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Dopo la scuola secondaria di primo grado

Dopo la scuola secondaria di primo grado

Com'è strutturato e che cosa prevede il sistema del secondo ciclo di studi

Terminata la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), che dura tre anni, si ha accesso al secondo ciclo di studi.

Questo ciclo è composto da due filoni: il sistema dell'istruzione costituito dai licei, dagli istituti tecnici e da quelli professionali, della durata di cinque anni, e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale, di durata triennale, che prevede l'eventuale prosecuzione degli studi in un quarto anno. Gli studenti, inoltre, possono optare per la scelta di svolgere corsi triennali nei centri di formazione professionale (CFP) o presso alcuni istituti professionali.

Frequentando i primi due anni del secondo ciclo, si assolve l'obbligo di istruzione.
Ogni percorso, sia nel sistema dell'istruzione, sia in quello della formazione professionale, prevede per questi primi due anni, seppure con distinte modalità, il raggiungimento di una preparazione di base comune rispetto a quattro assi culturali, per ciascuno dei quali debbono essere raggiunti specifici risultati di apprendimento: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse tecnologico-informatico e l'asse storico-sociale. A conclusione del biennio ogni scuola può rilasciare una certificazione dei risultati conseguiti, che evidenzia le competenze ottenute.
In ogni caso, per assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione, è necessaria la frequenza di percorsi formativi sino al compimento del diciottesimo anno o al conseguimento almeno di una qualifica professionale.

Accanto alla preparazione di base ciascuna tipologia di scuola o centro di formazione professionale, per ciascun indirizzo, si caratterizza per una propria specificità.
Dal compimento del sedicesimo anno di età, assolto l'obbligo di istruzione, i diplomi si possono conseguire anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e, le qualifiche, attraverso l'apprendistato.

Le scuole private non paritarie e i corsi di formazione professionale presso enti non accreditati dalla Regione del Veneto, o della durata inferiore ai tre anni, non consentono di assolvere l'obbligo di istruzione e formazione.