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INFORMATIVA SULLE  MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE PER L’APPRENDISTATO DI I° LIVELLO

 
In base al disposto dell’art. 43 comma 6 del D. Lgs 81/2015 il contratto di apprendistato di primo livello  può essere stipulato solo quando  l’apprendista sia inserito in un percorso di istruzione e formazione duale per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione superiore o di un certificato   di   specializzazione tecnica superiore. 
La stipula   del contratto di apprendistato d primo livello per il conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale, del diploma di  istruzione   secondaria   superiore   e   di un certificato   di   specializzazione tecnica superiore presuppone la sottoscrizione di  un  protocollo  con  l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata  degli  obblighi  formativi  del  datore  di lavoro. 
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa è redatto nelle forme previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 12/10/2015  “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (15A09396) (GU Serie Generale n.296 del 21-12-2015).”
 
 

Estratto D. Lgs 81 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) 
 
 
Art. 43
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma   di  istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di   specializzazione tecnica superiore. 
 
  1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è  strutturato  in modo  da  coniugare  la  formazione   effettuata   in   azienda   con l'istruzione e la formazione professionale svolta  dalle  istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle  prestazioni  di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  di  quelli  di cui all'articolo 46. 
  2. Possono essere assunti con il contratto di cui al  comma  1,  in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15  anni di età e fino al compimento dei  25.  La  durata  del  contratto  è determinata in  considerazione  della  qualifica  o  del  diploma  da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre  anni  o  a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  46,  comma  1,  la  regolamentazione dell'apprendistato per la  qualifica  e  il  diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica  superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In    assenza    di    regolamentazione    regionale    l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  e  il certificato di  specializzazione  tecnica  superiore  è rimessa  al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  che  ne  disciplina l'esercizio con propri decreti. 
  4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro  hanno  la  facoltà  di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato  dei  giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi di cui  al  comma  1,  per  il  consolidamento  e  l'acquisizione  di ulteriori competenze tecnico-professionali  e  specialistiche,  utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato  di  specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale  all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il  contratto  di  apprendistato può essere prorogato fino ad un anno  anche  nel  caso  in  cui,  al termine dei percorsi di cui  al  comma  1,  l'apprendista  non  abbia conseguito   la   qualifica,   il   diploma,   il   certificato    di specializzazione  tecnica  superiore  o  il  diploma   di   maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di  apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a  partire dal  secondo  anno  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del  diploma  di  istruzione secondaria superiore, di ulteriori  competenze  tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti  regolamenti  scolastici, utili  anche  ai  fini   del   conseguimento   del   certificato   di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il  comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128. Sono  fatti  salvi,  fino  alla   loro   conclusione,   i   programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione  in  azienda già  attivati.  Possono  essere,  inoltre,  stipulati  contratti  di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani  che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con  l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
  6. Il datore di  lavoro  che  intende  stipulare  il  contratto  di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di specializzazione tecnica  superiore  sottoscrive  un  protocollo  con  l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata  degli  obblighi  formativi  del  datore  di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per  la  realizzazione  dei  percorsi   di   apprendistato,   e,   in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il monte orario massimo del percorso scolastico che può  essere  svolto  in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in  azienda, nel rispetto dell'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  delle competenze   delle    regioni    e    delle    provincie    autonome. Nell'apprendistato  che  si  svolge  nell'ambito   del   sistema   di istruzione  e  formazione  professionale  regionale,  la   formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui  lo studente è iscritto e non può essere  superiore  al  60  per  cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per  cento  per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato  al conseguimento del certificato di specializzazione  tecnica,  in  ogni caso nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione vigente. 
  7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  è  riconosciuta  al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti collettivi. 
  8. Per le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i  contratti collettivi stipulati dalle  associazioni  sindacali   comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche  a  tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. 
  9. Successivamente al conseguimento della qualifica o  del  diploma professionale ai sensi del  decreto  legislativo  n.  226  del  2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini  contrattuali,  è possibile  la   trasformazione   del     contratto   in   apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima  complessiva  dei due periodi di apprendistato non  può eccedere  quella  individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5