dove, assumendosi i corrispondenti rischi economici e giuridici (il cosiddetto "rischio di impresa").


Per essere imprenditori dunque è necessario assumere su di sé tre funzioni:

  • direzione e amministrazione di un'azienda;
  • impiego alle proprie dipendenze di lavoratori subordinati;
  • rischio connesso all'esercizio di impresa sotto il profilo economico e giuridico.


La responsabilità imprenditoriale può essere assunta individualmente, come nel caso di una ditta individuale, o può essere condivisa tra più persone, come nel caso di una società di persone. Per creare una nuova impresa, oltre ad aver stabilito un preciso piano di impresa, occorre effettuare alcuni adempimenti formali richiesti dalla legge per la costituzione e l'avvio di un'attività imprenditoriale.
 

L'artigiano

Colui che conduce personalmente in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, ed inoltre svolge il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'artigiano dunque è un piccolo imprenditore che opera personalmente nell'azienda, può avvalersi dell'aiuto dei propri familiari (chiamati "coadiuvanti familiari") e avere o meno dei lavoratori alle proprie dipendenze.

Gli artigiani devono essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane. La legge stabilisce inoltre dei limiti al numero di dipendenti dell'impresa artigiana: si va da un minimo di 8 nelle attività di trasporti ad un massimo di 32 nelle lavorazioni artistiche.
 

Il libero professionista

Colui che svolge un'attività lavorativa altamente qualificata di tipo intellettuale e che ha acquisito una competenza specializzata seguendo un corso di studi lungo e orientato specificatamente a tale scopo. 

Sono liberi professionisti tutti coloro che esercitano in proprio una libera professione intellettuale e si tratta per lo più di persone laureate, generalmente iscritte ad un albo, ordine, registro o elenco riconosciuto, quali ad esempio consulenti del lavoro, gli avvocati, gli architetti, i commercialisti ecc.

La tutela previdenziale dei professionisti differisce a seconda che si tratti di soggetti appartenenti o meno ad una categoria che fa capo ad una Cassa Nazionale di Previdenza Obbligatoria. Nel primo caso entrate (contributi) e uscite (prestazioni) sono gestite da distinte Casse previdenziali di categoria, mentre nel secondo caso (liberi professionisti senza Cassa) è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, con contributo interamente a carico del libero professionista e con la possibilità di addebitare al committente il 4% dei compensi lordi (il trattamento previdenziale di tali soggetti è analogo a quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi).

 

Il socio di cooperativa

Colui che si associa con altre persone e dà vita ad un'impresa, chiamata società cooperativa, con uno scopo mutualistico, cioè con lo scopo di ottenere un vantaggio comune rispetto all'alternativa di agire ciascuno per proprio conto. 

Lo scopo mutualistico, che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell'assicurare ai soci il lavoro o beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato, è la caratteristica che contraddistingue questo tipo di società rispetto alle società di persone o di capitali. Oltre allo scopo mutualistico, le cooperative sono contraddistinte da alcune peculiarità quali, ad esempio, il capitale sociale "aperto" o variabile (ovvero l'ingresso o l'uscita dei soci non comporta modifica dell'atto costitutivo), il principio "una testa = un voto" (i soci hanno uguale importanza ai fini delle decisioni prese in assemblea, indipendentemente dalle quote versate), e un numero minimo di soci.


Esistono varie tipologie di cooperative, quali, ad esempio:

  • cooperative di produzione e lavoro;
  • cooperative agricole;
  • cooperative edilizie di abitazione;
  • cooperative della pesca;
  • cooperative di consumo;
  • cooperative di trasporto;
  • cooperative sociali.

Queste ultime, molto diffuse anche perché possono beneficiare di apposite agevolazioni, sono disciplinate dalla legge n. 381/91ed hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
  • lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento al lavoro di persone svantaggiate (tipo B).

Il socio lavoratore di cooperativa instaura con la società due rapporti giuridici: uno associativo e uno di lavoro.
 

L'agente e il rappresentante di commercio

L'agente è un lavoratore autonomo che organizza i mezzi necessari al raggiungimento del risultato e sopporta il rischio economico e giuridico dell'attività svolta. Con il contratto di agenzia, l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra parte (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, in cambio di un corrispettivo economico.

L'agente con rappresentanza o rappresentante di commercio è l'agente al quale viene affidato l'incarico di concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente. Gli agenti di commercio, che si distinguono in monomandatari (cioè che rappresentano una sola azienda) o plurimandatari (ossia che rappresentano contemporaneamente più aziende che non devono operare in concorrenza tra loro), vengono retribuiti con provvigioni: il trattamento economico è, quindi, variabile in base al tipo di accordo sottoscritto tra preponente ed agente.

Ad agenti e rappresentanti di commercio si applica la stessa disciplina. 

 

L'associazione in partecipazione

L'associazione in partecipazione è un contratto regolamentato dal codice civile (artt. 2.549-2.554) attraverso il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto.

A seguito del Jobs Act del 2015 è possibile instaurare rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro solo se l'associato non sia persona fisica ma, ad esempio, operi in forma societaria.

Nell'associazione in partecipazione la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, mentre all'associato è attribuito il potere di controllo con modalità e misure previste contrattualmente. Se non stabilito diversamente, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, anche se le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto. L'associato non ha alcuna garanzia di guadagno, subendo direttamente le conseguenze dell'andamento (buono o cattivo) dell'attività. Il compenso sarà percepito solo se saranno realizzati utili.