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L’agente e il rappresentante di commercio

L'agente e il rappresentante di commercio

Lavoratori autonomi che promuovono contratti per conto di un preponente

Con il contratto di agenzia, l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra parte (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, in cambio di un corrispettivo economico.

L'agente è un lavoratore autonomo, infatti organizza i mezzi necessari al raggiungimento del risultato e sopporta il rischio economico e giuridico dell'attività svolta.

L'agente con rappresentanza o rappresentante di commercio (comunemente detto rappresentante) è l'agente al quale viene affidato affidato l'incarico di concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente. Ad agenti e rappresentanti di commercio si applica la stessa disciplina.

Gli agenti di commercio, che si distinguono in monomandatari (cioè che rappresentano una sola azienda) o plurimandatari (ossia che rappresentano contemporaneamente più aziende che non devono operare in concorrenza tra loro), vengono retribuiti con provvigioni: il trattamento economico è, quindi, variabile in base al tipo di accordo sottoscritto tra preponente ed agente.

Da maggio 2010 è stata soppressa l'iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (www.camcom.gov.it). Tale attività può venire esercitata mediante presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cd. SCIA), al Registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

L'agente ed il rappresentante di commercio hanno diritto:

  • a stipulare un contratto scritto;
  • al pagamento di una provvigione per gli affari conclusi;
  • ad un'indennità in caso di cessazione del rapporto lavorativo.
     

Entrambi sono tenuti, inoltre, all'iscrizione all'Inps (nella gestione speciale dei "commercianti") e sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza integrativo denominato Enasarco (Ente nazionale agenti e rappresentanti di commercio, per approfondimenti consultare il portale Enasarco, www.enasarco.it), il quale eroga la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e il trattamento di fine rapporto (cosiddetto FIRR - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).

Riferimenti normativi
Art. 74 D.lgs. 59/2010 
Legge n. 204/1985