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Le forme di lavoro: il lavoro parasubordinato, Co.co.co e Co.co.pro

Il lavoro parasubordinato

Le caratteristiche del lavoro subordinato


Il lavoro "parasubordinato", che intercorre tra due soggetti, il "collaboratore" (ossia chi presta l'attività lavorativa) e il "committente" (ossia chi beneficia dell'opera lavorativa), si definisce come tale perché presenta caratteristiche proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del lavoro subordinato. 

Il collaboratore, infatti, analogamente ad un lavoratore autonomo, si impegna a compiere un'opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione ma, a differenza dei lavoratori autonomi, gli vengono estese delle prestazioni e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati.

Le più comuni forme di lavoro parasubordinato sono il contratto di lavoro a progetto (Co.co.pro.), abrogato dal 25 giugno 2015 e non più applicabile, e il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.).

Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Gli unici contratti di collaborazione esclusi da queste forme di subordinazione sono:

  • le collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, da Accordi Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

  • le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;

  • le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;

  • le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.


Nelle pubbliche amministrazioni il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative è scattato il 1° gennaio 2019.