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Pubblicato il 22.09.2023

Novità dal mondo del lavoro - Settembre 2023

ClicLavoro Veneto lancia una nuova rubrica di approfondimento sulle novità dal mondo del lavoro a cura di Alberto Lanza
 

Nel corso del periodo 2023 - 2025 fino a 15 mila stranieri potranno fare ingresso in Italia per frequentare corsi di formazione professionale e per svolgere tirocini formativi.
7.500 i posti per la formazione attivata da enti accreditati per percorsi non superiori a 24 mesi e altri 7.500 per l'inserimento in tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di percorsi di formazione professionale iniziati nel paese d'origine.
Per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge n. 50/2023 i permessi di soggiorno rilasciati per studio o tirocinio potranno essere convertiti in permessi per motivi di lavoro al di fuori delle quote annuali.


Decreto Flussi: ingresso ammesso per altri 40 mila lavoratori stagionali

Il Governo ha approvato un decreto con cui autorizza l'ingresso nei settori dell'agricoltura e del turistico-alberghiero di altri 40 mila lavoratori stranieri.
Il DPR (decreto del Presidente della Repubblica) del 19 luglio 2023 prevede l'integrazione della programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.
Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero sono incrementate fino alla concorrenza di complessive 40 mila unità in deroga alla quota complessiva già autorizzata.


Apprendistato stagionale con minori: necessaria la coerenza tra l'esperienza lavorativa e il percorso formativo

In risposta a uno specifico quesito proveniente dalla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce con nota n. 1369, del 7 agosto 2023 un'indicazione in materia di apprendistato di primo livello instaurato con un minore nell'ambito di attività di natura stagionale.
L'apprendistato di primo livello, rivolto a giovani di età non inferiore ai 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età, è finalizzato a far conseguire al giovane una qualifica o un diploma nell'ambito di un percorso strutturato in alternanza scuola lavoro che deve coniugare la formazione erogata in azienda con l'istruzione e la formazione svolta presso l'istituzione formativa.
La possibilità di articolare tale tipologia di apprendistato anche a tempo determinato è rimessa dalla legge (art. 43, comma 8, Dlgs. 81/2015) alla contrattazione collettiva.
Nel richiamare quanto il Ministero del Lavoro evidenzia nel "manuale operativo" allegato alla circolare n. 12/2022 dedicata per l'appunto alla disciplina dell'apprendistato di primo livello, la nota in argomento ribadisce la necessità che sussista una correlazione tra il percorso di istruzione cui è iscritto il giovane e l'attività lavorativa prevista dal contratto di apprendistato (nel caso specifico la domanda era se l'attività di cuoco espletabile tramite un contratto di apprendistato di primo livello stagionale possa riguardare solo studenti dell'istituto alberghiero) anche alla luce della previsione normativa di cui all'art. 46, comma 4, del Dlgs 81/2015 che prevede la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista da parte dell'istituzione formativa.


Licenziamento per scarso rendimento: la prova deve essere rigorosa

L'orientamento della giurisprudenza ha ormai definitivamente condotto l'ipotesi di licenziamento per scarso rendimento nell'ambito della fattispecie del licenziamento disciplinare e non più in quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La prima conseguenza di questo consolidato indirizzo è che la comunicazione del licenziamento del dipendente ritenuto scarsamente performante deve essere preceduta dall'avvio del procedimento disciplinare ex articolo 7, Legge 300/1970.
Dal punto di vista del merito il principio essenziale da tenere in considerazione è che lo "scarso rendimento", ossia il mancato raggiungimento del risultato atteso dal datore di lavoro, da solo non può costituire legittimo motivo di licenziamento.
L'inadempimento del lavoratore deve essere stato notevole ovvero rappresentativo di una "enorme" sproporzione tra il risultato atteso e quello effettivamente conseguito dal lavoratore.
La modesta performance del lavoratore dipendente spesso può essere stata causata da ragioni organizzative o anche da fattori esterni collegati a fluttuazioni del mercato per mansioni specifiche.
Nel corso del tempo l'orientamento giurisprudenziale ha condotto all'elaborazione di indici sintomatici dello "scarso rendimento".
La prima circostanza da verificare è la comparazione del risultato atteso dal singolo lavoratore con la media delle prestazioni rese dagli altri lavoratori occupati per l'esecuzione delle stesse mansioni; per poter configurare al legittimità del licenziamento de quo lo scostamento deve essere "notevole".
Inoltre il comportamento del lavoratore dovrà essere ricondotto a un atteggiamento doloso o colposo (negligenza) dello stesso e valutato in un arco temporale che non può risolversi in sporadici episodi.
Da ultimo e fermo restando che l'integrazione della fattispecie è certamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice, lo scarso rendimento non può che essere integrato dalle gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al contratto di lavoro.


Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Veneto): contributi per danni alla sede aziendale provocati da eventi climatici

L'Ebav Veneto ha previsto l'erogazione di un contributo una tantum in favore dei datori di lavoro per i danni subiti dalla sede aziendale a causa di stati di calamità naturale o eventi climatici eccezionali dichiarato dalla Regione.
La domanda deve essere presentata entro 3 mesi dalla stima del danno effettuata da un professionista.
L'entità del contributo è pari al 10% della stima del danno entro un minimo di 500 euro e un massimo di 10 mila.
Il datore di lavoro interessato dovrà produrre la documentazione relativa alla stima del danno, alla copia dei verbali di intervento/sopralluogo dei soggetti preposti e la relazione relativa alla tipologia del danno e all'impatto sull'attività produttiva.


Settore Turismo: trattamento di favore per le prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno

Il decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto lavoro) convertito nella Legge n. 85/2023 all'articolo 39 bis ha introdotto un "trattamento integrativo speciale" in favore dei lavoratori impiegato nel settore turismo, ricettivo e termale e che siano titolari di un reddito di lavoro dipendente relativo all'anno 2022 non superiore a 40 mila euro, per le prestazioni rese a titolo di lavoro straordinario festivo e notturno consistente in un credito d'imposta pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per predette prestazioni.
Il periodo di riferimento entro cui devono essere rese le attività lavorative interessate dall'incentivo è quello intercorrente tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023.
L'Agenzia delle Entrate con circolare 26/E, del 29 agosto 2023 fornisce chiarimenti circa l'applicazione della misura di favore e indicazioni in merito all'esatta individuazione delle prestazioni di lavoro straordinario e notturno soggette alla misura stessa rinviando pedissequamente alle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2003.
In particolare per quanto riguarda il lavoro notturno la nota amministrativa ricorda come il periodo notturno sia da identificarsi nello svolgimento di attività lavorativa per 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (22.00 - 5.00/23.00 - 6.00/mezzanotte - 7).
Il credito d'imposta previsto sarà anticipato in busta paga dal datore di lavoro e recuperato in F24.

 

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