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Pubblicato il 25.11.2019

Reddito di cittadinanza e patto per il lavoro: tutte le regole

Dall’Anpal le istruzioni operative ai Centri per l’impiego in merito alle procedure di esclusione o esonero dal patto per il lavoro e al sistema sanzionatorio

Chi sono i percettori del Reddito di cittadinanza tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale? Quali i motivi di esclusione o esonero da tale obbligo? Quando il Reddito è a rischio?

A fare chiarezza è l’Anpal, con la circolare n. 3/2019 sulle attività e le funzioni dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del RdC. La norma prevede che siano tenuti a partecipare a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Sono tuttavia previste numerose condizioni di esclusione o di esonero temporaneo.

In particolare, sono esclusi i componenti del nucleo familiare che risultano:

  • minorenni;
  • occupati, a meno che non rientrino entro determinate fasce di reddito;
  • frequentanti un regolare corso di studi (scuole superiori, IeFP, IFTS, corso di laurea, ITS, corsi di specializzazione o dottorato);
  • beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • pensionati;
  • over 65, percettori o meno di una pensione;
  • disabili.


Possono inoltre essere esonerati temporaneamente dall’obbligo di partecipazione a un percorso lavorativo o sociale i componenti del nucleo familiare che debbano prendersi cura di bambini inferiori ai 3 anni di età o di familiari disabili o non autosufficienti, i lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione per motivi di reddito (ovvero che ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi DPR n. 917/1986), chi frequenta corsi di formazione.

L’elenco dei soggetti da convocare è comunicato ai Centri per l’impiego da Anpal e nel corso del primo appuntamento gli operatori dei CPI devono innanzitutto verificare la sussistenza di eventuali condizioni di esclusione o esonero. Le convocazioni devono avvenire entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Le persone tenute a partecipare a un percorso di inserimento lavorativo devono quindi sottoscrivere la DID, stipulare il patto per il lavoro e impegnarsi a partecipare alle attività concordate, registrarsi su myanpal.anpal.gov.it consultando quotidianamente le offerte di lavoro e svolgere attività di ricerca attiva di lavoro. In caso di inadempienze agli obblighi previsti scattano le sanzioni.

I Centri per l’impiego sono obbligati a comunicare all’Inps, entro 10 giorni lavorativi, eventuali comportamenti che possano far scattare le sanzioni, come ad esempio la mancata presentazione alle convocazioni in assenza di giustificato motivo, la mancata partecipazione alle attività concordate, la mancata sottoscrizione della DID o del patto per il lavoro e il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, o anche solo di candidarsi a una vacancy segnalata dal CPI. Di norma, spiega infatti l’Anpal, il posto di lavoro offerto non è nella disponibilità del Centro per l’impiego e la valutazione ultima circa l’assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto per offerta di lavoro è da intendersi l’offerta di una candidatura per una posizione vacante. Perché possa definirsi “congrua” l’offerta di lavoro deve rispettare alcune condizioni, tra le quali la coerenza con le esperienze e le competenze maturate dal candidato, e una retribuzione pari ad almeno 10.296 euro annui (il 10% in più rispetto al RdC massimo).

Le sanzioni vanno dalla decurtazione di una mensilità del beneficio economico legato al RdC fino alla decadenza della prestazione.

Tutte le informazioni sugli obblighi dei beneficiari, i motivi di esclusione o esonero, e le sanzioni previste in caso di inadempienze sono disponibili nella Circolare Anpal n. 3/2019.

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