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Il lavoro accessorio

Il lavoro accessorio

Attività lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo

Con Legge n. 49/2017 di conversione del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, il lavoro accessorio è stato abolito. I voucher già acquistati a quella data potevano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Con "lavoro accessorio" si intendono tutte quelle attività lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro né subordinato né autonomo, retribuite mediante buoni lavoro o "voucher". Tale strumento è nato per assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative (copertura previdenziale presso l'Inps e assicurativa presso l'Inail) ad alcune prestazioni lavorative (cosiddetti piccoli lavoretti, si pensi ad esempio a piccoli lavori di giardinaggio, le ripetizioni in materie scolastiche ecc.) che diversamente sarebbero rimaste prive di regolamentazione e di tutele, in quanto rese in forma "sommersa".

Chi può utilizzare e fornire lavoro accessorio

Tramite questa forma di lavoro possono essere rese attività lavorative di qualsiasi tipo da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso esclusivamente per pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università, all'interno di aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale. Le aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro possono invece utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.



committenti (cioè i datori di lavoro) possono quindi essere:

  • privati con riferimento alla generalità dei settori produttivi (privati cittadini o famiglie, imprenditori, enti senza fine di lucro, ...);
  • committenti pubblici ed enti locali (nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno);
  • imprenditori commerciali e professionisti nei limiti di 2.000 euro di compenso erogabile al singolo lavoratore, nel rispetto del limite massimo complessivo di 7.000 euro.
     

L'Inps ha precisato che i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Inoltre, il reddito da lavoro accessorio è incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Come viene pagato il lavoro accessorio?

Altra peculiarità del "lavoro occasionale accessorio" è la modalità di remunerazione del prestatore. Il pagamento della prestazione, infatti, avviene attraverso buoni lavoro (cosiddetti voucher) di valore nominale predeterminato di 10 euro che comprendono, oltre alla retribuzione, la copertura previdenziale presso l'Inps (13%), l'assicurazione presso l'Inail (7%) e una quota che va al concessionario gestore del servizio, ovvero all'Inps (5%). Di fatto, quindi, il prestatore, a fronte di un buono nominale di 10 euro, incassa un valore netto pari a 7,50 euro.

Il voucher è orario, numerato progressivamente e datato.

Il pagamento tramite voucher assolve a tutto. Pertanto non maturano tutta una serie di istituti contrattuali che sono tipici di un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio ferie, tredicesima, TFR, permessi, scatti di anzianità); analogamente non spettano straordinari, lavoro supplementare ecc., né le prestazioni a sostegno del reddito da parte dell'Inps (ad esempio disoccupazione, maternità, malattia, assegni nucleo familiare). Questo importo, però, è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. È cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Le modalità di riscossione dei buoni da parte dei prestatori variano a seconda che il committente abbia scelto di utilizzare buoni cartacei o buoni telematici. Nel primo caso il prestatore di lavoro accessorio può riscuotere il compenso presso lo stesso intermediario (tabaccai autorizzati, sportelli bancari abilitati o uffici postali) che li ha erogati, mentre nel secondo caso riceverà gli importi direttamente con accredito su una carta magnetica, tipo bancomat, denominata Inps-card, che gli sarà inviata da Poste Italiane dopo aver effettuato una particolare procedura di registrazione presso l'Inps o tramite bonifico domiciliato.

La tracciabilità dei voucher

Nel corso del 2016 sono state introdotte nuove norme per una maggiore tracciabilità dei voucher, con l'obiettivo di contrastarne un uso irregolare da parte dei datori di lavoro. Da ottobre 2016 gli imprenditori e i professionisti devono inviare per ogni lavoratore retribuito con il buono lavoro una comunicazione preventiva alla sede competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. La comunicazione deve riportare i dati identificativi del lavoratore e il periodo della prestazione. La violazione di tale obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa

Per approfondimenti sulle caratteristiche del lavoro occasionale accessorio e sulle modalità di acquisto e riscossione dei voucher, si rimanda al sito dell'Inps, www.inps.it