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NASpI

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La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono destinatari di questa prestazione:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.


Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato. I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata Dis-Coll.

Requisiti
Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario, ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda è necessario presentarsi presso il proprio Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, a meno che non i tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale. Possono essere ammessi alla fruizione della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro;

  • far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione.


Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesiAi fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. 

Chi intende avviare un'attività di lavoro autonoma o d'impresa individuale può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

Calcolo e misura della prestazione
L'importo mensile della NASpI è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
  • al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. 


In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (per il 2024 pari a 1.550,42 euro).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

La prestazione decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.


Domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente online, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro*.

Sospensione
La  NASpI è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi, per la durata del rapporto di lavoro;


Decadenza
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, nei seguenti casi:

  • perde lo stato di disoccupazione;

  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;

  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI , il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;

  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;

  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;

  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.


Per maggiori dettagli sulla NASpI è possibile consultare la sezione dedicata del sito dell'Inps, www.inps.it