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vademecum cigd 2015

FAQ CIG IN DEROGA 2015
 
INOLTRO DELLA DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
 
A chi e in quale modo va fatta la domanda di CIG in deroga?

La domanda va inoltrata telematicamente tramite l'applicativo CO Veneto, presente su Cliclavoroveneto.it (http://www.cliclavoroveneto.it/cassa-integrazione-deroga).
 

Quali sono i termini per l'invio della domanda?
La domanda deve essere inoltrata entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione di orario. Tale termine è perentorio.

 
Cosa accade se la domanda viene inviata dopo 20 giorni dall'inizio della sospensione?

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

 
A chi ci si può rivolgere per ottenere chiarimenti sulla procedura di inoltro della domanda?

Si può chiamare il numero verde di CO Veneto 800.351.601

IMPRESE DESTINATARIE
 
Chi può fare domanda di cassa integrazione in deroga?

Possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga:

  • le imprese industriali e artigiane di qualsiasi settore
  • le imprese del terziario,
  • le cooperative,
  • le aziende agricole,
  • gli studi professionali.
 

Il presupposto per il ricorso alla CIG in deroga è l'impossibilità di ricorrere ad un altro ammortizzatore sociale.
 

Vi sono aziende escluse dalla Cig in deroga?
Si, esse sono, in generale, quelle che non rientrano nella definizione di impresa ai sensi dell'art. 2082 cc, ed inoltre:

  • imprese del credito, dei servizi tributari e le imprese assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o appaltanti o di altre aziende del settore, comunque prive di tutele;
  • imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
  • datori di lavoro domestico;
  • imprese armatoriali;
  • compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore;
  • aziende del settore Sanitario e Socio-Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale in regime di concessione e/o convenzione;
  • imprese del settore della pesca.
 
 
Quali sono le condizioni che consentono l'accesso alla cig in deroga per le imprese soggette all'applicazione della CIGO e della CIGS?


Sono essenzialmente tre:

  • il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 legge n. 164 del 20/05/1975 (CIGO) e dall'art. 1 legge n. 223 del 23/07/1991 (CIGS);
  • la salvaguardia dei livelli occupazionali e la presenza di concrete prospettive di ripresa produttiva;
  • prima di avere esaurito i periodi temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. "a regime", se non sussistono tutti i requisiti per accedervi in relazione alle specifiche causali previste dalla legge per gli ammortizzatori sociali ordinari.
 
E' possibile richiedere la cig in deroga nel caso in cui l'attività dell'impresa sia cessata?

No, in nessun caso la cig in deroga può essere concessa in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa.

 
E' possibile chiedere la cig in deroga anche se l'impresa può fruire di un periodo di CIGO?

No, non è possibile, perché la condizione per accedere alla cig in deroga è aver <u>terminato</u> gli ammortizzatori ordinari, fatto salvo quanto indicato al punto 3) della risposta sulle condizioni di accesso alla CIG in deroga per le imprese soggettte a CIGO e CIGS.

 
Se l'azienda ha utilizzato parzialmente la CIGO, e poi la CIGS, alla fine di questa può chiedere la cig in deroga?

No, deve prima usufruire di tutto il periodo di CIGO concedibile, fatto salvo quanto indicato al punto 3) della risposta sulle condizioni di accesso alla  CIG in deroga per le imprese soggettte a CIGO e CIGS.

LAVORATORI AMMESSI
 
Quali sono i lavoratori ammessi al trattamento di CIGS in deroga?
  • operai
  • impiegati
  • quadri
  • apprendisti
  • soci di cooperative con rapporto di lavoro dipendente
  • lavoratori somministrati
  • lavoratori a domicilio monocommessa
 
 
Chi resta escluso dal trattamento di CIG in deroga?
  • dirigenti
  • lavoratori domestici (colf, badanti)
  • collaboratori coordinati continuativi
  • soci non dipendenti delle cooperative.
     
REQUISITI DEI LAVORATORI
 
Quale anzianità di servizio è necessaria per i lavoratori?

I lavoratori devono essere in possesso di un'anzianità presso il datore di lavoro richiedente di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo oggetto della domanda di cigd.

 
Come si calcola l'anzianità di servizio per i lavoratori somministrati?

Si devono computare i periodi di servizio, anche non continuativi presso la società fornitrice.

 
Come si calcola l'anzianità di servizio per gli apprendisti passati in qualifica?

Si computa anche il periodo di apprendistato.

CAUSALI
 
Quali sono le causali che legittimano il ricorso alla cig in deroga?
  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.
 
In caso di sospensione programmata dell'attività lavorativa, si può richiedere la cig in deroga?

No.

 
La cig in deroga può essere chiesta da un'azienda la cui attività sia cessata?

Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa.

DURATA DELLA CIG IN DEROGA
 
Per quanto può essere concessa la cig in deroga?

Nel 2015, la durata massima del trattamento è di 5 mesi per ogni unità produttiva con sede in Veneto, pari a 150 giornate. Per le imprese del Bacino Termale Euganeo del settore terziario la durata massima del trattamento è di 4 mesi per ogni unità produttiva, pari a 120 giornate.

 
Come viene computato il periodo?

Le giornate vengono computate con il sistema dei mesi commerciali, cioè ogni mese intero, indipendentemente dalla sua durata di calendario, vale 30 giornate; per le frazioni di mese si conteggiano le giornate della frazione e si sommano tra di loro con soglia massima a 30 giornate. Se i periodi concessi sono più di uno, si sommano le giornate relative a ciascuna richiesta conteggiate con il sistema sopra indicato, fino al numero massimo di giornate concedibili.

 
Se all'interno del periodo concesso non vengono utilizzate alcune giornate queste vengono considerate ai fini del raggiungimento del tetto massimo di giornate di sospensione?

Sì. Tutte le giornate rientranti nel periodo di sospensione autorizzato, sono considerate come utilizzate.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
 
E' obbligatoria la procedura di consultazione sindacale?

Si, sempre.

 
Quando va esperita la procedura di consultazione sindacale?

Le sospensioni/riduzioni non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo regionale o aziendale, pertanto l'accordo regionale o aziendale va sottoscritto prima della data di decorrenza della cig in deroga.

 
Cosa accade se il verbale viene sottoscritto in data uguale o successiva a quella oggetto della richiesta?

La concessione della cassa in deroga sarà autorizzata d'ufficio a decorrere dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del verbale.

 
Chi deve sottoscrivere il verbale?

Il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale e dal legale rappresentante dell'azienda.

 
Le parti possono anche non accordarsi?

Si. In caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, l'azienda può procedere alla sospensione dei lavoratori.
Sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo.

 
E' necessario completare la procedura di consultazione presso le sedi istituzionali (Regione, Ministero)?

La consultazione sindacale si esaurirà di regola in sede aziendale anche per le imprese con più sedi operative nel Veneto, senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale regionale, eccetto che nei <u>casi previsti</u>. Se le sedi sono situate in più regioni, la procedura di consultazione deve essere svolta presso il Ministero del Lavoro.

 
E' possibile sottoscrivere un accordo sindacale "aperto", cioè valido per un arco di tempo che può coprire anche tutto l'anno, entro il quale utilizzare i 5 mesi quando necessario?

Di regola ciò non è possibile. Lo è solo nel caso di accordi aziendali sottoscritti con le modalità previste dagli accordi interconfederali dei settori artigianato e terziario

 
Quali datori di lavoro possono sottoscrivere un accordo sindacale"aperto"?

Solo le imprese artigiane e le imprese del settore terziario purché siano iscritte ad una Associazione di categoria che ha sottoscritto l'accordo interconfederale o, se non iscritta, che abbia dato formale mandato ad una di queste associazioni.

 
Se è stato sottoscritto un "accordo aperto", quali sono gli adempimenti successivi?

Ogni qual volta l'impresa debba utilizzare un periodo di cig in deroga in presenza di verbale cd "aperto" dovrà darne comunicazione, prima dell'inizio della sospensione, all'Associazione datoriale di categoria e alle OO.SS. Tale comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico modello - "Allegato 2" – previsto dagli accordi interconfederali.
Tale comunicazione:

  • dovrà essere recapitata, preventivamente alla data di inizio cigd, all'Associazione datoriale di categoria e alle OO.SS. in qualsiasi forma, anche con consegna a mano;
  • dovrà essere allegata alla domanda telematica inoltrata in CoVeneto, unitamente all'evidenza dell'invio (es. report fax, mail o firma e data di presavisione) e all'accordo sindacale cd "aperto".
  • dovrà essere allegata anche alla prima domanda che si presenta unitamente all'accordo sindacale cd "aperto".
 
Nel caso di verbale "aperto" posso presentare un'unica domanda relativa a più periodi di sospensione?

No, la domanda di cigd in caso di verbale "aperto" può essere presentata per un solo periodo, pertanto ad ogni periodo comunicato all'Associazione datoriale di categoria e alle OO.SS. deve corrispondere una sola Domanda.

 
La domanda di cassa in deroga può riguardare un periodo diverso da quello previsto dal verbale/comunicazione?

Le Domande dovranno riguardare lo stesso periodo previsto nel verbale "chiuso" o, nel caso di verbale "aperto", nella comunicazione alle OO.SS. allegata alla domanda; è ammessa anche la richiesta di un periodo inferiore di quanto previsto dal verbale/comunicazione, in ogni caso non è possibile suddividere il periodo di sospensione previsto dal verbale/comunicazione in più domande.

 
Se decido di presentare più domande per periodi inferiori a 5 mesi, c'è una durata minima?

No.

 
Se decido di presentare più domande per periodi inferiori a 5 mesi, devo apporre sempre la marca da bollo su ciascuna domanda?

Si.

ACCORDO IN SEDE REGIONALE
 
Vi sono casi in cui la procedura deve essere esperita presso la Regione?
Si, essi sono:
  • CIG in deroga che interessa più di 50 lavoratori
  • CIG in deroga per le imprese soggette all'applicazione della CIGO e della CIGS
  • CIG in deroga di imprese del bacino termale euganeo del settore terziario
  • Mancato accordo in sede aziendale
 
E' necessario utilizzare un format specifico per la richiesta di esame congiunto da presentare in Regione?

La richiesta di esame congiunto va presentata utilizzando il facsimile disponibile sul sito regionale. Si tratta di un file in formato doc, e non va compilato a mano, ma utilizzando il computer.

 
Quando devo fare la richiesta di esame congiunto?

La richiesta di esame congiunto deve essere fatta in tempo utile per consentire la sottoscrizione dell'accordo prima dell'inizio della sospensione.

 
Quali sono le modalità di invio alla Regione?

La richiesta va sempre inviata con pec a lavoro@pec.regione.veneto.it

 
Come va compilata la richiesta di esame congiunto?

La richiesta va compilata in ogni sua parte, utilizzando il computer. E' necessario inserire tutti i dati richiesti, ponendo attenzione a dettagliare puntualmente gli ammortizzatori sociali già utilizzati, compresa la cig in deroga, indicando i periodi e la modalità di fruizione. Andrà inoltre allegata la relazione sulla situazione aziendale indicando le cause che hanno condotto alla richiesta, le prospettive di ripresa e di mantenimento dei livelli occupazionali. La richiesta dovrà essere datata, firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

 
Cosa avviene dopo la richiesta?

L'ufficio competente della Regione contatterà l'impresa oppure l'intermediario che ha inoltrato la richiesta (es. consulente del lavoro o l'associazione dei categoria) per concordare una data per l'esame congiunto, per chiedere chiarimenti, se necessari, e per acquisire i documenti già inviati in formato word, utili a predisporre il verbale di accordo. L'ufficio poi invierà la convocazione alle Parti.

 
Di quali informazioni ha bisogno l'Ufficio della Regione per procedere?
  • Pec dell'impresa;
  • Numero di telefono e mail dell'intermediario che presenta la richiesta, se non è l'impresa che segue direttamente la procedura;
  • Indicazione delle Organizzazioni sindacali da convocare e loro recapiti (pec o fax);
  • Indicazione della stima delle ore di cig in deroga che saranno utilizzate (questo dato sarà inserito nel verbale di accordo);
 
E' necessario esperire l'esame congiunto in Regione per gli apprendisti?

No, è sufficiente l'accordo in sede aziendale.

 
E' possibile sottoscrivere accordi "aperti" presso la regione?

No, ciò è possibile solamente per le imprese artigiane e per le imprese del settore terziario che si avvalgono delle procedure previste dagli accordi interconfederali regionali vigenti.

CONSUNTIVAZIONE

Come si comunica l'effettivo utilizzo della cigd?
Entro il giorno 25 del mese è richiesto di inoltrare:

  • il consuntivo mensile relativo al mese precedente, completo di dei dati relativi alle giornate utilizzate da ciascun lavoratore tramite CoVeneto.
  • il modello SR41 relativo al mese precedente secondo le modalità fissate dall'INPS.
     
RICHIESTA INFORMAZIONI E QUESITI SU ASPETTI SPECIFICI
 
A chi ci si può rivolgere per aspetti specifici legati alla retribuzione, ai contributi e alla compilazione dei modelli INPS?

E' attivo il seguente recapito e-mail dell'INPS Regionale per quesiti di questo tipo ed anche per segnalare eventuali disservizi delle sedi periferiche:   sostegnoreddito.veneto@inps.it

 
A chi ci si può rivolgere per problemi inerenti l'inserimento on line della domanda e per chiedere informazioni sullostato di avanzamento delle domande presentate?

E' attivo l'help desk di Veneto Lavoro al numero verde 800 351601.