Legge 9 aprile
2009, n. 33
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009
- Supplemento ordinario n.49
Legge
di conversione
Testo
del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Legge
di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
recante misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del
comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, nonchè del decreto-legge
5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009
- Supplemento ordinario n. 49
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonchè disposizioni
in materia di produzione lattiera e rateizzazione
del debito nel settore lattiero-caseario
Art. 1.
Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi
all'acquisto di
veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale
ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5»
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e'
concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro
2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso un
contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il
veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia
emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5»,
nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas
metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e
229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e'
incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 kW nuovo
di categoria «euro 3» con
contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di
categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione
con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita'
per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con
contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui
all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro
2», nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui
ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituita dalla seguente: «c) copia del documento di presa in carico da parte del centro
autorizzato per la demolizione».
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e
della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di
circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in
caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia
del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo
demolito sia intestato a familiare convivente».
10. Il comma 53 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto
ivi previsto non si applica
ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi
anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o
servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore
del trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno
2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del
Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano
un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non
inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione
spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica
utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e'
finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12
sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano
prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che
effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al
25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione
del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei
gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore
a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma
15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della
provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di
inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento
dell'erogazione del finanziamento stesso.
Art. 2.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su
singole unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o
luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e'
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal
7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili,
elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+,
esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi
televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e'
cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di
un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare
gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito
protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e
distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui
al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli
occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni
alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia'
assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei
servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo
economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli
impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle
organizzazioni datoriali e sindacali.
Art. 3.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi
dovuti agli enti locali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366
possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata
l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle
entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte
dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in
ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita'
delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad
altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e
adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto
e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata
di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati;
in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria,
l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato.
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui
all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei
Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni
per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
4. Dall'attuazione
del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificati
dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10
milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell' assunzione di capitale di rischio o di debito, e
possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie
imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le predette
operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito
ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese
che possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad
esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei
rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca
capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e'
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna
impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo
comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri
di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad
eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione,
ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun
contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i
suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione
di ogni impresa alla attivita' dell'organo.
4-quater. Il contratto di rete e' iscritto nel registro delle
imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.
Art. 3-bis
Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in
amministrazione straordinaria
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria,
possono essere disciplinate le modalita'
e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle
risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre
fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in
amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270.
Art. 4.
Aggregazione tra imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso
fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni
strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su
tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1
sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei commi precedenti e' riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le
imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.
7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota
pari a 300 milioni di euro delle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del
titolare del medesimo conto, e' trasferita al conto di tesoreria
intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito
all'esportazione.
Art. 5.
Rivalutazione sostitutiva immobili
1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili
ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3
per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili».
1-bis. Nelle more
della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche
per
le costruzioni,
all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e
B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime
transitorio di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009.
Art. 5-bis
Riconversione di impianti di produzione di energia
elettrica
1. Per la riconversione
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati
ad olio combustibile in esercizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile
solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge
nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione
territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle
loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti
per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5
della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
Art. 6.
Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli
e veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della
SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la
concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.
1-bis. All'articolo
9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle
condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita'
ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita
l'utilizzazione per spese di personale.1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed
evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri
avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse
in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi
rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante
delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della
legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009.1-quater.
I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni
fornite con circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del
presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti
nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario,
che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e
delle finanze elabora specifiche proposte».
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il comma 10-quinquies, e' aggiunto il seguente:
«10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici
pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi
177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive
modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della
Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di
finanziamento di scopo.».
Art. 7.
Controlli fiscali
1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte
di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni,
fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta
principale, e' eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi
approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono
conto di specifiche analisi di rischio circa
l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente
maggiore capacita' operativa per l'Agenzia delle entrate viene
destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto
dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
1-bis. Per l'espletamento delle attivita'
di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti
nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
nell'unita' previsionale di base «Funzionamento» del programma
«Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare
riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed
all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da
assegnare», unita' previsionale di base 25.1.3 “Oneri comuni di
parte corrente” - capitolo n. 3094, dello stato di previsione
del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario
2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate
nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre
2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al
precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri
di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la
copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo
e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009,
al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande
pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre
2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite
coerentemente con la ripartizione gia' stabilita nel decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2009. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle
iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto
conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more
della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1,
comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni
di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' destinata alle imprese operanti
nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature
ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo
smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la
depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale,
per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi
di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la
dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato
dal comma 1-ter del presente articolo.
2. Al comma 18 dell'articolo
27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «E'
punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei
crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo
periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi
giorni ivi previsto e' di natura ordinatoria. Conseguentemente il
potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono
da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore
del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di
euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200
milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua
esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o
straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo
restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui
si intende derogare»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario,
se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data
della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e'
collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo
restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto
concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente
di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili.
In mancanza di disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi
oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilita' di un
numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista
finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa
sostenuto per tali finalita' a legislazione vigente.».
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli
investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi
all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque
affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di
altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale
congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa
da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque
per cento da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione
indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di
voto nell'assemblea ordinaria».
3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di
tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del
mercato del controllo societario e del mercato dei capitali,
prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a
quella indicata nel comma 2 per societa' ad elevato valore corrente
di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;
b) il comma 2 dell'articolo 193 e' sostituito dal seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120,
commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione
dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo
nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e
4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».
3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito dal seguente:
«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e
secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio non puo' eccedere la quinta parte del capitale
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da
societa' controllate.»;
b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis e' sostituito dal
seguente:
«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma
dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si
applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni»;
c) il secondo comma dell'articolo 2445 e' sostituito dal seguente:
«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le
modalita' della riduzione. Nel caso di societa' cui si applichi
l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi
con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale». )
Art. 7-bis
Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi non di linea
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla
legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone
mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle
competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle
regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino
al 30 giugno 2009.
Art. 7-ter
Misure urgenti a tutela dell'occupazione
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai
lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione del
trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione
straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento
diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del
1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti
giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento
diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'
autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della
domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e
dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme
indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere
presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo
le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono
in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti
autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori,
sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le
modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di
rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: «In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato “Fondo per
l'occupazione” il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente
normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita',
di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro
complessivamente riferito a dette mensilita'.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono
lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori
sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da
imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n.
223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita'
spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per
il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non
erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio con le
somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100
milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di
euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennita', fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal
decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi
l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le
risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai
lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1,
lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al
comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
“al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel
corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di
evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo,”».
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di
provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e
dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che
tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le
cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del
datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima
del 1° gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, sono tenuti, con periodicita' almeno
settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le
opportunita' di lavoro disponibili mediante adeguate forme di
promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di
comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente
comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli
5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e
durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di
venticinque anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attivita' agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le
seguenti: «, da casalinghe»;
d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono
sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti
compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e
successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con
sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato
in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000
euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere
sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione
prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle
risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
modalita' volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa
nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le
risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel
citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine
anche la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie
rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali,
nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
di finanza pubblica».
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.».
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole:
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono
inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e
2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi
prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo
riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al
sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree
sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009
e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la
differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i
corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale (POR) gia' approvato dalla Commissione
europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la
gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli
importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al
reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo
sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilita'» ed
«Occupabilita', il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province autonome
interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste
fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse
anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma
sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in
favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
21. Al fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa
anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche
l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste,
l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per le finalita' di cui al comma 551 del medesimo
articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte
esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio
dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del
decreto- legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2009.
Art. 7-quater
Patto di stabilita' interno
1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per
l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai
sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di
impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni gia'
assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla
riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei
mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti
locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' gli interventi
temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti
ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura
economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese
ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni gia' rese nei
confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente
lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa
complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui alla
presente lettera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti
inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di
ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel
triennio 2005-2007.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti
degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del
presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2
dichiarano all' Associazione nazionale dei comuni italiani,
all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30
aprile, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso
dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti
locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono
essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla
rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entita'
complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresi' al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di
giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono
analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto
dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il
credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime,
ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi,
degli interessi e degli altri proventi».
5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata
in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la
potesta' dell'amministrazione di sindacarne l'elusivita' fiscale
secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti
di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, gia' oggetto di procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione, e' affidata agli agenti
della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono
alla loro esazione ai sensi e con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica
agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno
per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione
comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il
mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a
ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione
della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del
federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei
trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che
hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2008 e che rendono
disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del
presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese
disponibili, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme
alle stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni sottostanti
gia' contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali
delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della
regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del
precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilita' interno, solo per spese di investimento e del loro
utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione statale che ha
erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c),
della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.
203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di
spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione
alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo
dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il
rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009, le risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio
immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli
elementi acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31
luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» e' sostituita dalle seguenti:
«d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni,»;
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto
del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa
stabilito in applicazione del patto di stabilita' interno relativo
all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale
registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con
la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresi', le sanzioni nel caso in cui la
regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008
l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo
non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento
nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso
in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese
del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e'
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667
e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine
perentorio del 31 maggio 2009.
Art. 7-quinquies
Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed
indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e
agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di
400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati
gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove
necessario le modalita' di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, e'
trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente
articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma
343, della legge n. 266 del 2005, e' incrementata, nell'anno 2012, di
400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del
comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a
400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonche'
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma
848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 puo' essere incrementata anche mediante l'assegnazione
di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi
dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di
tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di
tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al
presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli
interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di
tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di
cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire
sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343,
344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166,
possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi
previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
del comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per
l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di
euro, nonche', per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni
di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009,
n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in
forza della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 6 marzo 2009 e' corrispondentemente
rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4,
secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente
articolo, nonche' dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di
frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota
del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni
medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come
contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi
stimati nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un mese
dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle
infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri
amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento
nonche' per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di
cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Art. 7-sexies
Disposizioni in materia di trasporti
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui
ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla
percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in
suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le
associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle
della committenza».
2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi
alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo
Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate
a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al
2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo
Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la
continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per
gli esercizi finanziari 2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli
avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per
fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di
navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4
della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonche' dall'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni
destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di
merci,».
Art. 7-septies
Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese
1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta
operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono
essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di
debiti in essere con il sistema bancario nonche' il regolare
assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle
piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del
citato Fondo.
Art. 7-octies
Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla societa'
Alitalia-Linee aeree italiane Spa
1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente
articolo, e' istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100
milioni per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino
ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte
delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi
dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative
resesi necessarie per garantire la continuita' aziendale della
societa' Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico
alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e
merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree
periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002 - 2010 convertibile» emesso
da Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria,
viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di
negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui
alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato
all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto
al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si
provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio
minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4;
l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al
comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e
provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del
bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato
e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni
seguenti.
4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano
esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al
Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli
intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito
relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno
irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la
totalita' dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle
finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa
direttamente o indirettamente connessa alla proprieta' dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria
responsabilita', trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che,
entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di
adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle
quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto e
del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di
Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri
conti delle quantita' di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun
soggetto richiedente e la conformita' delle dichiarazioni e degli
impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4
e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle
obbligazioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle
finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli
obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al
Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica
l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne da' comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree
italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il
trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra
automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti
della societa' e della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede
giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni
dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che
attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato
spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato
nella comunicazione di cui al comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 e' effettuato
a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n.
134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166,
sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente
alla parte
non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma
1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma
7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro
per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni
di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma
11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5
milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto
a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle
somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu'
dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul
capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno
2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni
di euro e' versata su apposita contabilita' speciale, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per
211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro,
nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100
milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5
milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno
2012 e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al
comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto,
nonche' dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni
di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011,
mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di
cui agli articoli 1, 2 e 5;
c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro
per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli
interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.
Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto
dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con
gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro
riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del
comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche' con le ulteriori
disponibilita' accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di
euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2,
4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 8-bis
Disposizioni in materia di quote latte
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in
eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che
abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di
riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica
per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione
del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c)
del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni
di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di
cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende
produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri
e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei
mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento
il proprio quantitativo disponibile individuale.
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli
interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'
inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del
quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE)
n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE)
n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla
riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende
che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non
coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna
di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel
periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di
sola quota effettuata con validita' nei periodi dal 1995/1996 al
periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva
al periodo 2007/2008, la quota e' assegnata anche al nuovo
proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento
dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario
in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del
contratto la quota torna nella disponibilita' del titolare
dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando
le seguenti priorita':
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi
del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del
quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato
sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi
gia' riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente
articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota
«B» ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di
cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel
periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi
dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero
rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da
giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione,
le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come
differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008,
adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale.
Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia
grassa e' calcolato con le seguenti modalita':
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore
viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte
consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di
grassi in piu' per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte
consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di
grassi in meno per chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono
utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c),
non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al
31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attivita' tali quantitativi
confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 3».
3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010,
dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma
6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo
2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2004, n.
204, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.
Art. 8-ter
Istituzione del Registro nazionale dei debiti
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti
attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera
c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009, e l'Unione europea e' unico nell'ambito delle misure di
finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato dal Regolamento
(CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma
16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' istituito presso l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in
cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti
dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori
degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi
dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n.
885/2006, nonche' quelli comunicati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti
agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del
Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad
integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a
titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i
servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli
importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale
all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli
comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' di provvidenze e di
aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il
Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei
beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e
la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini
dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole:
«gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti
posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche
per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai
meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli
comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' data
attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del
regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n.
1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della
riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 8-quater
Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte
1. Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine
delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli
importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il
relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse,
puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro
nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti
del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al
bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti
inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti
compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti
superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il
seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il
tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla
Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02,
e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non
superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la
Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di
140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non
superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la
Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di
220 punti base.
Art. 8-quinquies
Disposizioni integrative per la rateizzazione
in materia di debiti relativi alle quote
latte
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, intima a
ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.
Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non
sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro
sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1,
la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine
sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di
iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva
comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui
all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i
produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione
giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi
giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono
per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino
alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche'
riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi
del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario
straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso
Ministero e delle relative societa' controllate, il quale,
avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui
all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione
dell' articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di
rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla
presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro
accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione
della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il
compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal
periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del
relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel
termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle
determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le
provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati,
nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli
organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla
concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola
rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal
beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia
titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,
nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata,
l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 8-sexies
Disposizioni finali
1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono
applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.
Art. 8-septies
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dai produttori di latte,
ai sensi del presente decreto, affluiscono
ad apposito conto di tesoreria, per essere
destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate
in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei
crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita' del
predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale
complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente
periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli
interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro
poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal
predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad
interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di
ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a
misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali
risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalita' per
l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i
produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al
periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione
del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45
milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto
agricolo per le finalita' di cui al presente comma; per le modalita'
e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto
compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 14 febbraio 2006.
Art. 8-octies
Proroga di agevolazioni previdenziali.
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009,
si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle
risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1,
commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue
disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento
all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo
2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione
del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i
predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata, per l'anno 2011, di
103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-novies
Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le societa',
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 2, 5 e 6».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.